Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31913 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18255/2021 R.G. proposto da :
NOME, NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 506/2021 depositata il 31/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, proprietari di unità immobiliari -villini a schiera -facenti parte del blocco ‘A’ di
un complesso condominiale in Tagliacozzo, hanno agito in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, al fine di ottenere la condanna di NOME e NOME (proprietari di ulteriori unità immobiliari ricomprese nel medesimo blocco del complesso condominiale) alla rimozione di un cancello apposto sulla strada condominiale di penetrazione ai villini di proprietà individuale, nonché al risarcimento del danno. Gli attori precisavano che, tramite l’apposizione del cancello, i convenuti avevano inglobato la parte finale della strada, interdicendone l’uso agli altri condomini.
La domanda è stata rigettata in primo grado e contro la sentenza è stato proposto appello dalla sola COGNOME NOME.
La Corte d’appello dell’Aquila, in accoglimento dell’appello, ha riconosciuto la natura condominiale della strada, condannando i convenuti alla rimozione del cancello e al risarcimento del danno. La sentenza d’appello ha così motivato:
la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, da parte di due degli originari attori, non incide sull’ammissibilità dell’appello, in rapporto al noto principio della legittimazione del singolo ad agire per la tutela della cosa comune. La Corte d’appello ha aggiunto che non riguarda le sorti dell’appello la possibilità che gli effetti della sentenza si estendano anche a coloro che non hanno proposto impugnazione;
i dubbi, espressi dall’appellante sulla terzietà del giudicante e fondati sul rilievo che la sentenza di primo grado ripropone brani della memoria di replica depositata dagli appellati, non configurano espressioni idonee a giustificare l’ordine di cancellazione ex art. 88 c.p.c., sollecitato dagli appellati;
la Corte di merito richiama la descrizione del complesso edilizio ricavabile dalla consulenza tecnica e concluse nel senso che «esiste una relazione di accessorietà», che «strutturalmente e funzionalmente lega sin dalla realizzazione del complesso edilizio la strada di penetrazione, nella sua intera consistenza materiale, alle singole unità immobiliari cui solo da essa è possibile accedere»;
si riconosce la condominialità della strada in forza della previsione stabilita al n. 3 dell’art. 1117, versione previgente, di cui si assume il carattere esemplificativo e non tassativo;
si ricorda che la presunzione, posta da tale norma (applicabile anche ai condomini orizzontali), può essere superata solo da contraria previsione del titolo costitutivo del condominio;
nella specie, tuttavia, non è stato prodotto il titolo costitutivo del condominio, che è pacificamente anteriore agli atti di acquisto delle parti in causa, né gli atti di acquisto degli appellati contengono indicazioni contrarie alla presunzione di condominialità; anzi essi contemplano, per previsione espressa, il trasferimento delle parti comuni secondo il regolamento condominiale trascritto (regolamento allegato all’atto del 6 dicembre 1990, per AVV_NOTAIO);
ulteriore conferma della natura condominiale si ricava da ulteriori previsioni del regolamento di condominio, che sono trascritte nella sentenza;
né si rinviene una contraria previsione del titolo, che era onere degli appellati produrre, mentre gli stessi non solo non hanno assolto a tale onere, ma hanno anzi sostenuto che non risulta da nessun titolo che la strada fosse di proprietà della società costruttrice;
conseguentemente, non essendoci indicazioni univoche circa la proprietà esclusiva della strada negli atti di acquisto, ed essendoci nel regolamento di condominio una pluralità di indici della condominialità delle strade, compresa quella oggetto di causa, questa deve ritenersi, per tutta la sua estensione, comune ex art. 1117 c.c. di tutti i proprietari delle singole unità abitative o quanto meno di quelle che da esse avevano necessario accesso;
non contraddice questa ricostruzione la previsione regolamentare, riportata anche nell’atto di acquisto degli appellati, di una servitù pedonale-carrabile a favore di tutti i proprietari e inquilini dei fabbricati, gravante sulle aree circostanti il fabbricato adibite a strade: la Corte di merito richiama in proposito il principio della compatibilità della servitù a favore del singolo su beni comuni;
gli appellati acquistarono, nel 1997, la proprietà indivisa della strada, e non la proprietà esclusiva ‘che neanche rimase alla società costruttrice’, gravata nella sua interezza da servitù di passaggio pedonale-carrabile, a favore di tutti gli altri proprietari delle singole unità immobiliari, anche non aventi accesso dalla strada;
in assenza di un mutamento del regime della strada, l’appellante, in forza dell’atto di acquisto del 2003, divenne comproprietaria della strada, essendo irrilevante che al momento dell’acquisto gli appellati avessero già sostituito il cancello che dalla loro proprietà dava accesso alla strada, con il cancello posto sulla strada a ridosso dell’unità immobiliare degli appellanti, sottraendola all’uso e al godimento comune;
la supposta autorizzazione del legale rappresentante della società costruttrice (in forza della quale gli appellati avrebbero
apposto il cancello) è irrilevante, non potendo la società disporre di un bene condominiale;
q ) l’usucapione non è stata tempestivamente eccepita e in ogni caso non si sarebbe perfezionata, non essendo decorsi venti anni tra l’apposizione del cancello e la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (e neanche un decennio a voler considerare l’autorizzazione come acquisto a non domino, non applicandosi neanche l’art. 1159 c.c. );
nella liquidazione del danno, operato sulla base di criteri equitativi, il pregiudizio è identificato nell’impedimento alla manovra e al parcheggio temporaneo di veicoli, avuto riguardo ai valori locativi medi della zona per le aree scoperte di parcheggio.
Per la cassazione della decisione NOME e NOME hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi.
NOME NOME ha resistito con controricorso.
Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza dei ricorrenti, è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio.
Le parti hanno depositato memorie
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denunzia violazione e mancata applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c.: la Corte di merito, investita della questione, non poteva disinteressarsi degli effetti della sentenza nei confronti degli altri condomini che non avevano impugnato la decisione, essendo la valutazione di tali effetti compresa nella domanda.
Il motivo è infondato. In tema di condominio negli edifici, qualora un condomino agisca per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non occorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condomini, se il convenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia, un’apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere in discussione – con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere una pronuncia avente efficacia di giudicato – la comproprietà degli altri soggetti (Cass. S.U., n. 25454/2013).
Nel caso in esame non risulta che sia stata proposta una domanda riconvenzionale.
Va poi richiamato il principio secondo cui «In tema di limiti soggettivi del giudicato, gli artt. 1306 e 1310 c.c. – che con riferimento alle obbligazioni solidali, e quindi a un rapporto con pluralità di parti ma scindibile, prevedono che i condebitori i quali non abbiano partecipato al giudizio tra il creditore e altro condebitore possano opporre al primo la sentenza favorevole al secondo (ove non basata su ragioni personali) – costituiscono espressione di un più generale principio, operante “a fortiori” con riguardo a rapporti caratterizzati da inscindibilità, secondo cui alla parte non impugnante si estendono gli effetti derivanti dall’accoglimento dell’impugnazione proposta da altre parti contro una sentenza sfavorevole emessa nei confronti di entrambi» (Cass. n. 26992/2018; n. 12260/2009).
In questa prospettiva, quanto avvenuto nel caso in esame, e cioè l’accertamento della condominialità negata dal primo giudice e accertata in appello dietro impugnazione proposta da uno solo dei più attori in primo grado, non presenta alcuna anomalia.
D’altra parte, non spetta al giudice investito della domanda quale possa essere l’efficacia della sentenza nei confronti di coloro che sono estranei al giudizio. Egli deve solo stabilire se ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, che nel caso è stato ritenuto insussistente dalla corte di merito, secondo quanto sopra detto.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c.: la decisione è censurata per non avere dato seguito all’istanza di cancellazione di alcune espressioni usate da controparte, che alludevano a un supposto difetto di terzietà del giudice di primo grado.
Il motivo è inammissibile, trattandosi di valutazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il quale, nella specie, ha disatteso l’istanza di cancellazione, ritenendo che non ricorressero i presupposti della cancellazione. Tale valutazione discrezionale è incensurabile in sede di legittimità (Cass. n. 13204/2012; n. 4963/2007).
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1117, vigente ratione temporis, 1100, 1118 e 1138 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: la presunzione di condominialità deve fondarsi su un ‘titolo’ dal quale risulti che si tratti di beni destinati ad adempiere una funzione di servizio. Ciò che nel caso in esame non ricorre, esistendo nel regolamento di condominio una riserva di proprietà a favore della società costruttrice.
Il motivo è infondato. Viene in considerazione il principio secondo cui «In tema di condominio, costituisce valutazione in fatto, sottratta al giudizio di legittimità ove adeguatamente motivata, l’accertamento da parte del giudice di merito relativo al fatto che un determinato bene, per la sua struttura e conformazione e per la
funzione cui è destinato, rientri tra quelli condominiali oppure sia di proprietà esclusiva di uno dei condomini» (Cass. n. 11195/2010). Nello stesso senso è stato chiarito che in tema di condominio negli edifici, l’individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall’art. 1117 c.c. ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell’atto costitutivo del condominio – ossia dal primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell’edificio in più proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l’alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d’acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni (Cass n. 21440/2022).
È stato ancora precisato che, proprio perché la questione relativa alla superabilità o meno della presunzione di proprietà comune, implica l’interpretazione della volontà contrattuale, essa si pone in relazione agli artt. 1362 seg. cod. civ. e non all’art. 1117 cod. civ. (Cass. n. 16022/2002).
In rapporto a tali principi, la sentenza impugnata contiene una pluralità di apprezzamenti di merito, che non rivelano errori di diritto, essendo pertanto incensurabili in questa sede.
4. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c.: si sostiene che la esistenza della servitù sulla strada, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, suppone la proprietà non condominiale della strada, dovendosi considerare inoltre che i condomini avrebbero solo una servitù di passo pedonale. Il motivo allude poi al diritto di mantenere il cancello siccome acquistato per usucapione in danno della società costruttrice.
Il motivo è interamente infondato: la tesi sostenuta è che la strada fosse rimasta di proprietà della società costruttrice, il che è stato motivatamente negato dalla sentenza impugnata. È inoltre corretto il ragionamento proposto dalla Corte di merito, relativamente alla servitù. Infatti, «il principio nemini res sua servit trova applicazione soltanto quando un’unica persona sia titolare del fondo servente e del fondo dominante e non anche quando il proprietario di uno solo di questi sia comproprietario dell’altro, giacché in tal caso l’intersoggettività del rapporto è data dal concorso di altri titolari del bene. Ne deriva che il suddetto principio non costituisce ostacolo alla costituzione di una servitù a carico di un immobile di proprietà individuale compreso in edificio condominiale ed a vantaggio della restante proprietà comune» (Cass. n. 6994/1998; n. 5770/1985).
5. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1123 e 1226 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Esso investe la liquidazione del danno, in quanto operato in via equitativa in assenza di prova di pregiudizi.
Il motivo è infondato: da un lato i ricorrenti continuano a supporre la proprietà della società costruttrice, dall’altro si sostiene che il danno sarebbe inesistente, perché la servitù è solo pedonale. Non
resta, pertanto, che richiamare quanto sopra detto nell’esame degli altri motivi, restando da aggiungere che il carattere solo pedonale della servitù è petizione di principio (risulta dalla decisione che si trattava di servitù ‘pedonale e carrabile’, così qualificate nei titoli). 6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (art. 380bis, comma 3, c.p.c.). L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380 -bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale della ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo. Opera, dunque, la valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. unite n. 27433 e n. 27195 del 2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti, liquidate in € 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., al
pagamento in favore dei controricorrenti, della ulteriore somma di € 3.600,00; condanna ancora i ricorrenti, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 16/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME