Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8627 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8627 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 18220/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in AVV_NOTAIO (PA), RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, in RAGIONE_SOCIALE del legale rappresentante AVV_NOTAIO Eccellenza Reverendissima AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, e ‘RAGIONE_SOCIALE, con sede in AVV_NOTAIO (PA), INDIRIZZO, in RAGIONE_SOCIALE del presidente e legale rappresentante di diritto AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME –NOME COGNOME ed NOME COGNOME, con cui elettivamente domiciliano presso le caselle di posta elettronica certificata dei menzionati difensori: e ———————————— EMAIL.
-ricorrenti –
contro
PRESIDENZA RAGIONE_SOCIALE REGIONE SICILIA ed RAGIONE_SOCIALE REGIONALE RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi, ex lege, dall’Avvocatura
Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO.
-controricorrenti –
e
COMUNE DI RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE del Sindaco pro tempore .
-intimato –
avverso la sentenza, n. cron. 251/2023, RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI PALERMO pubblicata il giorno 07/02/2023;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato il 24 aprile 2012, l ‘RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO e l’ RAGIONE_SOCIALE, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza sorta con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 287 del 27 novembre 2001, a seguito RAGIONE_SOCIALE fusione di due precedenti opere pie, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, citarono il RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO, la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, innanzi al Tribunale di Palermo chiedendo l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura di ente di diritto privato RAGIONE_SOCIALE suddetta RAGIONE_SOCIALE, stante il mancato accoglimento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE predetto, RAGIONE_SOCIALE‘apposita, corrispondente istanza amministrativa presentata il 24 giugno 2011, rigettata dall’RAGIONE_SOCIALE medesimo sul presupposto del godimento, da parte RAGIONE_SOCIALE prima, di sovvenzioni regionali per l’applicazione di contributi percepiti da sei unità di RAGIONE_SOCIALEle di ruolo ex lege n. 71 del 982.
1.1. Rimasto contumace il RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO, si costituirono la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, eccependo di essere carente di legittimazione passiva, e l’RAGIONE_SOCIALE, concludendo per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘avversa domanda per insussistenza dei presupposti richiesti per l’invocato riconoscimento.
1.2. L’adito tribunale, con sentenza del 5 gennaio 2017, n. 38, disattese la domanda RAGIONE_SOCIALE attrici in quanto l’RAGIONE_SOCIALE godeva di sovvenzioni regionali (ciò ostando al l’invocato riconoscimento in virtù del disposto RAGIONE_SOCIALE‘ultimo capoverso RAGIONE_SOCIALE Delibera RAGIONE_SOCIALE n. 268 RAGIONE_SOCIALE’08/08/1988) e perché era amministrata da un
Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, di cui cinque nominati da Enti Pubblici, sicché mancava ‘ il requisito di essere una istituzione promossa ed amministrata da privati, né si può ritenere che esista nel suo consiglio di amministrazione una quota significativa di soggetti privati ‘.
Il gravame promosso dall’RAGIONE_SOCIALE e dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso quella decisione fu respinto dall’adita Corte di appello di Palermo, con sentenza del 7 febbraio 2023, n. 251, pronunciata nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE e nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO.
2.1. La corte suddetta così motivò la propria decisione: « Secondo la giurisprudenza di legittimità, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte cost. n. 396 del 1988 (dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 6972 del 1890, nella parte in cui non prevede che le Ipab regionali e infraregionali possano continuare a sussistere assumendo la RAGIONE_SOCIALElità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tuttora i requisiti di un’istituzione privata), la natura pubblica o privata di tali istituzioni deve essere accertata, di volta in volta, dall’autorità giudiziaria ordinaria, indipendentemente dall’esito RAGIONE_SOCIALE procedure amministrative eventualmente esperite, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990 (peraltro ricognitivi dei principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento) (cfr. Cass. SS.UU. n. 32727 del 2018; n. 1151 del 2012; n. 10365 del 2009; n. 13666 del 2002; n. 4631 del 1998; n. 6342 del 1995; Cassazione civile, sez. un., 02/12/2008, n. 28537). Il citato d.P.C.M. 16.2.1990 stabilisce, all’art. 1, comma 3, che sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l’ispirazione religiosa. Il detto d.P.C.M. del 1990, art. 1, comma 6 specifica che “sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) Attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’opera di beneficenza e di assistenza nell’ambito di una finalità religiosa; b) Collegamento RAGIONE_SOCIALE‘istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite RAGIONE_SOCIALE designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di RAGIONE_SOCIALEle religioso come modo qualificante di gestione del RAGIONE_SOCIALEo”. Nel caso di specie, le due istituzioni poi
fuse in un unico ente non hanno natura religiosa. Infatti, l’opera pia RAGIONE_SOCIALE, secondo l’art. 1 RAGIONE_SOCIALEo Statuto, aveva la finalità di ricoverare gratuitamente fanciulle povere per curarne l’educazione mentre l’albergo dei RAGIONE_SOCIALE aveva lo scopo di ricoverare e mantenere i RAGIONE_SOCIALE inabili a provvedere al proprio sostentamento e sprovvisti assolutamente di mezzi per vivere, con il fine di educarli RAGIONE_SOCIALE vita onesta e laboriosa. Pertanto, lo statuto RAGIONE_SOCIALE due opere pie assegnava fin dall’origine alle stesse lo scopo di prestare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed assistenziali a persone bisognose senza alcuno specifico riferimento ad un indirizzo religioso, considerato che il connotato caritatevole RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale non necessariamente si identifica con un indirizzo religioso e con i fondamenti RAGIONE_SOCIALE religione cristiana. Le dette istituzioni sono inoltre amministrate fin dall’origine da un consiglio di amministrazione i cui membri sono l’arcivescovo e l’arcipRAGIONE_SOCIALE, come componenti di diritto, due membri da elegg ersi dal RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO e da un componente nominato dal Governo, quest’ultimo con la qualità di vicepresidente. Quindi i due componenti di diritto costituiscono una minoranza rispetto ai componenti di nomina governativa e questa composizione del consiglio di amministrazione non consente di affermare che la quota di nomina privata sia significativa e preponderante, come richiesto dall’art. 5, lett. B), del d.P.C.M. 16.2.1990, perché non risulta dimostrato che ai componenti privati siano assegnate attribu zioni che comportano un loro maggiore potere decisorio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo deliberativo. Infatti, gli statuti prevedono che le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei voti e che in parità di voti la proposta si inten de respinta. La circostanza che l’AVV_NOTAIO e l’arcipRAGIONE_SOCIALE sono componenti di diritto del consiglio di amministrazione non è quindi sufficiente per affermare la natura privata RAGIONE_SOCIALE due opere pie dato che ciò non si traduce nell’attribuzione di un ruolo predominante di controllo RAGIONE_SOCIALE‘ente rispetto all’ingerenza pubblica. Quanto RAGIONE_SOCIALE modifica RAGIONE_SOCIALEo Statuto che sarebbe intervenuta nel 2015 (di cui nessuna prova viene comunque data) sia relativamente RAGIONE_SOCIALE deliberazione n. 608 del 29 dicembre 2020 RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna è circostanza pacifica che l’istanza per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElità di diritto privata è stata presentata in data 24 giugno 2011 sotto il previgente assetto organizzativo e ordinamentale, che deve trovare dunque applicazione ».
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a sette motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.. Hanno resistito, con unico controricorso, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna e l’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, mentre il RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO anche in questa sede non ha svolto difese.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
I formulati motivi del ricorso sono così rubricati, rispettivamente:
I) « Tavole Fondative e Statuti originari. Violazione , ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 3, 5, e 6 , del d.P.C.M 16.02.1990, RAGIONE_SOCIALE lettera d) RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 328/2000, degli artt. 16 e 17 del d.lgs. n. 207/2001 e RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020 (in g.u.r.s. n. 22/2021). Violazione dei principi affermati da Cass., SU, nn. 13666/2002, 6342/1995, 812/1999 e da Corte costituzionale nn. 366/1988, 466/1990 e 135/2020. Illegittima applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. n. 6972/1890, dichiarato incostituzionale. Omesso esame RAGIONE_SOCIALE tavole fondative e degli statuti originari prodotti e non contes tati. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c .»;
II) « Nullità radicale ed irrilevanza RAGIONE_SOCIALE modifiche al cda apportate con delibere e statuti successivi adottati dRAGIONE_SOCIALE P.A. ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. 6972/1890 (incostituzionale). Violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del d.P.C.M. 16.02.1990, art. 1, comma 3, sub ‘b’, e comma 5, sub ‘a’ ‘b’ e ‘c’. Violazione RAGIONE_SOCIALE legge n. 328/2000, art. 10, sub ‘d’, del d.lgs. n. 207/2001, artt. 1, 16 e 17, RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020 (in g.u.r.s. n. 22/2021). Violazione, anche ai s ensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per omesso esame RAGIONE_SOCIALE prove documentali oggetto di discussione non contestate e decisive (Cass. n. 6342/1995, Cass., SU, nn. 6249/88 e 2995/89) »;
III) « Momento di riferimento temporale per la individuazione RAGIONE_SOCIALE‘assetto organizzativo ed ordinamentale da applicare. Violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del d.P.C.M. 16.02.1990, art. 1, comma 3, sub ‘b’, e comma 5, sub ‘a’ ‘b’ e ‘c’, RAGIONE_SOCIALE legge n. 328/2000, art. 10 , sub ‘d’, del d.lgs. n. 207/2001, artt. 1, 16 e 17, e RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020 (in g.u.r.s. n. 22/2021). Violazione, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per omesso esame RAGIONE_SOCIALE prove documentali oggetto di discussione non contestate e decisive (Cass. n. 6342/1995, Cass., SU, nn. 6249/88 e 2995/89) »;
IV) « Ispirazione religiosa. Giusta d.P.C.M., art. 1, comma 6, sussistenza requisiti d.P.C.M. 16.02.1990 e delibera Giunta R. RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020. Violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del d.P.C.M. 16.02.1990, art. 1, comma 3, sub ‘b’, e comma 5, sub ‘a’ ‘b’ e ‘c’, RAGIONE_SOCIALE legge n. 328/2000, art. 10 , sub ‘d’, del d.lgs. n. 207/2001, artt. 1, 16 e 17, e RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020
(in g.u.r.s. n. 22/2021). Violazione, anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per omesso esame RAGIONE_SOCIALE prove documentali oggetto di discussione non contestate e decisive »;
V) « Enti fondati ed amministrati da privati. Giusta d.P.C.M., art. 1, comma 6, sussistenza requisiti d.P.C.M. 16.02.1990 e delibera Giunta R. RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020. Violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del d.P.C.M. 16.02.1990, art. 1, comma 3, sub ‘b’, e comma 5, sub ‘a’ ‘b’ e ‘c’, RAGIONE_SOCIALE legge n. 328/2000, art. 10 , sub ‘d’, del d.lgs. n. 207/2001, artt. 1, 16 e 17, RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020 (in g.u.r.s. n. 22/2021). Violazione, anche a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. per omesso esame RAGIONE_SOCIALE prove documentali oggetto di discussione non contestate e decisive »;
VI) « Violazione RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta reg. sic. n. 608/2020, ricognitiva e di recepimento del d.P.C.M. 16.02.1990 »;
VII) « Maggioranze e finanziamenti. Violazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., del d.P.C.M. 16.02.1990, art. 1, commi 3, 5 e 6, RAGIONE_SOCIALE legge n. 328/2000, art. 10, sub ‘d’, del d.lgs. n. 207/2001, artt. 1, 16 e 17 , RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE delibera RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 608/2020 (in g.u.r.s. n. 22/2021) ».
Le descritte doglianze sono scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse. Tutte, infatti, spesso recanti ripetizioni, investono le complessive argomentazioni con cui la corte distrettuale, nel respingere il gravame RAGIONE_SOCIALE odierne ricorrenti, ha disatteso la loro istanza volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura di ente di diritto privato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sita in AVV_NOTAIO.
2.1. In particolare, vengono censurate le affermazioni RAGIONE_SOCIALE corte distrettuale secondo cui, nella specie, non vi sarebbe stato, nelle due originarie Opere pie dRAGIONE_SOCIALE cui fusione era sorta la menzionata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, « alcuno specifico riferimento ad un indirizzo religioso, considerato che il connotato caritatevole RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale non necessariamente si identifica con un indirizzo religioso e con i fondamenti RAGIONE_SOCIALE religione cristiana. Le dette istituzioni sono inoltre amministrate fin dall’origine da un consiglio di amministrazione i cui membri sono l’AVV_NOTAIO e l’ArcipRAGIONE_SOCIALE, come componenti di diritto, due membri da eleggersi dal RAGIONE_SOCIALE di AVV_NOTAIO e da un componente nominato dal Governo, quest’ultimo con la qualità di vicepresidente. Quindi, i due componenti di diritto costituiscono una minoranza rispetto ai componenti di nomina governativa e questa composizione del consiglio di amministrazione non consente di affermare che la quota di nomina privata sia significativa e preponderante, come ri chiesto dall’art. 5, lett. B), del d.P.C.M.
16.2.1990, perché non risulta dimostrato che ai componenti privati siano assegnate attribuzioni che comportano un loro maggiore potere decisorio all’interno RAGIONE_SOCIALE‘organo deliberativo ».
2.1.1. Si ascrive RAGIONE_SOCIALE corte suddetta: i ) di avere completamente omesso l’esame (e/o travisato la chiara lettera) RAGIONE_SOCIALE tavole di fondazione e degli statuti originari RAGIONE_SOCIALE due precedenti Opere pie, l’RAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE, dRAGIONE_SOCIALE cui fusione era sorta, con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 287 del 27 novembre 2001, la RAGIONE_SOCIALE; ii ) di avere illegittimamente preso a riferimento (per la verifica dei requisiti di cui al d.P.C.M. del 16 febbraio 1990) lo statuto vigente RAGIONE_SOCIALE data del 24 giugno 2011, ossia lo statuto del 7 dicembre 2001, modificato illegittimamente dRAGIONE_SOCIALE P.A. in assoluta violazione RAGIONE_SOCIALE volontà dei fondatori (cosi come consacrata nelle tavole di fondazione e negli statuti originari suddetti), con modifiche radicalmente nulle in quanto adottate in assoluta carenza di potere sull’erroneo presupposto RAGIONE_SOCIALE natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente (che, invece, fin dRAGIONE_SOCIALE sua erezione era -ed è -una fondazione privata illegittimamente amministrata come RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge n. 6972/1890, sebbene dichiarata incostituzionale); iii ) di non aver considerato che la necessità di fare riferimento agli statuti originari (e non a quelli successivi, tanto più se modificati dai commissari straordinari in violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni originarie dei fondatori) risulta anche dRAGIONE_SOCIALE vigente normativa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ha adeguato i criteri per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura privata degli enti come quello di cui si discute con la delibera n. 608 del 29 dicembre 2020, la quale « pone l’accento sulla situazione originaria RAGIONE_SOCIALE‘Ente. I criteri in essa fissati sono , infatti, i seguenti da, ‘applicarsi in via alternativa fra loro: 1) realizzazione di fini RAGIONE_SOCIALE e/o assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di istituzioni promosse originariamente da privati; 2) perseguimento di finalità religiose e/o svolgimento di attività assistenziali e/o di istruzione e/o di formazione da parte di Istituti a carattere religioso o educativo; 3) perseguimento di finalità ispirate ad una confessione religiosa, anche per come desumibile dalle disposizioni statutarie originarie o dall’attività svolta o dRAGIONE_SOCIALE composizione RAGIONE_SOCIALE‘organo deliberante, sia esso singolo o collegiale, quando di questo debbano farne parte per statuto ministri di culto e/o appartenenti ad Istituti religiosi »; iv ) di avere manifestamente errato nel dichiarare la predetta delibera inapplicabile al caso di specie. Quest’ultima, infatti, ha mero valore di conferma dei criteri fissati dal citato d.P.C.M. che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha tardivamente recepito.
Allo scrutinio dei tali censure è opportuno anteporre il richiamo al quadro normativo in materia.
3.1. Giova ricordare, allora, che, nell’Italia unitaria, dopo un primo tentativo di riordino RAGIONE_SOCIALE Opere pie con la legge n. 753 del 1862, intervenne la legge 17 luglio 1890, n. 6972 (cd. Legge Crispi ), -poi modificata dal r.d. n. 2841/1923, recante ” Riforma RAGIONE_SOCIALE legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ” -il cui art. 1, comma 1, stabilì che ‘ sono istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette RAGIONE_SOCIALE presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine: a) di prestare assistenza ai RAGIONE_SOCIALE, tanto in istato di sanità quanto di malattia; b) di procurarne l’educazione, l’istruzione, l’avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico ‘. Questa legge ebbe lo scopo di assoggettare le innumerevoli istituzioni, praticanti l’assistenza e la beneficenza, ad una disciplina unitaria, sottoponendole a vigilanza ed a penetranti controlli sugli atti e sugli organi, pur continuando a riconoscere una certa autonomia agli organi previsti dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati (art. 4 l. cit.).
3.1.1. Una volta venuto in essere l’ordinamento RAGIONE_SOCIALE, ed in attuazione degli artt. 117 e 118 Cost., le funzioni spettanti alle Autorità statali furono trasferite o delegate alle regioni, dapprima in modo limitato -(d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9) -poi in maniera estesa con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE delega di cui all’art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 22 luglio 1975, n. 382.
3.1.2. L’art. 25 RAGIONE_SOCIALE‘appena menzionato d.P.R., stabilì, infatti, al comma 1, che tutte le funzioni amministrative relative all’organizzazione ed RAGIONE_SOCIALE erogazione dei RAGIONE_SOCIALE di assistenza e beneficenza, di cui ai precedenti articoli 22 e 23, erano attribuite ai comuni ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118, comma 1, Cost.; al comma 5, che le funzioni, il RAGIONE_SOCIALEle ed i beni RAGIONE_SOCIALE istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE erano trasferiti ai comuni, singoli o associati; al comma 6, che erano escluse dal trasferimento ai comuni le istituzioni svolgenti in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, da inserire in un elenco predisposto ed approvato secondo modalità indicate nello stesso comma ed in quello successivo. Tali disposizioni, tuttavia, furono dichiarate costituzionalmente illegittime, ex artt. 76 e 77, comma 1, Cost. (eccesso di delega), totalmente quelle dei commi 5 e 6, parzialmente quelle del comma 7, con sentenza 30 luglio 1981 n. 173 RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale.
3.2. Successivamente la medesima Corte (che già aveva rilevato che ‘ la legge n. 6972/1890, avendo disciplinato una serie di istituzioni aventi uno spessore storico del tutto peculiare, era ispirata a due principi fondamentali, quali il rispetto RAGIONE_SOCIALE volontà dei fondatori e i controlli giustificati dal fine pubblico RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta in situazione di autonomia ‘ e ‘ come il loro regime giuridico fosse caratterizzato dall’intrecciarsi di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferiva ad esse una impronta assai peculiare rispetto agli altri enti pubblici ‘), intervenne ancora e, risolvendo la questione che, con la sentenza 173-1981, aveva accantonato ritenendola assorbita, dichiarò l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevedeva che le RAGIONE_SOCIALE regionali e infraregionali potessero continuare a sussistere assumendo la RAGIONE_SOCIALElità giuridica di diritto privato, qualora avessero tutti i requisiti di un’istituzione privata ( cfr. sent. Corte cost. n. 396 del 1988).
3.2.1. Il reale e completo contenuto di tale pronuncia di accoglimento e, perciò, modificativa RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento giuridico, e le conseguenze che ne scaturirono possono essere chiariti soltanto tenendo conto RAGIONE_SOCIALE sede in cui fu emessa e RAGIONE_SOCIALE motivazione che la sorregge.
3.2.2. Alla Consulta la questione era stata rimessa dRAGIONE_SOCIALE Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, adita con impugnazione da una RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva convenuto il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE per sentir accertare, nei loro confronti, la propria natura di ente privato, dopo che il tribunale di quella città aveva rigettato la domanda. La Corte costituzionale, nel controllare il giudizio di rilevanza fatto dal giudice a quo , osservò che, in virtù RAGIONE_SOCIALE norma sospettata d’incostituzionalità (art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. 6972-1890), le istituzioni svolgenti compiti di assistenza e beneficenza erano pubbliche per il fatto di essere persone giuridiche e che non aveva rilievo la circostanza che, a suo tempo, non fosse stato impugnato il decreto attributivo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElità giuridica, dal momento che questo, all’epoca, era legittimo e che l’attribuzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElità giuridica di diritto pubblico derivava come effetto naturale del riconoscimento e, cioè, come diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE legge n. 6972 del 1890, sicché, venuta meno questa, sarebbe stato possibile accertare, nelle opportune sedi giudiziarie ed amministrative, la natura pubblica o privata RAGIONE_SOCIALE‘ente. E ciò anche in mancanza di un’apposita disciplina legislativa. La Corte indicò nell’art. 17 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, di attuazione RAGIONE_SOCIALEo statuto per la Sardegna e nell’art. 30 RAGIONE_SOCIALE L. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 22 del 1986 i referenti normativi da assumere
come utile punto di riferimento, per l’accertamento in questione, in quanto espressivi di principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento. La Consulta ritenne fondata la questione perché la generale attribuzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElità di diritto pubblico, alle istituzioni di assistenza e beneficenza, contrastava con l’art. 38, ultimo comma, Cost., il quale stabilisce che ” l’assistenza privata è libera “.
3.3. La descritta sentenza costituzionale n. 396 del 1988 indusse questa Corte di legittimità, per la maggior parte dei casi adita in controversie in cui si discuteva RAGIONE_SOCIALE natura del rapporto di lavoro dei dipendenti di istituzioni di assistenza e beneficenza, a ritenere che fosse compito del giudice ordinario e suo proprio, qualora chiamata a risolvere la questione di giurisdizione, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura pubblica o privata RAGIONE_SOCIALE‘istituzione datrice di lavoro ( cfr. Cass., SU, n. 6249 del 1988; Cass., SU, nn. 1543, 1544, 1545, 3283, 4403, 5680 e 5681 del 1989). Tale orientamento era sorretto dal rilievo che, anche RAGIONE_SOCIALE stregua RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALE sede -(giudizio pendente davanti ad un giudice ordinario) -in cui era intervenuta la pronuncia d’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 6972-1890, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE natura pubblica o privata comportasse il mero accertamento di un diritto, garantito dRAGIONE_SOCIALE Costituzione. Nel procedere all’accertamento che era chiamata a compiere, la Corte attribuì rilevanza all’origine, privata o pubblica, RAGIONE_SOCIALE‘ente in causa, RAGIONE_SOCIALE sua strutturazione ed RAGIONE_SOCIALE fonte degli ordinari mezzi finanziari, adoperati per lo svolgimento dei compiti istituzionali, come previsti dallo statuto.
3.4. Il 16 febbraio 1990, poi, il Presidente del Consiglio dei Ministri emise un decreto, contenente la direttiva alle regioni in materia di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere RAGIONE_SOCIALE ed infraRAGIONE_SOCIALE (G.U. n. 45 del 23.2.1990). Nel preambolo di tale decreto, si faceva espresso riferimento non soltanto RAGIONE_SOCIALE sentenza costituzionale 396-1988 ed all’art. 14 del d.P.R. 616-1977, riguardante la delega alle regioni RAGIONE_SOCIALE funzioni amministrative degli organi RAGIONE_SOCIALEo Stato concernenti le persone giuridiche di cui all’art. 12 cod. civ., operanti in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ma anche all’esistenza di principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento, che consentivano di qualificare come privata un’istituzione. Proprio enucleando da tali principi specifici criteri, il decreto stabilì tre categorie di enti di cui doveva essere riconosciuto il carattere di istituzione privata: a ) gli enti a struttura associativa; b ) quelli promossi ed amministrati da privati; c ) gli enti d’ispirazione religiosa. Perché un ente potesse rientrare nell’una o nell’altra categoria, furono specificati gli
elementi, che dovevano congiuntamente esistere, i quali non erano sostanzialmente diversi da quelli applicati da questa Corte, con le sentenze citate. Si puntualizzò, altresì, che: i ) ‘ sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) costituzione RAGIONE_SOCIALE‘ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati; b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell’amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘ente, nel senso che i soci provvedano RAGIONE_SOCIALE elezione di una quota significativa dei componenti RAGIONE_SOCIALE‘organo collegiale deliberante; c) esplicazione RAGIONE_SOCIALE‘attività RAGIONE_SOCIALE‘ente anche sulla base RAGIONE_SOCIALE prestazioni volontarie dei soci ‘; ii ) ‘ sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati; b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti RAGIONE_SOCIALE‘organo deliberante; c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dRAGIONE_SOCIALE dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni RAGIONE_SOCIALE stessa ovvero da beni conseguiti in forza RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istituzionale ‘; iii ) ‘ sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa le RAGIONE_SOCIALE per le quali sia stato riconosciuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 25 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti RAGIONE_SOCIALE sfera educativoreligiosa ‘ nonché ‘ quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’opera di beneficenza ed assistenza nell’ambito di una più generale finalità religiosa; b) collegamento RAGIONE_SOCIALE‘istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite RAGIONE_SOCIALE designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di RAGIONE_SOCIALEle religioso come modo qualificante di gestione del RAGIONE_SOCIALEo ‘; iv ) ‘ non sono, comunque, considerate di natura privata le istituzioni di beneficenza ed assistenza, già amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrati ‘.
3.4.1. Il suindicato d.P.C.M. fu impugnato davanti RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale, con denuncia di conflitto di attribuzioni, dalle Regioni RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE e Toscana, ma fu ritenuto pienamente legittimo ( cfr . Corte Costituzionale 16 ottobre 1990, n. 466). La Corte, dopo aver rilevato che le RAGIONE_SOCIALE non erano enti dipendenti dalle regioni e che le funzioni a queste ultime spettanti riguardo alle prime rientravano tra quelle delegate e non tra quelle loro trasferite allo Stato, -(da qui, la legittimità del decreto) -ribadì,
con ancor maggior chiarezza di quanto non avesse in precedenza fatto con la pronuncia 396-88, che la qualificazione come privata di un’istituzione comportava un’attività di mera verifica di una situazione già esistente, senza esercizio alcuno di discrezionalità, tanto da poter essere compiuto in sede giudiziale. Da tale sentenza, dunque, veniva ad essere confermato l’orientamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte secondo il quale avevano ad oggetto diritto soggettivi non soltanto le controversie in cui fosse in gioco l’esistenza di una RAGIONE_SOCIALE, ma anche quelle concernenti il modo RAGIONE_SOCIALE‘esistere RAGIONE_SOCIALE‘istituzione e cioè la sua natura pubblica o privata e, quindi, l’individuazione RAGIONE_SOCIALE disciplina in concreto applicabile.
