Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 5485/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOMECOGNOME COGNOMENOME COGNOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO C/O RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 3367/2018 depositata il 06/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
-nella memoria illustrativa depositata il 21.3.2025, prima dell’adunanza del 3.4.2025 fissata per la decisione del ricorso, NOME COGNOME ha evidenziat o l’intervento medio tempore di pronunce della Corte Costituzionale che, unitamente alla normativa unionale e all’orientamento interpretativo espresso in diverse decisioni dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di Giustizia, avrebbe modificato il contesto di riferimento per la valutazione delle sanzioni comminategli per gli illeciti contestati con la delibera CONSOB n. 20263/2018, da considerare assimilabili a quelle penali ; il ricorrente ha quindi instato, oltre che per l’accoglimento dei motivi di ricorso già proposti, per la declaratoria di prescrizione degli illeciti, prospettandone la valutazione secondo criteri penalistici, e ha chiesto che, alla luce del decreto di archiviazione pronunciato nei suoi confronti nel maggio/ottobre 2019, asseritamente per gli stessi fatti poi sanzionati in sede amministrativa, sia applicato a suo favore il principio del ne bis in idem unionale previo riconoscimento di valenza di giudicato al decreto di archiviazione e con declaratoria di improponibilità dell’iniziativa sanzionatoria a suo carico, anche considerando la sentenza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 29801/2024, che si afferma pronunciata per una fattispecie analoga;
il PG ha depositato la requisitoria scritta il 4.3.2025, prima della memoria di cui sopra;
la CONSOB, che aveva depositato la propria memoria illustrativa prima del ricorrente, ha chiesto, con istanza del 27.3.2025, che ove non si ritengano nuovi e pertanto inammissibili i rilievi evidenziati da ultimo dal ricorrente in materia di prescrizione e di valenza da
riconoscere al decreto di archiviazione pronunciato in sede penale, le sia concesso un termine per potere svolgere le proprie difese in modo tempestivo;
– ravvisato che allo stato le questioni esposte nella memoria illustrativa di NOME COGNOME debbono essere vagliate, trattandosi di questioni di cui è necessario l’approfondimento per la decisione del ricorso e che prescindono dalla tempestiva allegazione di parte, quantomeno in relazione al teorizzato rilievo di giudicato da riconoscere al decreto di archiviazione reso in sede penale, alla sua rilevanza sotto il profilo del principio del ne bis in idem ove questo sia teorizzabile -per gli illeciti contestati con la delibera CONSOB sub iudice -tra l’ambito sanzionatorio penale e quello amministrativo, e a l rapporto tra il rilievo d’ufficio del giudicato in cassazione e la previsione di cui all’art. 395, n. 5 c.p.c., che impone alla parte di impugnare con la revocazione la sentenza che sia ‘contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione’ -tutte questioni da considerare, come sopra evidenziato, nel quadro giuridico europeo in materia, con attenzione alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell’uomo , della Corte di giustizia e di questa Corte di Cassazione-:
-si ritiene pertanto di concedere il termine richiesto da CONSOB anche a vantaggio del pubblico ministero;
-si riserva conseguentemente la decisione con assegnazione alle parti e al PG di un termine per il deposito di osservazioni sulle questioni evidenziate.
P.Q.M.
La Corte concede alle parti e al Pubblico Ministero il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulle questioni di cui in motivazione , riservando all’esito la decisione .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda