Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30602 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30602 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 25260-2022 proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO , nello studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3061/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 19.5.2014 COGNOME NOME evocava in giudizio COGNOME NOME e COGNOME NOME innanzi il Tribunale di Napoli, chiedendo dichiararsi l’inesistenza del diritto di passaggio esercitato dai convenuti sul fondo dell’attore e, in subordine, l’estinzione del predetto diritto, a fronte dell’esistenza di un accesso diretto del fondo di parte convenuta sulla via pubblica. Chiedeva altresì condannarsi i convenuti a rimuovere i contatori di acqua ed elettricità su un muro di sua proprietà esclusiva e la loro condanna al risarcimento del danno.
Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’esistenza della servitù di passaggio e di condotta idrica ed elettrica oggetto della domanda principale.
Con sentenza n. 8815/2020 il Tribunale accoglieva le domande principali, ad eccezione di quella risarcitoria, che rigettava.
Con la sentenza impugnata, n. 3061/2022, la Corte di Appello di Napoli rigettava il gravame proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso la decisione di prime cure, confermandola.
Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso COGNOME NOME.
Con istanza del 4.5.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso si articola nei seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115, 116, 246, 221 e ss. c.p.c., 2697, 1321 e ss., 1362 e ss., 949, 1063 e ss., 1071, 2699 e 2700 c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n n. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe escluso la sussistenza di una servitù opponibile all’odierno controricorrente, ritenendo erroneamente che quest’ultimo avesse fornito la prova della piena proprietà del bene oggetto di causa; ad avviso dei ricorrenti, invece, l’esistenza della servitù di cui si discute emergeva dai titoli allegati agli atti del giudizio di merito;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 183, 345 c.p.c., 2697, 1362 e ss., 1321 e ss., 949, 2727 e 2735 e ss. c.c., nonché omesso esame di fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente interpretato il contenuto dei titoli allegati agli atti, ritenendone (in parte) tardiva la produzione; secondo i ricorrenti, l’esistenza della servitù di cui si discute era stata riconosciuta dall’odierno controricorrente e la Corte di merito avrebbe errato nel non considerare tale elemento decisivo;
violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2697, 1362 e ss., 1321 e ss., 949 e 1063 e ss. c.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso anche l’esistenza del diritto degli odierni ricorrenti di mantenere i contatori nella loro attuale collocazione.
La proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis è del seguente tenore:
‘INAMMISSIBILITA’, o comunque MANIFESTA INFONDATEZZA, del ricorso avverso pronuncia di accoglimento di negatoria servitutis (doppia conforme).
Preliminarmente , il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente notificato, non rivenendosi in atti le ricevute di accettazione e consegna della notificazione a mezzo pec della sentenza impugnata. Quest’ultima è stata depositata il 29.6.2022 ed il ricorso è stato notificato il 25.11.2011, oltre sessanta giorni dopo il deposito della decisione di seconda istanza.
Primo, secondo e terzo motivo : le tre censure sono comunque inammissibili, o manifestamente infondate, perché proposti ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in presenza di ipotesi di cd. ‘doppia conforme’. Essi, inoltre, si risolvono in doglianze di merito relative all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove acquisite. Il giudice di merito ha, in particolare, ritenuto non provata l’esistenza della servitù di passaggio e di installazione contatori a servizio delle utenze elettriche sul muro di proprietà esclusiva dell’attore, oggetto di causa. Il ricorrente contrappone, alla ricostruzione del fatto e delle prove prescelta dal giudice di merito, una lettura alternativa del compendio istruttorio, senza tener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790). Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui ‘L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la
valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006, Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330).
Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziata da apparenza, né appare manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830)’ .
Il Collegio condivide il contenuto della proposta ex art. 380bis c.p.c., precisando che il ricorso è stato notificato il 19 ottobre 2011 ed è stata prodotta, in uno allo stesso, la copia notificata della sentenza impugnata. Il rilievo preliminare di inammissibilità indicato in proposta, dunque, è da ritenere superato.
Osserva, tuttavia, il Collegio che le tre censure, pur non risolvendosi soltanto nella deduzione del vizio di omesso esame di fatto decisivo, precluso nella fattispecie per effetto della presenza di una
ipotesi di cd. “doppia conforme’, pongono comunque questioni meritali, in quanto sollecitano una revisione del giudizio di fatto e della valutazione delle prove operati dalla Corte di Appello, lamentando in sostanza la mancata valorizzazione di alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre. Sotto questo profilo, dunque, va precisato che, in ogni caso, l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, ‘… dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo’ (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi ‘fatti’ nel senso indicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., vanno applicati -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c.- il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una
somma equitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma -nei limiti di legge- in favore della cassa delle ammende.
Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del D.P.R. n. 115 del 2002- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore della parte controricorrente, di una somma ulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda