Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33777 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33777 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20440/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in GIUGLIANO INDIRIZZO CAMPANIAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 301/2022 depositata il 27/01/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citava in giudizio NOME COGNOME, deducendo di essere proprietaria del terreno sito in INDIRIZZO alla INDIRIZZO distinto al NCT, fgl. 2, p.lla 1432, per averlo acquistato da COGNOME NOME in data 4 maggio 1986, con atto per notar NOME COGNOME e che il convenuto si era impossessato di parte del terreno di sua proprietà e, pertanto, domandava l’accertamento dell’esatto confine tra i due fondi contigui, con condanna del convenuto al ripristino dei luoghi ed al risarcimento dei danni nella misura da determinarsi in corso di causa.
NOME COGNOME si costituiva in giudizio, contestando le avverse domande e chiedendo, in via riconvenzionale, dichiararsi l’intervenuta usucapione della porzione di terreno controversa per averla posseduta continuativamente e pacificamente per oltre 15 anni.
Il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva la domanda attorea, condannava il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere abusivamente realizzate sulla porzione di terreno come meglio descritta nella CTU ed, in particolare, condannava il convenuto a restituire a parte attorea l’area di terreno di circa metri 4,70 verso il lato ovest, ripristinando l’esatto confine tra le particelle 1432 e 1435 del foglio di mappa n. 2 del Comune di Pimonte, in linea con il tipo di frazionamento n. 16649 del 1984; rigettava ogni altra domanda e condannava il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore di parte attorea oltre il compenso liquidato al CTU ed, infine,
Ric. 2022 n. 20440 sez. S2 – ud. 23/11/2023
ordinava al Conservatore dei registri immobiliari di Napoli la trascrizione della sentenza.
NOME COGNOME interponeva appello avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME resisteva al gravame.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello. Quanto al primo motivo di impugnazione la Corte territoriale riteneva infondata la tesi del l’appellante c irca il fatto che fosse intercorso un accordo tra le parti da qualificarsi quale negozio informale di accertamento con conseguente improponibilità della domanda attorea ex art 950 c.c.. Infatti, in ossequio a quanto statuito dall’art 1350 c .c., a tal fine era necessaria la forma scritta prevista ad substantiam per tutti gli atti aventi ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali. Infatti, secondo la Corte d’Appello, i contratti traslativi della proprietà di beni immobili o costitutivi, modificativi o traslativi di diritti reali immobiliari su cosa altrui devono, ai sensi dell’art. 1350 c.c., rivestire la forma scritta ad substanti a m (Cass. n. 1543 del 1999; Cass. n. 3714 del 1994; Cass., n. 5511 del 1984; Cass. n. 1811 del 1984).
Pertanto , l’incarico d’individuare i confini tra le p.lle 1432 e 1435, conferito da entrambe le parti all’AVV_NOTAIO, e la sua esecuzione di fatto, non aveva prodotto né poteva produrre effetti giuridici tra le parti perché l’eventuale accordo era affetto da nullità insanabile per difetto di forma ab substantiam e non era opponibile in danno di terzi.
L’ appellante aveva dedotto che sulla porzione di terreno di proprietà NOME da lui occupata, aveva realizzato un casotto
per il ricovero di mezzi agricoli destinati alla coltivazione del fondo. La deduzione non solo era inammissibile perché circostanza nuova dedotta in violazione dell’art 345 c .p.c. solo in grado di appello, ma altresì perché in contraddizione con le difese spiegate dal medesimo COGNOME in primo grado, ove egli aveva affermato che nel casotto svolgeva attività di falegnameria ed esposizione dei mobili in legno ivi realizzati.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso la destinazione agricola del fondo come dimostrato dalla circostanza che verosimilmente tra il gennaio del 1989 e il maggio del 1981 (confronta consulenze tecniche d’ufficio) era stato edificato un casotto abusivo con all’esterno una pavimentazione cui si accedeva attraverso un vialetto pavimentato con piastrelle in gres è delimitato da muretti in calcestruzzo dell’altezza di circa 37 cm).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insist ito nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione/falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c. La Corte territoriale ha affermato che il negozio di accertamento dei confini richiede la forma scritta ad substantiam .
L’affermazione viola l’art. 950 c.c. e costituisce falsa applicazione dell’art. 1350 c.c. nell’interpretazione fatta propria dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo un consolidato
orientamento, i negozi di accertamento dei confini, avendo natura meramente dichiarativa, non sono soggetti al vincolo di forma scritta ex art. 1350 c.c. potendo, invece, l’accordo essere perfezionato anche verbalmente ovvero tramite comportamenti concludenti (Cass. 7640/2009).
La Corte avrebbe violato l’art. 950 c.c. ed avrebbe falsamente applicato l’art. 1350 c.c., avendo affermato che i negozi di accertamento dei confini richiedono la forma scritta a pena di nullità ex art. 1350 c.c. La sentenza, in parte qua, sarebbe in contrasto con l’orientamento consolidato in giurisprudenza secondo cui per i negozi di accertamento dei confini, data la natura meramente dichiarativa, la forma scritta non è ritenuta necessaria; essi possono essere conclusi informalmente, potendo perfezionarsi verbalmente o anche per comportamenti concludenti (Cass. 7640/2009).
Con il secondo motivo si denuncia la sentenza d’appello sempre ex art. art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., per la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1350 c.c.
La sentenza avrebbe erroneamente annoverato i negozi di accertamento di confini fra gli atti che comportano il trasferimento del diritto di proprietà o la costituzione o traslazione di altri diritti reali, mentre è pacifico che la natura degli accordi amichevoli di accertamento di confini non sia traslativa, bensì meramente dichiarativa (Cass. 13212/1991). Su questi errati presupposti, la Corte partenopea ha esteso ai negozi di accertamento di confini il vincolo di forma scritta a pena di nullità previsto dall’art. 1350 c.c. (in particolare, si vedano gli atti elencati ai nn. 1, 2, 3 e 4),
dichiarando l’accordo fra le parti affetto da nullità insanabile e, perciò, privo di effetti.
I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto necessaria la forma scritta ad substantiam nel caso di un negozio avente ad oggetto un accordo bonario sui confini tra i proprietari di fondi vicini.
La sentenza si pone in contrasto con l’orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità secondo cui il regolamento amichevole della linea di confine tra due fondi su accordo dei proprietari confinanti, realizza un negozio d’accertamento che, libero da forme non richiede la forma scritta “ad substantiam” e, rendendo definitiva ed immutabile una situazione obiettivamente incerta, preclude ogni ulteriore contestazione e, quindi, l’esperibilità dell’ actio finium regundorum » (Sez. 2, Ord. n. 4835 del 2019, Rv. 652757-01).
In proposito deve darsi continuità al seguente principio di diritto: «Il negozio di accertamento è caratterizzato dall’intento di imprimere certezza giuridica ad un precedente rapporto, cui si collega, al fine di precisarne l’esistenza, il contenuto e gli effetti, rendendo definitive e immutabili situazioni di obiettiva incertezza; in particolare, ove le parti vogliano riconoscere e determinare l’esatto confine tra terreni contigui, il negozio di accertamento non è soggetto a forma scritta, potendosi perfezionare anche verbalmente o mediante attuazione (cd. comportamento
concludente)» (Sez. 2, Sent. n. 1636 del 22/01/2019, Rv. 652247 – 01).
Si impone pertanto l’accoglimento dei motivi di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^