Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30603 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30603 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 26426-2022 proposto da:
NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, nello studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3047/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/05/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 12.3.2009 la società RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Roma, chiedendo dichiararsi l’inesistenza del diritto di passaggio esercitato dai convenuti su una strada insistente sul fondo dell’attrice e la loro condanna a rimuovere il cancello installato sul muro di confine tra le rispettive proprietà delle parti. Invocava altresì l’accertamento dell’inesistenza di una servitù di luce e veduta esercitata dai convenuti sul fondo dell’attrice, attraverso la trasformazione di due luci in vedute e l’apertura di una terza luce, e la condanna dei medesimi al ripristino dello statu quo ante .
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento del confine tra le due proprietà e l’accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio oggetto della domanda principale di negatoria .
Con sentenza n. 14648/2015 il Tribunale accoglieva le domande principali, rigettando quelle riconvenzionali.
Con la sentenza impugnata, n. 3047/2022, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME e confermava la decisione di prime cure.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado NOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
Con istanza del 21.4.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 1062 c.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe escluso la sussistenza della servitù di passaggio, costituita in favore del fondo dei ricorrenti, per destinazione del padre di famiglia, sulla INDIRIZZO INDIRIZZO;
violazione e falsa applicazione degli artt 132 c.p.c. e 1061 c.c. e nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente denegato l’esistenza della servitù di affaccio rivendicata dagli odierni ricorrenti, sulla base di motivazione intrinsecamente contraddittoria;
violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, nonché nullità della sentenza, perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la domanda di ripristino formulata dagli odierni ricorrenti.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di accertamento della proprietà esclusiva e di accoglimento di negatoria servitutis (doppia conforme).
Primo, secondo e terzo motivo : inammissibili, o comunque manifestamente infondati, in quanto si risolvono in censure di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. Il giudice di merito, in particolare, ha ritenuto non provati la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, l’acquisto per usucapione del diritto di veduta e le modifiche asseritamente apportate al piano di campagna. Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)’ .
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., osservando che i motivi di ricorso si riducono in censure di carattere meritale, non consentite in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda