Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30138 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30138 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21699-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
Interposizione
fittizia
manodopera
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 03/10/2023
CC
nonchŁ contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2796/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/06/2021 R.G.N. 1281/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 2796/2021, ha rigettato il gravame proposto dal lavoratore in epigrafe indicato, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, avverso la pronuncia del Tribunale di Napoli n. 8791/2017, che aveva dichiarato inammissibile la domanda, per violazione del principio del ne bis in idem , diretta ad ottenere l’accertamento della violazione, da parte di RAGIONE_SOCIALE, della normativa in materia di appalto di manodopera e, per l’effetto, per sentire dichi arare che tra esso ricorrente e la suddetta società si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno a far data dall’assunzione presso l’interposta, con ogni conseguenza giuridica, economica, contributiva e previdenziale.
I giudici di seconde cure hanno rilevato che il ricorrente avevano agito una prima volta presso il Tribunale di Napoli che aveva rigettato le pretese con sentenza passata in giudicato e che si era pronunciato anche sulle allegazioni indicate; hanno, poi, sottolineato che le domande oggetto del secondo giudizio erano fondate sugli stessi identici fatti costitutivi rispetto a quelli su cui vi era stata pronuncia divenuta definitiva.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME affidato ad un motivo.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
La RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, il ricorrente deduce, sul presupposto che gli istituti giuridici dell’appalto e del trasferimento di azienda sono ben distinti, che il petitum e l’oggetto delle due domande erano assolutamente diversi coinvolgendo, il primo procedimento azionato, la nullità, annullabilità e la illegittimità della cessione del rapporto di lavoro tra la RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e il secondo la violazione, da parte della RAGIONE_SOCIALE, della normativa in materia di appalti; sostengono, quindi, che la Corte di appello aveva erroneamente interpretato l’oggetto della domanda.
Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.
In primo luogo, non vengono indicate le norme sostanziali e formali specifiche che si intendono violate, in palese contrasto con il principio processuale secondo cui il giudizio di cassazione è a ‘critica vincolata’; conseguentemente manca uno specifico raffronto tra la ratio decidendi del gravato provvedimento ed il contenuto delle disposizioni oggetto delle asserite violazioni.
In secondo luogo, deve darsi atto di un difetto di autosufficienza, nella redazione del motivo, in ordine alla esatta
prospettazione dei fatti di causa essenziali ai fini della esatta comprensione della doglianza (formulata ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc e non n. 4 cpc) e, quindi, ai fini di scrutinare il denunciato errore nella qualificazione della domanda da parte dei giudici del merito.
Al riguardo, va specificato che la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum” , potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti” , nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 11103/2020).
Nella fattispecie è agevole rilevare che la censura non è stata formulata con riferimento ai suddetti parametri di talché essa è stata inammissibilmente declinata.
Infine, in punto di diritto, la sentenza della Corte distrettuale è comunque conforme ai principi di legittimità secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti si riferiscano al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica
indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo ( ex plurimis Cass. n. 25269/2016 peraltro richiamata dagli stessi giudici di seconde cure).
Nella fattispecie, i fatti costitutivi (eterodirezione della loro attività da parte di RAGIONE_SOCIALE) posti a base delle relative pretese (sulla dedotta irregolarità della cessione del ramo di azienda, nel primo giudizio, e sulla paventata interposizione illecita di manodopera nel presente) erano stati già valutati legittimi per cui correttamente la Corte di merito ha ritenuto precluso un nuovo loro esame che in sostanza atteneva -sulla base dei medesimi presupposti e in assenza di nuovi e rilevanti elementi (e ciò costituisce un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede)meramente all’aspetto dinamico del rapporto e non a quello genetico in un contesto in cui era stata già verificata, con pronuncia definitiva, la regolarità dell’operazione in quanto era stata già esclusa ogni interferenza tra le due società in ordine al ramo ceduto.
Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto
della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023