Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30939 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 30939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 07/11/2023
Oggetto
Associazione
RAGIONE_SOCIALE di
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
–
Rapporti di
lavoro
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
PU
SENTENZA
sul ricorso 31791-2018 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEo dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1280/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/04/2018 R.G.N. 3218/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da NOME COGNOME, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto dal medesimo concluso l’1.2.2012 con RAGIONE_SOCIALE; ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere
dalla data suddetta ed ha condannato parte datoriale al pagamento dell’indennità risarcitoria di cui all’art. 32, RAGIONE_SOCIALE legge 183 del 2010, nella misura di cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori di legge.
La Corte territoriale ha accertato che la clausola appositiva del termine era sprovvista RAGIONE_SOCIALE necessaria indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive; essa enunciava unicamente l’esigenza datoriale di ‘competenze tecniche in materia di sviluppo di sistemi di interfaccia per lo scambio nelle piattaforme web del RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del RAGIONE_SOCIALEo Riso rse RAGIONE_SOCIALE‘.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. NOME COGNOME ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie sia in vista dell’adunanza camerale del 2.2.2023 e sia per la RAGIONE_SOCIALE udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso Ł dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 19,
d.lgs. n. 175 del 2016, dell’art. 18, decreto -legge n. 112 del 2008 e dell’art. 97 Cost. Si assume che la pronuncia d’appello, nella parte in cui ha dichiarato costituito tra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, abbia violato i divieti e i limiti alle assunzioni previsti per gli organismi in house providing dall’art. 19 cit. e, prima ancora, dal d.l. 112/2008; che lo ius superveniens , nella specie (art. 19 cit.) intervenuto dopo la costituzione in appello di RAGIONE_SOCIALE, Ł applicabile in ogni stato e grado del giudizio; che il RAGIONE_SOCIALE Ł un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dotata di personalità giuridica, ente in house del RAGIONE_SOCIALE, sottoposto al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; che il RAGIONE_SOCIALE Ł stato inserito nell’elenco RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche che concorrono a formare il conto economico consolidato dello Stato e con d.p.c.m. del 7.2.2007 Ł stato sottoposto al controllo RAGIONE_SOCIALE Corte dei conti; che la natura di ente in house del RAGIONE_SOCIALE emergeva dagli elementi offerti ai giudici di primo e secondo grado e che la Corte d’appello ha del tutto omesso di valutare
la questione relativa alla natura in house di RAGIONE_SOCIALE e alle disposizioni di legge sopravvenute (d.lgs. 175/2016) che impedivano di procedere alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. Il motivo Ł infondato.
Non costituisce ragione di inammissibilità del motivo il fatto che il tema RAGIONE_SOCIALE qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE società non sia stato affrontato nei precedenti gradi di giudizio.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, qualora dalla qualificazione giuridica dell’ente citato in giudizio discenda l’individuazione RAGIONE_SOCIALE normativa applicabile al rapporto, detta qualificazione può e deve essere compiuta dal giudice anche d’uf ficio, in ossequio al principio iura novit curia , sulla base degli elementi di fatto ritualmente acquisiti al giudizio, sicché costituisce, non un’eccezione in senso proprio, bensì una mera difesa, la deduzione RAGIONE_SOCIALE persona giuridica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o pubblico che, convenuta in giudizio, faccia leva sulla propria qualità soggettiva per trarne l’inapplicabilità al rapporto controverso RAGIONE_SOCIALE normativa invocata dalla controparte a fondamento dell’azione; che anche nel giudizio di cassazione
«l’attività ricostruttiva RAGIONE_SOCIALE natura giuridica di un ente Ł compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al principio iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni RAGIONE_SOCIALE parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura abbia le radici in atti dell’autonomia RAGIONE_SOCIALE persone» (Cass. n. 28060 del 2020; v. anche Cass. n. 35421 del 2022 in motivazione §5).
8. Tale attività ricostruttiva Ł indispensabile nel caso in esame poichØ la natura giuridica di RAGIONE_SOCIALE pubblico oppure privatistica del RAGIONE_SOCIALE condiziona l’individuazione RAGIONE_SOCIALE normativa applicabile al rapporto per cui Ł causa.
Il d.lgs. n. 285 del 1999, di ‘Riordino del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’articolo 11 RAGIONE_SOCIALE legge 15 marzo 1997, n. 59′, all’art. 1 definisce il ‘RAGIONE_SOCIALE‘ come ‘un’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che) acquista personalità giuridica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘. Prevede che le regioni, le
province, i comuni e le comunità montane, anche tramite i propri organismi rappresentativi, possono entrare a far parte di tale RAGIONE_SOCIALE. 10. Il d.lgs. n. 6 del 2010, la cui rubrica recita: ‘Riorganizzazione del RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE, a norma dell’articolo 24 RAGIONE_SOCIALE legge 18 giugno 2009, n. 69′, stabilisce, all’art. 1, che ‘Il RAGIONE_SOCIALE, disciplinato dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 285, assume la denominazione di «RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE per l’ammodernamento RAGIONE_SOCIALE P.A», di seguito denominato «RAGIONE_SOCIALE PA» (comma 1); che ‘RAGIONE_SOCIALE è un’RAGIONE_SOCIALE riconosc iuta, con personalità giuridica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che rende altresì parere preventivo vincolante in ordine alla pianta organica, alla programmazione RAGIONE_SOCIALE assunzioni, al bilancio preventivo e al bilancio consuntivo, ai regolamenti di contabilità e organizzazione, alla nomina del Direttore generale, alla costituzione di nuove società, agli atti di straordinaria amministrazione. Il RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ł socio fondatore dell’RAGIONE_SOCIALE, con una quota associativa non inferiore al 76 per cento; il RAGIONE_SOCIALE di voto di ciascun associato Ł commisurato all’entità RAGIONE_SOCIALE quota versata’ (comma 2).
I testi normativi appena citati sono inequivoci nel qualificare il RAGIONE_SOCIALE come RAGIONE_SOCIALE.
Nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE figura giuridica di ente pubblico, questa RAGIONE_SOCIALE, pur prendendo atto RAGIONE_SOCIALE diffusione di una nozione “funzionale” e “cangiante” di ente pubblico, tale ‘a certi fini e rispetto a certi istituti’ (v. Cass., S.U. n. 10244 del 2021, pag. 11, § 6.3, relativa alla qualificazione giuridica dell’RAGIONE_SOCIALE), ha, comunque, sottolineato il ruolo fondamentale RAGIONE_SOCIALE legge nella qualificazione di un ente come pubblico. Le Sezioni Unite citate, richiamato l’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge 20 marzo 1975, n. 70, a norma del quale «Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge», hanno ribadito come ‘questa norma sancisca, con estrema chiarezza, il principio secondo cui l’esistenza di un ente pubblico dipende dall’espresso conferimento di tale qualifica da parte del
legislatore, statale o regionale: in altri termini, perchØ un soggetto possa essere qualificato come pubblico, non si può prescindere da una base legislativa che sottoponga quel soggetto ad un regime pubblicistico’; hanno precisato, richiamando specifici precedenti, che ‘in difetto di questi requisiti, non è sufficiente ad attribuire la natura pubblicistica all’ente la presenza di taluni indici sintomatici, quali la natura RAGIONE_SOCIALE degli enti che concorrono a formarlo; il perseguimento RAGIONE_SOCIALE finalità riguardanti i soggetti che lo hanno formato, specie se la coincidenza degli scopi e RAGIONE_SOCIALE attività dell’ente non Ł integrale con i fini e gli scopi RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE amministrazione; la partecipazione ai suoi organi dei rappresentanti dei soggetti che l’hanno forma to’; hanno aggiunto che ‘l’art. 4 legge n. 70/1975 non va letto in un’ottica meramente formalistica, giacchØ il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualità RAGIONE_SOCIALE di un ente può trarsi anche da disposizioni che, pur senza definire in modo esplicito un soggetto come ente pubblico, gli attribuiscano prerogative e poteri di natura pubblicistica’ (v. Cass. S.U. cit., pagg. 12-14, § 7).
13. Nella stessa pronuncia si Ł sottolineata l’ininfluenza, ai fini RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE dell’ente, RAGIONE_SOCIALE sua inclusione nell’elenco stilato annualmente dall’RAGIONE_SOCIALE, al fine di individuare i soggetti da inserire nel conto economico consolidato ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni. Tale inserimento ‘altro non è che il riflesso RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE dei fondi di cui dispone l’ente e RAGIONE_SOCIALE correlata necessità che esso sia assoggettato alle regole di redazione del bilancio nonchØ ai controlli contabili tipici RAGIONE_SOCIALE pubbliche amministrazioni, in attuazione del primo comma dell’art. 97 Cost.’ (sentenza cit., pag. 25, § 15).
14. In coerenza con i principi appena richiamati, successive pronunce di questa Corte hanno specificato che la strumentalità rispetto all’azione dell’ente pubblico e la partecipazione di quest’ultimo, anche totalitaria, non sono sufficienti, in difetto RAGIONE_SOCIALE già menzionata attribuzione di poteri di imperio, a far qualificare il soggetto giuridico di RAGIONE_SOCIALE pubblico, perchØ si tratta di elementi che si riscontrano anche per le società in house e per quelle controllate, in relazione alle quali le
Sezioni Unite, con orientamento ormai consolidato che ha trovato riscontro nella disciplina dettata dal d.lgs. n. 175 del 2016, hanno da tempo affermato che la partecipazione RAGIONE_SOCIALE non muta la natura di soggetto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura RAGIONE_SOCIALE del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni RAGIONE_SOCIALE persona giuridica (cfr. fra le tante Cass. S.U. n. 24591 del 2016; Cass. S.U. n. 7759 del 2917; Cass. S.U. n. 22712 del 2019; Cass. S.U. n. 32608 del 2019).
15. In conclusione, dunque, in difetto di espressa qualificazione normativa, di attribuzione di poteri di imperio, di assoggettamento degli atti compiuti dall’Istituto o dall’Associazione alla disciplina di RAGIONE_SOCIALE pubblico, si deve concludere per la natura privatistica di detti enti e dei rapporti di lavoro dagli stessi instaurati. In tal caso, l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato può essere impedita dalle norme imperative settoriali, vigenti al momento RAGIONE_SOCIALE
stipulazione del contratto, che fanno divieto assoluto di assunzione a tempo indeterminato o subordinano l’assunzione stessa a specifiche condizioni oggettive e soggettive, fra le quali rientra il previo esperimento di procedure pubbliche concorsuali o selettive (v. in tal senso Cass., S.U. n. 5542 del 2023, a proposito di rapporto di lavoro a tempo determinato con le RAGIONE_SOCIALE).
Nella fattispecie oggetto di causa, in mancanza di norme di legge che dichiarino la natura RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o attribuiscano ad essa poteri di natura pubblicistica (non risulta acquisito in atti lo statuto di RAGIONE_SOCIALE), e data la non significatività dei dati segnalati nel ricorso (come la partecipazione RAGIONE_SOCIALE o l’inclusione nell’elenco RAGIONE_SOCIALE), deve affermarsi la natura giuridica di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, secondo la espressa qualificazione normativa di cui al d.lgs. n. 6 del 2010.
Dalla personalità giuridica di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE discende la natura privatistica dei rapporti di lavoro dallo stesso instaurati, con conseguente applicabilità RAGIONE_SOCIALE norme del codice civile e RAGIONE_SOCIALE leggi sui rapporti di lavoro
alle dipendenze di privati; tra queste, il d.lgs. n. 368 del 2001, con possibilità di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ove sia dichiarata la nullità del termine apposto al contratto concluso tra le parti, mancando norme imperative settoriali di segno contrario.
18. A tali principi si Ł attenuta la Corte di merito e la decisione impugnata si sottrae, di conseguenza, alle censure di violazione di legge.
19. Nessun rilievo può attribuirsi, nel caso in esame, alle disposizioni dettate dall’art. 18, decretolegge n. 112 del 2008 e dall’art. 19, d.lgs. n. 175 del 2016 (le sole invocate a fondamento del motivo di ricorso in esame), che riguardano espressamente le ‘società a partecipazione RAGIONE_SOCIALE totale o di controllo’ (art. 18) e le ‘società a controllo pubblico’ (art. 19), quindi soggetti diversi dalle associazioni riconosciute come il RAGIONE_SOCIALE (v. Cass. n. 10223 del 2023 in motivazione).
20. Tale esclusione non può ingenerare dubbi di legittimità costituzionale, prospettati dalla difesa di RAGIONE_SOCIALE nel corso RAGIONE_SOCIALE discussione. La diversa natura giuridica RAGIONE_SOCIALE associazioni di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE società a partecipazione o a controllo pubblico depone nel senso RAGIONE_SOCIALE
obiettiva diversità e non comparabilità fra le due situazioni a confronto e ciò esclude l’ipotizzata violazione dell’art. 3 Cost. La mancata estensione ad associazioni o enti avventi natura privatistica dell’obbligo di osservare, nel reclutamento del derivazione e alle società a partecipazione o a controllo pubblico), discrezionalità legislativa, finalizzata evidentemente ad evitare un eccessivo irrigidimento nella gestione del quindi manifestamente personale, i principi, anche di comunitaria, di trasparenza, pubblicità imparzialità (obbligo imposto, invece, appartiene alla sfera RAGIONE_SOCIALE personale, e appare infondato il dedotto contrasto con l’art. 97 Cost. 21. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. n. 368 del 2001, per avere la Corte d’appello ritenuto che l’onere di specificazione RAGIONE_SOCIALE causale giustificativa del termine fosse un requisito di legittimità anche per il contratto a tempo determinato stipulato in sede assistita e per avere inoltre considerato applicabile il regime sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, sebbene non prevista e neppure
evincibile in via interpretativa dall’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001.
22. Il motivo Ł infondato.
23. L’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. 368 del 2001, nel testo ratione temporis applicabile, stabiliva: ‘Ferma restando la disciplina RAGIONE_SOCIALE successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorr ono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l’RAGIONE_SOCIALE di un rappresentante di una RAGIONE_SOCIALE organizzazioni sindacali comparativamente piø rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto
o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piø rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto RAGIONE_SOCIALE descritta procedura, nonchØ nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato’.
24. Come emerge dall’inequivoco tenore letterale RAGIONE_SOCIALE norma, la deroga introdotta dal secondo periodo del citato art. 5, comma 4 bis, riguarda soltanto il limite temporale dei 36 mesi, che le parti possono superare attraverso la conclusione di un ‘ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti’, ‘per una sola volta’ ed a ‘condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro e con l’RAGIONE_SOCIALE di un rappresentante’ sindacale. L’esordio del citato secondo periodo (‘In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma’) non può che essere riferito al limite temporale massimo dei 36 mesi previsto nel primo periodo, oltrepassato il quale ‘il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi d el comma 2’. In coerenza con la rubrica relativa
a ‘Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti’, l’art. 5 detta una disciplina sulle conseguenze sanzionatorie RAGIONE_SOCIALE prosecuzione del rapporto dopo la scadenza del termine originariamente stabilito o successivamente prorogato e sul limite temporale massimo di successione dei contratti a tempo determinato; esso in nessun modo interferisce con l’obbligo RAGIONE_SOCIALE causale giustificativa dell’apposizione del termine, disciplinato dall’art. 1 del d.lgs. 368 del 2001. Argomenti di ordine letterale e sistematico portano quindi a ritenere che la deroga di cui al secondo periodo dell’art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, abbia ad oggetto unicamente il limite temporale massimo di 36 mesi previsto, per il caso di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, dal primo periodo RAGIONE_SOCIALE medesima disposizione. La sentenza d’appello si è attenuta a tale interpretazione e si sottrae alle censure di violazione di legge come articolate nel motivo di ricorso in esame.
25. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art. 1362 c.c., per
avere la Corte di merito ritenuto non assolto l’onere datoriale di specificazione RAGIONE_SOCIALE causale giustificativa dell’apposizione del termine, benchØ nel contratto per cui Ł causa fosse richiamato l’accordo sindacale che ha consentito la stipulazione dello stesso e fossero indicate le esigenze di RAGIONE_SOCIALE, di provvedere all’aggiornamento dei sistemi di interfaccia per lo scambio dati nelle piattaforme web del RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito RAGIONE_SOCIALE attività di competenza dell’Ufficio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Neppure questo motivo può trovare accoglimento.
27. Secondo l’orientamento consolidato, l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel testo ratione temporis vigente, impone al datore di lavoro l’onere di indicare nel contratto, in modo circostanziato e puntuale, le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchØ l’immodificabilità RAGIONE_SOCIALE stesse nel corso del rapporto. Occorre, quindi, l’indicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle
esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da fare emergere la specifica connessione tra la durata solo temporanea RAGIONE_SOCIALE prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare, anche al fine di consentire la verifica sull’utilizzazione del lavoratore esclusivamente nell’ambito RAGIONE_SOCIALE specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa (cfr. fra le tante Cass. n. 840 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).
28. La Corte d’appello si è uniformata a questi principi ed ha rilevato come la causale enunciata nel contratto in esame non contenesse la necessaria indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo atte a giustificare l’apposizion e del termine, ma soltanto il riferimento alle mansioni del lavoratore da assumere.
Deve inoltre rilevarsi che, come piø volte affermato da questa Corte, l’interpretazione del contratto e dei testi esterni dallo stesso richiamati, condotta al fine di verificare il rispetto dell’obbligo di specificità RAGIONE_SOCIALE causale, Ł attività riservata al giudice del
merito (cfr. fra le tante Cass. n. 24962 del 2021), sicchØ la censura, nella parte in cui fa leva su tali atti per sostenere che l’assunzione era giustificata da esigenze temporanee, sufficientemente specificate nel contratto, Ł inammissibile in quanto sollecita un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità.
30. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
31. La regolazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo e raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ricorrendone i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (v. Cass., S.U., n. 23535 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, spese che liquida in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto
dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma all’udienza del 5.10.2023