3.5. Mentre alcune regioni legiferarono in materia di qualificazione degli enti di assistenza e beneficenza come pubblici o privati, sostanzialmente non discostandosi dai criteri fissati con il d.P.C.M., questa Corte confermò l’orientamento già espresso utilizzando i criteri di cui al d.P.C.M. e, qualora ne ricorressero i requisiti territoriali, di cui alle leggi regionali ( cfr . Cass., SU, nn. 7298 e 13201 del 1992; Cass., SU, nn. 1735 e 9830 del 1993; Cass., SU, n. 3479 del 1994). E ciò la Corte poté fare, senza porsi il problema RAGIONE_SOCIALE natura del d.P.C.M. di atto normativo (regolamento), oppure di mera circolare interpretativa, o RAGIONE_SOCIALE incidenza RAGIONE_SOCIALE leggi regionali sull’accertamento giudiziale, proprio perché, come si è detto, nell’un caso e nell’altro si trattava di atti che enucleavano principi generali RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento. Inoltre, Cass., SU, n. 6342 del 1995, significativamente opinò che « La dichiarazione di illegittimità, nei sensi indicati, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. 6972-1890 ed il conseguente venir meno RAGIONE_SOCIALE attribuzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElità di diritto pubblico, come conseguenza generalizzata ed inevitabile RAGIONE_SOCIALE‘operare degli enti in materia di assistenza e beneficenza, hanno fatto si che tutta la disciplina RAGIONE_SOCIALE legge Crispi e RAGIONE_SOCIALE successive modificazioni di essa conserva la sua validità e resta applicabile soltanto per quegli enti cui possa tuttora, ed aliunde, essere riconosciuta natura pubblica. Tale disciplina, infatti, è fondata sul presupposto, determinato dRAGIONE_SOCIALE stessa legge, RAGIONE_SOCIALE pubblicità RAGIONE_SOCIALE istituzioni cui è diretta. Ritenere, infatti, tuttora applicabile ad una istituzione, RAGIONE_SOCIALE quale sia verificata la natura privata, la disciplina dettata sul presupposto RAGIONE_SOCIALE natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente significherebbe considerare vigente l’art. 1 RAGIONE_SOCIALE l. 6972-1890 nel suo testo originario e, quindi, svuotare di ogni reale contenuto la pronuncia di illegittimità costituzionale di cui RAGIONE_SOCIALE sentenza 396-1988, più volte citata. Ne deriva la conseguenza che gli atti posti in essere dRAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione sulla base di norme che a questa attribuiscono poteri, sul presupposto RAGIONE_SOCIALE pubblicità RAGIONE_SOCIALE‘ente cui sono diretti, in tanto possono essere ricollegati a quei poteri e, quindi, non emessi in
carenza di potere, in quanto all’istituzione, nei cui confronti sono emessi, si riconosca natura di ente pubblico ».
3.5.1. Anche la successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito più volte, in modo inequivoco, che spetta all’autorità giudiziaria adita il compito di esaminare le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE istituzioni prese in considerazione (proprio perché non aventi più ‘ necessariamente ‘, a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza n. 396/1988 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale, natura pubblica), facendo ricorso ai criteri di distinzione tradizionalmente indicati dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza tra enti pubblici e privati, indipendentemente dalle denominazioni assunte e dRAGIONE_SOCIALE stessa volontà dei suoi organi direttivi ( cfr . Cass., SU, nn. 176 e 7220 del 1996; Cass., SU, n. 8053 del 1997; Cass., SU, n. 751 del 1999; Cass. n. 13366 del 2002; Cass. n. 3679 del 2009); che, di conseguenza, grava ‘ sulla parte che ha interesse a dimostrare la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente l’onere di provare gli elementi al riguardo rilevanti circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo, né a tal fine si può prescindere dalle risultanze statutarie ‘ ( cfr . Cass., SU, n. 13366 del 2002; Cass., SU, nn. 751 e 139 del 1999; Cass., SU, n. 8053 del 1997; Cass., SU, n. 7220 del 1996); che, infine, dall’esclusione RAGIONE_SOCIALE natura ‘ necessariamente ‘ pubblica RAGIONE_SOCIALE istituzioni di assistenza e beneficenza (sancita appunto dRAGIONE_SOCIALE sentenza n. 396/1988 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale) discende che la ricorrenza dei requisiti fissati dall’ordinamento per accertare la natura RAGIONE_SOCIALE‘istituzione deve essere verifica ta o dall’Autorità amministrativa, il cui atto ha valore meramente ricognitivo, o d al Giudice ordinario RAGIONE_SOCIALE stregua dei summenzionati principi ‘ avendo riguardo RAGIONE_SOCIALE sua origine, RAGIONE_SOCIALE sua natura ed alle normali fonti di finanziamento, quali risultano dallo statuto, che in proposito costituisce la prova essenziale posta a carico RAGIONE_SOCIALE parti interessate RAGIONE_SOCIALE dimostrazione pubblica RAGIONE_SOCIALE‘ente ‘ (così, espressamente, Cass., SU, n. 8057 del 1997; ma anche, Cass., SU, n. 3679 del 2009; Cass., SU, nn. 176 e 1569 del 1996; Cass., SU, n. 9831 del 1993.
3.6. La disciplina in materia di RAGIONE_SOCIALE è stata interessata, infine, da una riforma di settore recata dRAGIONE_SOCIALE legge delega n. 328/2000 -che ha riconosciuto il ruolo istituzionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del cd. ‘ terzo settore ‘ quali parti costitutive RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -e del successivo decreto legislativo attuativo n. 207/2001.
