Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30343 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 30343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
Oggetto: Natura giuridica I.P.I. – Soppressione e passaggio del personale al MISE – conversione contratti a termine
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
–
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19190/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE
RAGIONE_SOCIALE STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6122/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D ‘ depositata il 21/02/2022 R.G.N. 1566/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio 09/10/2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
APPELLO di NAPOLI, del
RILEVATO CHE
L’odierno ricorrente, lavoratore dipendente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.P.I. fin dal 1999 in forza di contratti a termine con scadenza il 31/03/2002 e con ulteriore contratto del 15/07/2002 ripetutamente prorogato, ha convenuto innanzi al Tribunale di Napoli il soppresso I.P.I. nonché il RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il riconoscimento di un RAGIONE_SOCIALE rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità con l’I.P.I., a seguito RAGIONE_SOCIALEa declaratoria di nullità dei contratti di somministrazione e la declaratoria d’illegittimità dei contratti a termine stipulati inter partes ; per l’effetto, la declaratoria circa l’immediato inserimento del ricorrente nella pianta organica RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. alla data di soppressione RAGIONE_SOCIALE‘Ente, con le conseguenze di legge nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, disponendo anche la riammissione del lavoratore con la qualifica corrispondente a quella riconosciuta per livello professionale di quadro ovvero di livello ‘A’.
Il Tribunale ha dichiarato l’illegittimità dei contratti a termine intercorsi tra le parti affermando che tra il ricorrente e l’I.P.I. era intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione con ordine al RAGIONE_SOCIALE di ripristinare i rapporti e condanna RAGIONE_SOCIALE stesso al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni maturate dalla cessazione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo dei contratti a termine del 20.12.2010.
La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione del RAGIONE_SOCIALE e ha rigettato le domande del ricorrente proposte in primo grado, precisando che la natura pubblica RAGIONE_SOCIALE‘Istituto era ostativa alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato quale effetto RAGIONE_SOCIALEa
declaratoria di illegittimità dei termini apposti a contratti stipulati quando l’Istituto aveva già acquisito natura pubblica.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Censura la sentenza resa dalla Corte d’Appello di Napoli, in riforma di quella del Giudice di prime cure, perché non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dal dott. COGNOME, giacché indispensabile ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità (CASS. 26257/2021) e precisamente: l’ordinanza del Tribunale di Roma per la nomina dei liquidatori in vista RAGIONE_SOCIALEa soppressione RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I.; la relazione 2010 -2011 del Parlamento italiano sullo stato RAGIONE_SOCIALEa P.A., ove è affermata la natura privatistica RAGIONE_SOCIALE‘Istituto; e lo Statuto RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I.;
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 421 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Sostiene che la Corte territoriale ha anche operato in dispregio del principio cosiddetto di ‘prossimità RAGIONE_SOCIALEa prova’, non considerando che tutta la documentazione riguardante le varie trasformazioni intervenute, la nomina dei liquidatori, e lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEa fase di liquidazione, fosse in possesso del RAGIONE_SOCIALE, e che dunque la prova RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa natura RAGIONE_SOCIALE‘Ente al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula dei contratti, dovesse essere fornita dal RAGIONE_SOCIALE stesso che ne aveva la completa disponibilità, contrariamente al ricorrente.
Aggiunge che la Corte territoriale, tenuto conto che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa natura pubblicistica o meno RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. aveva carattere decisivo, e che erano allegate al giudizio numerose pronunce dei Giudici di merito al riguardo, ed ancora che gli apporti documentali erano nella disponibilità del RAGIONE_SOCIALE, avrebbe dovuto operare, nella ricerca RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta ‘verità materiale’, dando luogo ai poteri di cui all’art. 421 e 437 cod. proc. civ.
Il primo motivo è inammissibile.
Come è noto l’omesso esame non può riguardare risultanze istruttorie.
In tema di ricorso per cassazione, esula dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il ‘convincimento’ che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione RAGIONE_SOCIALEa maggiore o minore attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 15276/2021; Cass. n. 9097/2017; Cass. n. 7921/2011).
È, in ogni caso, devoluta al giudice di merito non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la valutazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ. per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione (v. tra le più recenti Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 30908/2021).
Anche il secondo motivo è inammissibile perché, al di là RAGIONE_SOCIALEe denunciate violazioni di legge, attiene al governo RAGIONE_SOCIALEe prove.
La Corte d’appello ha dato conto RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova utilizzate, specificamente esaminate, ed il relativo apprezzamento non è affetto da alcun vizio logico, mentre il ricorso in esame sollecita, nella forma apparente RAGIONE_SOCIALEa denuncia di error in iudicando, un riesame dei fatti, inammissibile in questa sede.
I rilievi sono anche inammissibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis cod. proc. civ. nella parte in cui, attraverso la dedotta violazione del potere -dovere del giudice di integrazione probatoria al fine RAGIONE_SOCIALEa ricerca RAGIONE_SOCIALEa verità materiale, si sostiene che la documentazione pretermessa avrebbe deposto, quanto alla natura RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I., in senso opposto a quello ritenuto dai giudici di merito.
La Corte territoriale si è pronunciata in conformità all’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 28060/2020; Cass. n. 33802/2021; Cass. 39695/2021; si vedano anche le più recenti Cass. n. 30017/2023 e Cass. 20028/2023).
In detti precedenti è stato innanzitutto affermato che è compito del giudice, anche di legittimità, anche in via officiosa, procedere alla qualificazione di un ente quale pubblico o privato, laddove la natura RAGIONE_SOCIALE‘ente fondi la propria essenza in disposizioni di legge, mentre, per converso, detto compito è circoscritto alle allegazioni ed alle prove offerte in giudizio laddove la natura, nello specifico, quella privata, abbia le radici in atti RAGIONE_SOCIALE‘autonomia (cfr. in particolare Cass. n. 28060/2020 cit. non massimata in parte qua ).
Nel ripercorrere le vicende evolutive RAGIONE_SOCIALE‘I.P.I. sin dalla sua nascita, questa Corte ha affermato che esso aveva natura pubblica all’atto RAGIONE_SOCIALEa soppressione essendo inimmaginabile che il legislatore abbia inteso, con il medesimo atto normativo, costituire un ente pubblico e contestualmente sopprimerlo (cfr. art. 7, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010 convertito con modificazioni in legge n. 122 del 2010), osservando altresì che se l’I.P.I. fosse stato un ente privato la disposizione di cui innanzi -che ne ha previsto la soppressione con contestuale passaggio del personale nei ruoli del RAGIONE_SOCIALE -si esporrebbe a profili di incostituzionalità in relazione sia all’art. 97 che 42 RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale.
Nel percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa ricordata decisione di questa Corte è stata altresì indagata la natura RAGIONE_SOCIALE‘ente a far tempo dalla sua costituzione
(tutto il percorso ricostruttivo è contenuto dal punto 6 al punto 6.24 RAGIONE_SOCIALEa decisione innanzi richiamata al quale si fa rinvio anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. cod. proc. civ.).
Agli insegnamenti di detta pronunzia la Corte territoriale si è correttamente attenuta e convintamente questo Collegio ritiene di dar seguito non essendo emersi dalle questioni proposte nei motivi ragioni che ne impongano una rimeditazione.
Nel prisma RAGIONE_SOCIALE‘art. 97, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, quindi, esclusa la possibilità di una ‘istituzione ‘di fatto’ RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico, esso può essere ritenuto pubblico ‘solo se istituito o riconosciuto per legge’ (cfr. art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 70 del 1975), attraverso una istituzione cd. in concreto (diretta istituzione per legge) o in astratto (istituzione in base alla legge).
Nel caso di specie è dall’esame di tutti gli interventi legislativi che negli anni hanno riguardato l’I.P.I. che emerge la natura pubblicistica RAGIONE_SOCIALE stesso (cd. istituzione in base alla legge).
Il processo legislativo che ha interessato l’I.P.I. è cominciato con l’art. 19 del d.lgs. n. 9 del 1993 (norma sostituita dall’art. 3 del d.l. n. 32 del 1995 che prendeva atto RAGIONE_SOCIALEa nuova denominazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, divenuto I.P.I.); è proseguito con il d.lgs. n. 1 del 1999 operante il riordino degli enti e RAGIONE_SOCIALEe società di promozione e istituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (con detto decreto le quote RAGIONE_SOCIALE‘I.P .I. appartenenti allo Stato sono state trasferite alla predetta RAGIONE_SOCIALE); ha subito nuovo e fondamentale impulso con l’art. 19, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P .I. è stato sganciato dalla RAGIONE_SOCIALE per divenire struttura ancorata al RAGIONE_SOCIALE e con il successivo art. 14 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 57 del 2001 con il quale è stato indi previsto, all’art. 14, comma 3, che a decorrere dal 2001 gli oneri per il finanziamento RAGIONE_SOCIALEe attività di promozione industriale svolte dall’I.P.I. sul territorio nazionale fossero posti a carico del RAGIONE_SOCIALE gli incentivi alle imprese del RAGIONE_SOCIALE; nello stesso segno vanno altresì ricordati i successivi interventi normativi ( art. 60, comma 3, l. n. 289 del 2002; l’art. 1, comma
234, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 311 del 2004; RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 225 del 2007 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 del d.P.R. n. 197 del 2006).
Non può essere allora posto in dubbio che la conformazione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘ente fosse già avvenuta con l’art. 19, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 340 del 2000 con il quale l’I.P.I. è stato sganciato dalla RAGIONE_SOCIALE per divenire struttura ancorata al RAGIONE_SOCIALE, ulteriormente specificata con la legge n. 57 del 2001 e confermata dai successivi intervenuti normativi.
Nel quadro normativo innanzi ricostruito l’I.P.I. non aveva, infatti, di mira, nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa propria attività, i criteri di redditività e rendimento, né assumeva su di sé i rischi RAGIONE_SOCIALEa propria attività che, invece, ricadevano sul RAGIONE_SOCIALE vigilante che provvedeva anche al finanziamento dei relativi costi. Insomma, pur astrattamente possibile una diversa originaria configurazione, con il tempo e per scelta legislativa, l’I.P.I. è divenuto una struttura parallela a quella Ministeriale, una Agenzia tecnica del dicastero, avente non solo propri compiti operativi (nell’alveo degli indirizzi del dicastero e sotto il suo controllo), ma anche attribuzioni e compiti strettamente istituzionali, del pari conferitagli dall’Amministrazione.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE‘innanzi ricordato quadro normativo è evidente che alla data RAGIONE_SOCIALEa conversione come disposta da Tribunale (15.07.2002 v. sentenza impugnata pag. 1) l’I.P.I. aveva già natura pubblicistica per scelta del legislatore con conseguente impossibilità di conversione del rapporto di lavoro ed irrilevanza RAGIONE_SOCIALEe deduzioni attoree in punto di accertamento in fatto.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con la precisazione che la condanna al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese vive in favore di un’amministrazione RAGIONE_SOCIALE Stato deve essere limitato al rimborso di quelle prenotate a debito (cfr. Cass. n. 22014/2018).
Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente, liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro