Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28945 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28945 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14217/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 541/2018 depositata il 23/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
1.l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ricorre con quattro motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui, la Corte di Appello di Catanzaro ha -per quanto ancora interessa- confermato la sentenza del Tribunale di Catanzaro con cui è stata rigettata la pretesa dell’AVV_NOTAIO di ottenere il compenso per l’attività svolta su mandato della società RAGIONE_SOCIALE in un giudizio svoltosi davanti al Pretore di Catanzaro e, in appello, davanti al Tribunale di Catanzaro. La Corte di Appello ha rigettato la domanda in ragione della ritenuta fondatezza dell’eccezione di grave inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale sollevata dalla società. La Corte di Appello ha dato conto del fatto che il Pretore aveva dichiarato inammissibili alcune domande proposte dall’AVV_NOTAIO perché formulate in modo confuso, aveva dichiarato alcune domande -in particolare quelle volte a far accertare il diritto di proprietà della RAGIONE_SOCIALE su alcuni terreni con conseguente inefficacia rispetto alla stessa delle trascrizioni insistenti su quei terreni- inammissibili perché proposte tardivamente e, per di più, estranee all’ambito della competenza pretorile. La Corte di Appello ha dato altresì conto del fatto che il Tribunale aveva respinto l’appello contro la sentenza del Pretore ribadendo l’inammissibilità delle domande proposte tardivamente e dichiarando inammissibili le nuove domande proposte dall’AVV_NOTAIO davanti allo stesso Tribunale. La Corte di Appello ha poi valutato che configurasse grave negligenza professionale la violazione di norme del codice di procedura civile ‘di routinario impiego’, quali quelle sulla competenza, ‘sui termini entro cui le domande nuove possono essere proposte, essendo in ogni caso preclusa la proposizione di
domande nuove nella comparsa conclusionale o nell’atto di appello’ e quelle relative ‘alla predisposizione dell’atto introduttivo del giudizio sì da consentire l’individuazione dell’oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno della domanda medesima’. Ha aggiunto che la tesi difensiva dell’AVV_NOTAIO per cui non sarebbe stato tenuto conto del fatto che la RAGIONE_SOCIALE aveva, con l’assistenza di altro difensore, vinto la causa di accertamento della proprietà dei terreni era infondata in quanto la società era stata pregiudicata avendo dovuto agire di nuovo ed avendo ottenuto l’accertamento del proprio diritto molti anni dopo rispetto a quando le sarebbe stato possibile se l’AVV_NOTAIO COGNOME avesse diligentemente adempiuto. La Corte di Appello ha infine osservato che l’ulteriore tesi difensiva dell’AVV_NOTAIO per cui la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto ottenere la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro era stata formulata senza indicazione di quali motivi sarebbe stato possibile spendere nell’ipotetico giudizio di cassazione a fronte di una sentenza basata sulla applicazione di norme processuali conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata;
RAGIONE_SOCIALE -già RAGIONE_SOCIALE– resiste con controricorso;
le parti hanno depositato memoria;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per essere la sentenza impugnata priva di motivazione ‘ in ordine alla dichiarata sussistenza di grave inadempimento professionale’ del ricorrente. Si deduce, in particolare, che la Corte di Appello si sarebbe limitata a fare ‘acriticamente sua la sussistenza degli errori procedurali evidenziati nelle sentenze del Pretore e del Tribunale di Catanzaro anche laddove quelle motivazioni sono in netta, irriducibile ed insanabile contraddizione tra loro o con gli atti di causa o, ancora, con le norme di legge’.
2.Il motivo è inammissibile.
Deve, in primo luogo, osservarsi che la Corte di Appello ha dato conto di avere esaminato le pronunce rese dal Pretore e dal Tribunale di Catanzaro e la documentazione agli atti, ha dato conto di avere riscontrato che l’attività del ricorrente era stata caratterizzata da numerosi e gravi errori procedurali, ha dato conto di una propria valutazione di tali errori come indicativi di ‘insufficiente o comunque inadeguata conoscenza di regole procedurali … di routinario impiego’, ha collegato a tale riscontro e a tale valutazione la conclusione che l’attività era stata gravemente negligente. La motivazione della sentenza in epigrafe è dunque effettiva, lineare e chiara. Non sussiste il vizio di omessa motivazione né il vizio di contraddittorietà della motivazione né il vizio di apparenza della motivazione. Quest’ultimo vizio, al quale il ricorrente, al di là della evocazione degli altri vizi, fa particolare riferimento è ravvisabile, per costante giurisprudenza di legittimità, quando la motivazione non renda comprensibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (v. tra le tante, Sez. U, n. 2767/2023 e altre ivi richiamate).
