Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 5036/2019 proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO e domiciliate in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione;
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-controricorrente-
nonché
RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE – S. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – NOME COGNOME;
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI CATANIA n. 1400/17, pubblicata il 24 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con ricorsi depositati il 18 novembre 2002, hanno chiamato in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, la RAGIONE_SOCIALE, impugnando l’ accordo aziendale del 9 novembre 1994 con il quale era stato stabilito che le ore di lavoro straordinario espletate dal 1° gennaio 1987 al 30 aprile 1994 erano compensate con riposo compensativo, con condanna di controparte a pagare le somme dovute.
Le ricorrenti hanno proposto un secondo ricorso contro lo stesso soggetto, reiterando la richiesta di pagamento per lavoro straordinario, e hanno chiesto la riunione dei giudizi.
Il Tribunale di Catania, riuniti i giudizi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 646/11, ha rigettato i ricorsi.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto appello.
Si è costituito l’RAGIONE_SOCIALE – S. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – NOME COGNOME (già RAGIONE_SOCIALE), da ora solo RAGIONE_SOCIALE.
Nelle more del giudizio è stata dichiarata estinta l’RAGIONE_SOCIALE e tutto il suo patrimonio è stato devoluto al RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è costituito.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1400/17, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è difeso con controricorso.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre sottolineare, in relazione ai tre motivi del ricorso, che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente del 10 settembre 2018, in quanto tale questione rientra, nell’ambit o delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato Decreto, sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte.
L’impugnazione deve essere esaminata solo con riferimento alla censura del diniego di giurisdizione, non avendo la corte territoriale pronunciato su altri profili.
Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 37, 115, 116 e 409 ss. in quanto l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sua natura pubblica nel periodo durante il quale sarebbe maturato il loro credito.
In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe ottemperato all’ordinanza della corte territoriale con la quale sarebbe stata disposta la produzione di copia del suo originario atto costitutivo, presentando solo lo Statuto relativo alla fusione in un unico ente (l’RAGIONE_SOCIALE stesso) della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Catania non avrebbe considerato che l’onere della prova della natura pubblica degli enti di assistenza e beneficenza gravava sulla parte
interessata a dimostrarla e che la sentenza delle Sezioni Unite n. 6249 del 1988 aveva affermato che le RAGIONE_SOCIALE costituite da fondatori privati o di origine religiosa non potevano essere considerate di natura pubblica, il che sarebbe stato decisivo, in quanto la RAGIONE_SOCIALE originava dal testamento olografo di NOME COGNOME.
In questo modo, il giudice d’appello avrebbe violato pure il d.P.C.M. del 16 febbraio 1990, avendo ritenuto la natura pubblica dell’ente sulla base di atti posteriori alla data di insorgenza dei diritti fatti valere.
Con il secondo motivo le ricorrenti contestano l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato se l’RAGIONE_SOCIALE fosse o meno un ente promosso da privati, atteso che dagli atti sarebbe risultato che la RAGIONE_SOCIALE sarebbe sorta in esecuzione del testamento olografo del AVV_NOTAIO del 30 gennaio 1843.
Con il terzo motivo esse lamentano, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge Regione Sicilia n. 22 del 1986 e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere fatto discendere la natura pubblicistica dell’ente appellato dal decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 284 del 24 marzo 1988, non prodotto e privo di efficacia costitutiva.
In particolare, tale decreto non poteva essere considerato dirimente in base a quanto chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13666 del 2002.
Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate.
Preliminarmente, si rileva che oggetto del contendere sono delle pretese economiche delle ricorrenti relative al periodo dal 1° gennaio 1987 al 30 aprile 1994.
Ne deriva che l’individuazione del giudice da adire nella specie consegue all’accertamento della natura del rapporto de quo durante tale periodo, la quale, a sua volta, dipende dalla circostanza che il datore di lavoro delle ricorrenti fosse qualificabile, all’epoca, come ente pubblico o privato.
La corte territoriale ha dato rilievo al fatto che l’RAGIONE_SOCIALE era un ente pubblico, ma non ha considerato che quest’ultimo era sorto nel 1997 con la fusione della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, mentre il lasso di tempo rilevante era antecedente e concerneva il servizio prestato dalle ricorrenti presso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’accertamento del giudice di secondo grado è avvenuto, quindi, senza tenere conto dell’effettiv a materia del contendere, ossia del c.d. petitum sostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., SU, n. 2368 del 24 gennaio 2024), con il risultato che è adesso compito di questo Collegio stabilire quale giurisdizione dovesse conoscere della presente lite, applicando il principio per il quale questa S.C., quando è investita di una questione concernente la giurisdizione, può determinarla giudicando nel fatto (Cass., SU, n. 34851 del 13 dicembre 2023).
Innanzitutto, deve essere seguito l’indirizzo , espresso da Cass., SU, n. 6249 del 18 novembre 1988, per il quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge n. 6972 del 1890 sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevedeva che queste istituzioni, ove regionali ed infraregionali, potessero avere e conservare la qualità di enti privati (anziché pubblici), deve riconoscersi tale qualità e, quindi, la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti, con la conseguenziale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti, alle istituzioni di assistenza e beneficenza che, nel detto ambito regionale od infraregionale, non siano di diretta creazione statale, ivi incluse quelle di origine religiosa, come le opere pie.
In aggiunta a ciò, si osserva che, ai fini dell’individuazione del giudice munito della giurisdizione, occorre basarsi principalmente sulle risultanze statutarie della RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, per determinate la natura privata o meno della RAGIONE_SOCIALE, bisogna verificare, a titolo esemplificativo, se essa:
traesse origine da un atto unilaterale di liberalità di un privato fondatore;
fosse amministrata da un consiglio i cui componenti fossero di nomina privata per una quota significativa;
ottenesse i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento, costituite dalle rendite del patrimonio sorto per effetto dell’originaria liberalità del fondatore e da successive omologhe acquisizioni, dalle rette versate per l’ospitalit à, da una parte dei proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati o, infine, dalla beneficenza.
Tali elementi, oltre che dagli statuti, ben possono essere confermati dai bilanci acquisiti agli atti (Cass., SU, n. 812 del 22 novembre 1999).
Il relativo accertamento deve avvenire in concreto e facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell’ordinamento, i quali sono meglio esplicitati agli artt. da 3 a 6 del detto d.P.C.M. come segue:
‹‹3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato:
il carattere associativo;
il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati;
l’ispirazione religiosa.
Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
costituzione dell’ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati;
esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell’amministrazione dell’ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell’organo collegiale deliberante;
esplicazione dell’attività dell’ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci;
Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati;
esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell’organo deliberante;
che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale.
Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:
attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’opera di beneficenza ed assistenza nell’ambito di una più generale finalità religiosa;
b) collegamento dell’istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio››.
Deve precisarsi, altresì, che, nell’eventualità che la natura, privata o pubblica, dell’ente interessato non sia diversamente accertabile dagli atti di causa, trov erà applicazione il principio per il quale grava sulla parte che abbia interesse a dimostrare la natura pubblica del medesimo ente l’onere di provare gli elementi al riguardo rilevanti circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo (Cass., SU, n. 8053 del 26 agosto 1997).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che, nella presente causa, sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
Al riguardo, dagli atti emerge che la RAGIONE_SOCIALE è stata istituita da un privato con apposito testamento olografo del 30 gennaio 1843 e che, almeno dal marzo 1988, il suo Consiglio di Amministrazione è stato formato da sette componenti ‘che si siano distinti per la propria attività svolta nel campo
della solidarietà sociale a favore della cittadinanza paternese’, di cui cinque eletti dal Consiglio comunale, uno che rappresenti i legittimi interessi del fondatore e uno che sia espressione della o sia la più alta Autorità ecclesiastica di RAGIONE_SOCIALE, con la partecipazione alle sedute della Superiora dell’ordine religioso che cura l’Assistenza.
Pertanto, la RAGIONE_SOCIALE, per quel che qui interessa, è nata da un atto di un privato, i cui interessi, privati, devono essere tenuti in considerazione dal Consiglio RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione, e ha una chiara ispirazione religiosa.
Privo di rilievo è, invece, nella vicenda, l’atto amministrativo della Regione Sicilia (richiamato dalla Corte d’appello di Catania) reso a conclusione del procedimento contemplato dalla legge Regione Sicilia n. 22 del 1986, il quale ha valore meramente ricognitivo di una situazione che, in quanto soggetta ai principi generali, resta liberamente accertabile, in applicazione del menzionato d.P.C.M. del 16 febbraio 1990, dall’autorità giudiziaria ordinaria, essendo essa il soggetto competente a vagliare la ricorrenza dei requisiti fissati dalla regolamentazione di settore, ossia il citato d.P.C.M., al fine di stabilire la natura, pubblica o privata, dell’istituzione.
Deve confermarsi, al riguardo, anche con riferimento alla Regione Sicilia, l’orientamento giurisprudenziale per cui spetta alla giurisdizione ordinaria l’accertamento della natura pubblica o privata delle RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dall’esito delle procedure amministrative eventualmente esperite (Cass., SU, n. 10365 del 6 maggio del 2009; Cass., SU, n. 13666 del 18 settembre 2002; Cass., SU, n. 812 del 22 novembre 1999; Cass., SU, n. 8053 del 26 agosto 1997).
Inoltre, l ‘attinenza della tematica de qua alla giurisdizione ordinaria è resa palese dall’orientamento per il quale hanno ad oggetto diritti soggettivi non solo le controversie ove è in gioco l’esistenza di una RAGIONE_SOCIALE, ma anche quelle concernenti il modo dell’esistere dell’istituzione, ossia la sua natura pubblica o privata e, quindi, l’individuazione della disciplina in concreto applicabile (Cass., SU, n. 10365 del 6 maggio del 2009; Cass., SU, n. 13666 del 18 settembre 2002).
In aggiunta a ciò, si sottolinea che , alla conclusione dell’esistenza della giurisdizione ordinaria, in un caso concernente proprio la RAGIONE_SOCIALE negli anni ’90 del secolo scorso , sono già giunte le Sezioni Unite di questa S.C., con sentenza n. 8053 del 26 agosto 1997.
Peraltro, anche a non volere considerare gli elementi appena menzionati, che depongono a favore della tesi delle ricorrenti, deve rilevarsi come le controparti non abbiano assolto all’onere, su di loro gravante, di dimostrare la natura pubblica della RAGIONE_SOCIALE.
Ne deriva che, nella specie, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario sulla base dei principi di diritto di seguito enunciati:
‹‹In tema di istituzioni di assistenza e beneficenza, grava sulla parte che ha interesse a dimostrare la natura pubblica dell’ente l’onere di provare gli elementi al riguardo rilevanti circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo e il relativo accertamento deve essere condotto dal giudice in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990. A tal fine, non si può prescindere dalle risultanze statutarie, dovendosi verificare, per accertare il carattere privato o meno del detto ente, se esso tragga origine da un atto unilaterale di liberalità di un privato fondatore, se sia amministrato da un consiglio i cui componenti siano di nomina privata per una quota significativa e se ottenga i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento, costituite dalle rendite del patrimonio sorto per effetto dell’originaria liberalità del fondatore e da successive omologhe acquisizioni, dalle rette versate per l’ospitalità, da una parte dei proventi dei la vori eseguiti dai ricoverati o, infine, dalla beneficenza, tutte circostanze che possono essere confermate dai bilanci acquisiti agli atti››.
‹‹In tema di istituzioni di assistenza e beneficenza , spetta al giudice ordinario il compito di vagliare la ricorrenza dei requisiti fissati dal d.P.C.M. del 16 febbraio 1990, al fine di accertare la natura, pubblica o privata, dell’istituzione, mentre l’atto amministrativo della Regione reso a conclusione del procedimento contemplato dalla legge Regione Sicilia n. 22 del 1986 ha valore meramente ricognitivo di una situazione che, in quanto soggetta ai principi generali, rimane
liberamente accertabile dal detto giudice in applicazione del menzionato d.P.C.M. ››.
In via conclusiva, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente cassazione della sentenza declinatoria della Corte d’Appello di Catania, dinanzi alla quale rimette le parti.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
-cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, la quale deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile, il 4 aprile