Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20403 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20403 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
Ordinanza
sul ricorso n. 11617/2022 proposto da:
COGNOME NOME, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
Prefettura di Roma, difesa dall’RAGIONE_SOCIALE;
-resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18540/2021 del 26/11/2021. Udita la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, titolare di licenza Ncc di un comune umbro si è visto contestare nel 2017 una serie di infrazioni al codice della strada (art. 7 c.d.s.) per accesso non autorizzato alle zone a traffico limitato (z.t.l.) del Comune di Roma. La sua opposizione alle correlative ordinanze ingiunzione è stata rigettata in primo e in secondo grado. Ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la Prefettura di Roma con atto di costituzione.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 4) osserva che il testo originario della legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea consente ai veicoli Ncc l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (cfr. art. 11 co. 3 ult. parte l. 21/92). Nel 2008 viene introdotto in tale legge l’art. 5 -bis (d.l. 207/2008 conv. in l. 14/2009) che prevede la comunicazione preventiva di accesso da parte di titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni (con pagamento di un importo). L’efficacia di tale disposizione è stata sospesa dall’art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, sospensione poi prorogata fino al 31/12/17. Ne segue che, al tempo delle infrazioni (primi di giugno del 2017), è applicabile pienamente l’ art. 11 co. 3 ult. parte l. 21/1992, per cui non è impedito l’accesso alle z.t.l. del Comune di Roma da parte dei veicoli Ncc con autorizzazioni rilasciate da altri comuni. Si deduce la violazione delle disposizioni citate in questo capoverso.
Il Tribunale, p. 5, argomenta al contrario che, sulla base della disposizione sospensiva menzionata, alla data delle infrazioni non era (ancora) consentito l’uso delle corsie preferenziali e l’accesso z.t.l. a tutti i veicoli Ncc.
Il secondo motivo (p. 9) denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. in relazione al giudicato esterno formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma n. 18224/19. In particolare, si censura che tale sentenza non possa avere efficacia di giudicato esterno, e che ciò si escluda perché essa non riguarda il medesimo rapporto giuridico fra le parti, e cioè, le medesime infrazioni al codice della strada, ma altre e diverse sanzioni avvenute a distanza di mesi (cfr. sentenza, p. 5).
Il terzo motivo (p. 11) denuncia la violazione dell’art. 204 c.d.s., dell’art. 14 d.lgs. 139/2000, perché la Prefettura non ha depositato il decreto di delega al viceprefetto ad emettere le ordinanze ingiunzioni.
Il quarto motivo (p. 12) denuncia la mancata sottoscrizione delle ordinanze ingiunzione. Si deduce la violazione dell’art. 204 c.d.s., dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 2 co. 2 d.lgs. 39/1993.
Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 13 co.1 quater d.p.r. 115/2002 perché il ricorrente soccombente è stato ritenuto tenuto al pagamento del contributo unificato «in misura doppia».
2. -Il primo motivo è accolto.
In base alla norma di interpretazione autentica ex art. 9 co. 3 d.l. 244/16 conv. in l. 17/19, il legislatore ha sospeso l’efficacia (sospensione poi prorogata fino 31/12/2017) delle disposizioni (concernenti tra l’altro l’accesso di Ncc da altri comuni), introdotte dall’art. 29 co. 1-quater (inserito nel d.l. 207/2008 dalla l. conv. 14/2009). Peraltro, tali disposizioni non hanno abrogato quelle previgenti ex artt. 3 e 11 l. 21/1992, ma le hanno integrate. Pertanto, esse si applicano durante il periodo della sospensione menzionata. In altri termini, l’art. 11 co. 3 cit., per quanto esso rileva nel caso attuale, si applica anche nel periodo di sospensione. Quindi le sanzioni sono illegittime. Argomentando in questi termini, si dà continuità a Cass. 6879/2024, che rinvia a Cass. SU 15741/2023.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso consente una decisione nel merito (di annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate) e quindi l’assorbimento dei restanti motivi.
– È accolto il primo motivo di ricorso, sono assorbiti i restanti motivi, la causa è decisa nel merito con annullamento delle ordinanze ingiunzione impugnate, le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi e, decidendo nel merito, annulla le ordinanze ingiunzione impugnate; condanna la parte resistente a rimborsare le spese processuali alla parte ricorrente, che liquida in € 200 per il primo grado, € 400 per il secondo
grado, € 500, oltre a € 100 per esborsi, per il giudizio di cassazione, il tutto oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Così deciso a Roma, il 10/7/2024.