Quanto sopra osservato, si rileva che il motivo di ricorso in esame, dietro la formale denuncia di un vizio motivazionale, veicola in sostanza la prospettazione del ricorrente di avere svolto il mandato difensivo per la RAGIONE_SOCIALE in modo corretto ossia una prospettazione opposta alla valutazione della Corte di Appello. Il motivo si scontra con i principi per cui il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito e per cui ‘ È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in
realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito’ (Cass. Sez. U – , sentenza n.34476 del 27/12/2019);
3.con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., che la Corte di Appello, pur avendo dato conto a pagina 13 della sentenza del ‘successivo accoglimento della domanda’, non avrebbe tenuto conto dell’identità tra la domanda proposta da esso ricorrente e la domanda successivamente proposta da altro difensore e accolta, come circostanza da cui dovevasi trarre che il ricorrente aveva adempimento al proprio mandato professionale.
4. Il motivo è inammissibile.
La censura pecca di illogicità laddove assume che la dimostrazione dell’adempimento sia un dato di realtà in quanto conseguenza necessitata della identità delle due domande e dell’accoglimento di quella proposta a mezzo di altro difensore laddove invece, come la Corte di Appello ha evidenziato, il fatto che la ‘stessa domanda successivamente riproposta dalla RAGIONE_SOCIALE con il patrocinio di altro difensore è stata accolta’ era indice della grave negligenza dell’AVV_NOTAIO COGNOME consistita nell’aver proposto quella domanda -in astratto suscettiva di accoglimento- con modalità procedurali violative di norme del codice di procedura civile inerenti i requisiti di ammissibilità delle domande e tali quindi da precludere l’esame della domanda nel merito; l’omesso esame di fatto decisivo dunque non si ravvisa (cfr. al riguardo SSUU n. 8053/2014).
5. con il terzo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., che la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto della utilità tratta dalla RAGIONE_SOCIALE dalla proposizione da parte di esso ricorrente dell’appello contro la sentenza del Pretore avendo l’appello portato alla sostituzione della dichiarazione pretorile di ‘rigetto’ della domanda -cui sarebbe conseguita la impossibilità di riproposizione della domandacon la dichiarazione di
‘inammissibilità’ della domanda cui era conseguita la possibilità -poi effettivamente sfruttata- di riproposizione della domanda.
6. Il motivo è inammissibile perché scollegato dalla decisione impugnata e quindi privo di interesse (art. 100 c.p.c.). L’interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all’utilità concreta che deriva alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione stessa, non potendo esaurirsi in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, priva di riflessi pratici sulla decisione adottata (v., tra molte, Cass. 15353/2010 e, in motivazione, Cass. 27206/2023 e Cass. 25311/2022). Un motivo scollegato dalla ratio della decisione non può portare ad una decisione utile. Nel caso di specie la questione della utilità dell’appello è del tutto ininfluente rispetto alla questione su cui la Corte di Appello ha deciso ossia se l’AVV_NOTAIO COGNOME avesse o meno, a fronte della eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE, diritto al compenso per l’attività professionale svolta nei due gradi del giudizio presupposto. La Corte di Appello ha ritenuto che l’AVV_NOTAIO non avesse diritto ad alcun compenso essendo emersa la sua grave negligenza nello svolgimento dell’attività sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio. La questione dell’utilità dell’appello avrebbe potuto essere rilevante ove si fosse trattato della quantificazione del compenso spettante all’AVV_NOTAIO almeno parzialmente adempiente o ove si fosse trattato di valutare il danno da risarcire alla RAGIONE_SOCIALE come conseguenza dell’inadempimento contrattuale dell’AVV_NOTAIO;
7. con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1460, 1176, 2236, 2237 e 2697 c.c. per avere la Corte di Appello ritenuto che non poteva ‘condividersi’ l’assunto dell’appellante secondo cui ‘stante il successivo accoglimento della domanda vi è prova che la RAGIONE_SOCIALE non aveva subito pregiudizio e danni dalla dedotta colpa professionale dell’appellato’ in quanto la
società era stata pregiudicata avendo dovuto agire di nuovo ed avendo ottenuto l’accertamento del proprio diritto molti anni dopo rispetto a quando le sarebbe stato possibile se l’AVV_NOTAIO avesse diligentemente adempiuto;
8. il motivo è inammissibile perché, ancora una volta, scollegato dalla decisione impugnata e quindi privo di interesse (art. 100 c.p.c.). Valgono considerazioni identiche a quelle svolte al punto 6. La Corte di Appello ha ritenuto che l’AVV_NOTAIO non avesse diritto ad alcun compenso essendo emersa la sua grave negligenza nello svolgimento del mandato conferitogli. Le affermazioni fatte dalla Corte di Appello sul pregiudizio subito dalla RAGIONE_SOCIALE non esprimono la ratio decidendi. Sono affermazioni ultronee e che avrebbero assunto rilievo ove si fosse trattato di valutare il danno da risarcire alla RAGIONE_SOCIALE come conseguenza dell’inadempimento contrattuale dell’AVV_NOTAIO (danno che la Corte di merito non ha riconosciuto). Come si legge infatti a pagina 14 della sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE aveva originariamente proposto domanda di risarcimento ma tale domanda era stata respinta dal Tribunale per difetto di prova e la Corte di Appello ha evidenziato che l’appello incidentale della RAGIONE_SOCIALE sul punto andava respinto;
in conclusione il ricorso deve essere rigettato;
10.le spese seguono la soccombenza;
11. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto;
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in € . 3. 000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre
rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.