Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5516 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5516 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
Oggetto
Responsabilità civile p.a. -Mancata attuazione direttive comunitarie -Medici specializzandi -Prescrizione -Termine -Atto interruttivo -Rilevabilità d’ufficio – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25501/2024 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE generale RAGIONE_SOCIALE, domiciliata digitalmente ex lege ; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 3925/2024, depositata il 4 giugno 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con atto di citazione notificato il 24 gennaio 2017, NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Roma la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE;
espose a fondamento di aver frequentato la scuola di specializzazione in psichiatria in anni accademici anteriori al 1991 senza percepire alcuna remunerazione, nonostante quanto previsto dalla normativa eurounitaria, poiché lo RAGIONE_SOCIALE italiano solo con d.lgs. n. 257 del 1991 aveva stabilito una borsa di studio annuale di lire 21.500.000 unicamente a favore dei medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 1991/1992 ;
chiese, pertanto, la condanna dell ‘A mministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, così come quantificato dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999, e, pertanto, considerati i quattro anni di specializzazione, dall’86/86 all’88/89 , l’importo complessivo di euro 26.855,76, oltre interessi moratori e rivalutazione;
la RAGIONE_SOCIALE resistette eccependo l’intervenuta prescrizione della pretesa, sia che la si considerasse quinquennale ai sensi dell’art. 4, comma 43, della legge 12 novembre 2011, n. 183 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Legge di stabilità 2012 ), sia che la si considerasse decennale;
con sentenza n. 2503 del 2021 il Tribunale ritenne infondata tale eccezione sul duplice rilievo che, da un lato, non potesse trovare applicazione l’invocata norma sul termine quinquennale di prescrizione poiché riferibile solo ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, e cioè dopo il 1° gennaio 2012 e , dall’altro, il termine decennale di prescrizione, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di
entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, era risultato efficacemente interrotto « dapprima in data 30.07.2001, prima della scadenza del termine decennale che si sarebbe realizzata il 27.10.2009, poi il 6.02.2010, e dunque prima del compimento del successivo decennio che si sarebbe realizzato il 30.07.2011, e quindi in data 24.01.2017, c on la notifica dell’atto di citazione introduttivo di questo giudizio »
interpose appello la RAGIONE_SOCIALE lamentando, in particolare, per quanto ancora interessa, con un primo motivo, che il Tribunale avesse ritenuto inapplicabile il più breve termine di prescrizione di cui all’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011;
con sentenza n. 3925/2024, resa pubblica il 4 giugno 2024, la Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame e, per l’effetto, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del COGNOME, compensando per intero le spese del doppio grado;
richiamato, infatti, il principio enunciato Cass. n. 35571 del 2023 (secondo il quale « la prescrizione del diritto al risarcimento del danno causato dalla tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4, comma 43, della l. n. 183 del 2011 è soggetta alla prescrizione quinquennale, a nulla rilevando che il fatto generatore del danno, od il danno stesso si sia verificato in epoca anteriore, qualora alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale in precedenza vigente, avesse avuto una durata residua maggiore di cinque anni; ciò in applicazione del criterio indicato dall’art. 252 disp. att. c.c.; viceversa, se alla data del 1° gennaio 2012 il tempo mancante al compimento della prescrizione fosse stato inferiore al quinquennio continuava a trovare applicazione, sempre ai sensi dell’art. 252 cit., il previgente termine decennale per la sua residua durata; se dopo il 1° gennaio 2012, ma prima del maturare della prescrizione nei termini indicati, il medico specializzando creditore ne avesse interrotto il corso,
a partire dall’atto interruttivo si applica il nuovo termine quinquennale »), ha rilevato che, « nella fattispecie, dalla data del 1° gennaio 2012, in virtù del precedente atto interruttivo del 6.2.2010, residuava un termine prescrizionale superiore ai cinque anni entro i quali si sarebbe dovuto compiere l’ulteriore interruzione, il che non è avvenuto dato che l’atto di citazione era stato notificato il 24.01.2017 »;
avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi , cui resiste l’intimata depositando controricorso;
è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; il ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione o falsa applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 132 del 12.09.2024 e conseguente omessa considerazione dell’invito alla negoziazione assistita in data 22.11.2016 ai fini dell’interruzione della prescrizione »;
afferma che « sin dall’atto di citazione » egli « aveva dedotto dell’esistenza e prodotto in giudizio un ulteriore atto interruttivo della prescrizione anteriore alla notifica dell’atto di citazione, ovvero l’invito alla stipula della convenzione per la negoziazione assistita, inviato sia alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 22.11.2016 e ricevuto da entrambe nei giorni immediatamente successivi (e precisamente dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE il 30.11.2016 e dall’RAGIONE_SOCIALE il 24.11.2016) »;
sostiene che a tale atto, in quanto intervenuto anteriormente allo scadere dei cinque anni dal 1° gennaio 2012, avrebbe dovuto riconoscersi determinante efficacia interruttiva, essendo poi l’atto introduttivo del giudizio sopravvenuto non più di un mese dopo;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia « omesso esame circa
un fatto decisivo per il giudizio, ovvero l’esistenza dell’invito alla negoziazione assistita in data 22.11.2016 ai fini dell’interruzione della prescrizione » evidenziando che « l’esistenza dell’invito alla negoziazione assistita ai fini dell’interruzione della prescrizione, era già stata dedotta dal ricorrente sin dall’atto di citazione in primo grado (cfr. pag. 4 dell’atto di citazione nel giudizio di prime cure) ed era stata poi correttamente oggetto di trattazione da parte dell’esponente in sede di memorie conclusionali e di replica nella fase di appello … »;
il primo motivo è inammissibile;
secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all’art. 366, comma primo, num. 4, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla RAGIONE_SOCIALE. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013);
in altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle;
nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea
qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.;
il secondo motivo si muove più correttamente in tale logica e deve ritenersi fondato;
con adeguato assolvimento degli oneri imposti dall’art. 366 n. 6 e dall’art. 369 n. 4 c.p.c. il ricorrente ha evidenziato di avere rappresentato già con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado ed anche documentato, con pertinente indicazione del luogo della relativa produzione (doc. 4 del fascicolo di primo grado, esso stesso ora pure richiamato quale oggetto di produzione nel presente giudizio), di avere inviato, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, sia alla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE che all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 21 novembre 2016, « invito alla negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 132/2014 » specificamente riferito alla pretesa risarcitoria per cui è causa, di cui è anche comprovata la ricezione dai destinatari rispettivamente in date 24 e 30 novembre 2016;
tale invito ha certamente effetto interruttivo della prescrizione, per espressa previsione di legge (art. 8 d.l. n. 132 del 2014: « Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale »);
è poi pacificamente acquisita nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui « l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto
positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione » (Cass. Sez. U. Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583491; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Rv. 627483; Cass. n. 9810 del 13/04/2023, Rv. 667492);
va ancora rammentato che, secondo altrettanto pacifico indirizzo, le eccezioni in senso lato non sono soggette all’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. e possono essere rilevate d’ufficio, anche in appello, purché i fatti su cui essa si fonda, benché non allegati dalle parti, siano stati ritualmente acquisiti al processo e risultino dunque ─ come si usa dire con ricorrente latinismo ─ ex actis (v. Cass. Sez. U. 07/05/2013, n. 10531; Cass. 26/02/2014, n. 4548; 31/10/2018, n. 27998; Cass. 13/09/2024, n. NUMERO_DOCUMENTO);
nella specie, peraltro, il ricorrente ha evidenziato, anche in tal caso con assolvimento degli oneri imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., di aver comunque espressamente argomentato nella comparsa conclusionale e poi nella memoria di replica in appello sulla efficacia interruttiva del predetto invito;
ciò posto non è dubitabile che, pur in mancanza di tempestiva eccezione di interruzione della prescrizione espressamente e specificamente riferita a detto invito, la mancata considerazione di tale documento, che risulta effettivamente prodotto nel fascicolo di parte del giudizio di primo grado e poi anche prodotto e richiamato in appello, integri il dedotto vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;
la decisività della circostanza risulta evidente ove si consideri, come detto, da un lato, la data in cui l’invito in questione è stato ricevuto dalla amministrazione resistente, anteriore al maturare della prescrizione quinquennale decorrente dal 1° gennaio 2012 e, dall’altro, la data in cui è stato poi introdotto il giudizio di primo grado (poco più di un mese dopo, tale dunque da doversi certamente escludere il
successivo maturare di nuovo termine prescrizionale);
in accoglimento del secondo motivo di ricorso dev’essere dunque disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il rinvio della causa per nuovo esame al giudice a quo , al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio;
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2026 .
Il Presidente NOME COGNOME