3.6.1. In particolare, con quest’ultima norma è stato attuato il processo di privatizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE mediante la trasformazione obbligatoria in RAGIONE_SOCIALE -azienda per i RAGIONE_SOCIALE -per quelle prive RAGIONE_SOCIALE caratteristiche indicate nel d.P.C.M. 16 febbraio 1990 -oppure in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o
fondazioni). Con il primo moRAGIONE_SOCIALEo organizzativo viene conservata la RAGIONE_SOCIALElità giuridica di diritto pubblico; con il secondo, dette istituzioni sono trasformate, invece, in soggetti di diritto privato. L’accertamento RAGIONE_SOCIALE natura pubblica o privata di tal i istituzioni, ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElità giuridica, è rimesso alle Regioni, secondo i criteri indicati nel menzionato d.P.C.M. e può essere effettuato anche dal giudice sulla base dei medesimi criteri: la predetta verifica deve essere compiuta RAGIONE_SOCIALE stregua RAGIONE_SOCIALEo statuto. Secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, quindi, deve essere riconosciuta natura privata ad un ente che ‘ trae origine da un atto privato di liberalità, è strutturato in modo da attribuire rilevanza per gli atti più importanti RAGIONE_SOCIALE volontà dei soci -benefattori e trae i mezzi per svolgere i propri compiti di istituto da fonti private di finanziamento ‘.
Fermo tutto quanto precede, ritiene il Collegio che i formulati motivi di ricorso si rivelano tutti complessivamente insuscettibili di accoglimento, perché, evidentemente, volti ad un riesame degli accertamenti fattuali che hanno portato la corte di appello (ed ancor prima il tribunale) ad escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE natura di ente di diritto privato.
4.1. A tanto la corte di appello ha proceduto valutando -del tutto correttamente a parere di questa Corte, in virtù di un criterio di prevalenza, evidentemente ragionevole e, come tale, non ulteriormente sindacabile in questa sede -lo statuto 2001 (poi modificato nel 2011).
4.1.1. Ha aggiunto, pure che: i ) non vi era prova RAGIONE_SOCIALE dedotta ulteriore modifica di detto statuto intervenuta nel 2015; ii ) quanto RAGIONE_SOCIALE deliberazione n. 608 del 29 dicembre 2020 RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE S iciliana, ‘ è circostanza pacifica che l’istanza per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALElit à di diritto privato è stata presentata in data 24 giugno 2011, sotto il previgente assetto organizzativo e ordinamentale, che deve trovare, dunque, applicazione ‘.
4.2. Le ricorrenti, invece, con le formulate doglianze, richiedono, sostanzialmente, a ll’adita Corte di procedere ad una nuova valutazione circa la sussistenza di quei presupposti utilizzando, però, gli statuti RAGIONE_SOCIALE precedenti Opere pie successivamente fusesi nel nuovo soggetto, oggi ricorrente, nato nel DATA_NASCITA. Ciò perché, a loro dire, non sarebbe stato possibile, da parte di un’ Autorità pubblica, modificare quegli statuti per effetto RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 396/88 ampiamente descritta in precedenza. Assumono, inoltre, che si sarebbe
dovuto tenere conto del diverso assetto sancito dRAGIONE_SOCIALE suddetta deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEna del 29 dicembre 2020.
4.3. Ad avviso del Collegio, tuttavia, proprio tenuto conto RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza del criterio di prevalenza concretamente utilizzato dRAGIONE_SOCIALE corte distrettuale nel valutare, al fine RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE impugnazione sottopostale, lo statuto 2001 (poi modificato nel 2011) RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non resta che prendere atto del già descritto accertamento di merito effettuato dRAGIONE_SOCIALE corte suddetta, la cui concreta motivazione, peraltro, da un lato, consente agevolmente di comprendere l’ iter logico del ragionamento seguito da quel giudice; dall’altro, è assolutamente in linea con il ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014.
4.3.1. Rispetto a detto accertamento, per contro, le corrispondenti argomentazioni rinvenibili RAGIONE_SOCIALE censure de quibus appaiono sostanzialmente volte ad ottenerne un riesame, precluso, tuttavia, in questa sede. Il giudizio di legittimità, infatti, non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative ( cfr . Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043 e 6257 del 2024).
4.3.2. Le ricorrenti, inoltre, incorrono pure nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale (tale essendo l’art. 115 cod. proc. civ. richiamato nelle rubriche di tutti i motivi, salvi il secondo ed il sesto) dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, – come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 5375 del 2024 (cfr. in motivazione, dove si si richiamano, in senso analogo, Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023) – un’autonoma questione di malgoverno RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito abbia posto a base RAGIONE_SOCIALE decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dRAGIONE_SOCIALE legge ( cfr . Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha precisato, altresì, che « è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,
abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. »).
5. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso del l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dRAGIONE_SOCIALE sola parte controricorrente costituitasi, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore RAGIONE_SOCIALE pronuncia adottata, sussistono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE medesime ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che condanna, in solido tra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio di legittimità sostenute dRAGIONE_SOCIALE parte controricorrente, liquidate in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito .
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di con tributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Prima sezione civile RAGIONE_SOCIALE