Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28682 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28682 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 28139/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati difesi dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 234/2020 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI depositata il 20/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che ,
con sentenza resa in data 20/1/2020, la Corte d’appello di Napoli, per quel che rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento dell’ opposizione proposta da NOME COGNOME, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento, da parte del COGNOME, di somme relative al credito che la RAGIONE_SOCIALE aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE);
a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha rilevato come la RAGIONE_SOCIALE avesse attivato, in sede monitoria, una pretesa creditoria nei confronti del COGNOME (originariamente estesa anche a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con i quali la società creditrice ha tuttavia definito la lite per transazione) in relazione alla quale già era stato emesso, in favore della RAGIONE_SOCIALE, un decreto ingiuntivo non opposto e, conseguentemente, passato in giudicato, con il risultato che la pretesa azionata dalla RAGIONE_SOCIALE (cessionaria del credito della RAGIONE_SOCIALE) doveva ritenersi illegittimamente finalizzata al conseguimento di un duplicato del titolo esecutivo già ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE, in violazione del principio del ne bis in idem ;
avverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME dall’a ltro, resistono con due distinti controricorsi;
considerato , preliminarmente, che appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché ne sia fissata la discussione in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione