Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34914 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 34914 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6885/2019 R.G. proposto da :
INPS, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TORINO n. 405/2018 depositata il 24/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell’INPS da NOME COGNOME e condannato l’ente a riliquidare il trattamento NASpI, chiesto con domanda amministrativa del 25 maggio 2015, considerando la contribuzione dell’ultimo quadriennio di lavoro e non la sola contribuzione maturata dal gennaio 2013.
2.La Corte territoriale esponeva che l’unica questione decisiva atteneva alla operatività, prima della novella di cui alla legge n. 92/2012, della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria relativamente ai soci dipendenti dalle cooperative previste dal d.P.R. n. 602/1793, in quanto la COGNOME nel periodo dal 1° maggio 2011 al 28 febbraio 2015 era stata dipendente della società RAGIONE_SOCIALE ( ed era poi transitata, a seguito di cambio di appalto, alle dipendenza della società RAGIONE_SOCIALE fino alla cessazione del rapporto di lavoro, il 18 maggio 2015).
3.Condivideva la ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale, esponendo che la l. n. 142/2001 aveva innovato il regime precedente, affiancando al rapporto associativo dei soci delle società cooperative un rapporto di lavoro, di natura autonoma o subordinata. A tale rapporto si collegava la tutela previdenziale; pertanto, ai soci titolari di un rapporto di lavoro subordinato doveva riconoscersi la tutela contro la disoccupazione involontaria, anche se la cooperativa rientrasse nel campo di applicazione del d.P.R. n. 602/1970, pena, fra l’altro, un evidente contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost.
4.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo di censura ed illustrato con memoria, cui NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo di ricorsoproposto ai sensi dell’art. 360 n. 3, cod.proc. civ. -l’INPS ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 14 d.lgs. n. 22/2015, con riferimento agli articoli : 2, commi
1, 27 e 38 l. 28 giugno 2012 n. 92; 1, c. 1 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 602; 24, commi 2 e 5, l. 24 giugno 1997, n. 196; 1, c.3 e 4, c. 3, l. 3 aprile 2001, n. 142; 1 d.lgs. 6 novembre 2001, n. 423; 37, c.1 e 40, n. 7, R.D.L. 4 ottobre 1935, n.1827, convertito, con modificazioni, in l. 6 aprile 1936, n. 1155; 15 dis. prel. cod.civ.
2.Si censura la interpretazione della normativa di riferimento accolta nella sentenza impugnata, in quanto basata sulla disciplina generale delle società cooperative, omettendo di considerare la speciale normativa vigente per le società cooperative di cui al d.P.R. n. 602 del 1970, che non prevedeva la tutela contro la disoccupazione involontaria per le attività indicate nell’ elenco allegato allo stesso d.P.R.
3.Il ricorso è fondato.
4.Deve essere disattesa la eccezione preliminare opposta dalla controricorrente, secondo la quale non era affatto pacifica né era stata accertata in causa la circostanza che la cooperativa RAGIONE_SOCIALE rientrasse, in ragione della attività svolta, nell’ambito applicativo del d.P.R. n. 602/1973.
Invero, la sentenza impugnata ha accertato (pagina 6, ultimo capoverso) essere incontroverso che nel periodo anteriore al gennaio 2013 la RAGIONE_SOCIALE esercitava attività comprese nell’elenco allegato al d.P.R. n. 602/1972.
6.Tale accertamento avrebbe dovuto essere impugnato dalla controricorrente con ricorso incidentale condizionato, in mancanza del quale resta definitivamente acquisito.
L’esame delle censure mosse dall’INPS conduce all’accoglimento del ricorso.
Sul punto si intende dare continuità ai principi espressi da questa Corte in plurimi precedenti, alle cui motivazioni si fa rinvio, anche ai sensi dell’articolo 118 disp. att. cod.proc.civ. (Cass. 23 febbraio 2024 n. 4936; Cass. 20 settembre 2021, n. 25399; Cass. 14 settembre 2021, n. 24693; Cass. 5 giugno 2020 n. 10778).
Nelle pronunce richiamate si sono evidenziati i limiti della tutela previdenziale apprestata dal d.P.R. n. 602/1970 -articolo 1 -ai lavoratori soci di società cooperative di lavoro svolgenti le attività indicate
nell’elenco allegato allo stesso DPR, tutela che non comprendeva la assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
10.Si è esposta l’evoluzione normativa successivadi cui alla legge n. 196 del 1997, alla legge n. 124/2001 ed al d.lgs. n. 423/2001 -illustrando come ciascuna di queste leggi abbia mantenuto ferma la esclusione dalla assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i soci delle cooperative rientranti nella disciplina del d.P.R. n. 602/1970 (in particolare, in forza delle seguenti disposizioni: art. 24, comma 5, l. n. 196/1997; art.4, comma 3, l. n. 142 del 2001 in combinazione con l’art. 1 d.lgs. n. 423/2001).
11. Questa Corte ha, dunque, chiarito che solo a distanza di un decennio dagli interventi riformatori del 2001 il legislatore, con la legge n. 92 del 2012 e con effetto dal primo gennaio 2013, ha esteso l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai soci lavoratori delle società cooperative di cui al d.P.R.n. 602/1970, ampliando le tutele assicurative ivi elencate con l’aggiunta dell’Assicurazione sociale per l’impiego (art. 2, co. 38, legge n. 92 del 2012).
12.La estensione della tutela previdenziale a lavoratori che in passato non erano protetti, attuata dal legislatore del 2012 a decorrere dall’ anno 2013, ha reso necessaria l’emanazione di disposizioni transitorie, volte a disciplinare l’entità della contribuzione e della prestazione, graduandone le modalità applicative (art. 2, co. 27, ultimo periodo, legge n. 92; artt. 1 e 2 d.m. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 71253 del 2013).
13.Dall’analisi della normativa e della sua successione diacronica si ricava, in sostanza, che per i soci lavoratori delle società ed enti cooperativi esercenti le attività indicate nell’allegato al d.P.R. n. 602, la copertura assicurativa avverso la disoccupazione involontaria è stata estesa solo dal gennaio 2013 e con effetto graduale.
14.L’articolo 2, comma 27, l. 92/2012, periodo secondo e successivi, ha previsto per i lavoratori per i quali non trovavano applicazione i contributi per la disoccupazione involontaria -«e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n. 602» -un allineamento graduale del contributo ASpI alla aliquota ordinaria, da realizzare a partire dall’anno 2013 e fino all’anno 2017; contestualmente, a decorrere dallo stesso anno 2013 e fino al
pieno allineamento alla aliquota ASpI ordinaria, ha stabilito una riduzione dell’importo delle prestazioni ASpI e mini -ASpI, da determinare con decreto ministeriale in misura proporzionalmente non inferiore alla riduzione nell’anno di riferimento dell’aliquota contributiva (rispetto al livello a regime).
15.Successivamente, il legislatore del 2015 (d.lgs. 4 marzo 2015 n.22) ha introdotto la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), a decorrere dal 1^ maggio 2015.
16.All’art. 13, ha disciplinato la posizione dei soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R 30 aprile 1970, n. 602, stabilendo che a decorrere dal 1^ maggio 2015 ad essi è corrisposta la NASpI nella stessa «misura» stabilita dal precedente articolo 4, relativa alla generalità dei lavoratori.
17.In sostanza, pur permanendo per questi soggetti un allineamento graduale, fino all’anno 2017, dell’aliquota contributiva contro la disoccupazione a quella ordinaria ( secondo il meccanismo fissato dall’ art. 2, comma 27, della l. n. 92 del 2012) la misura della prestazione NASpI, in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino a decorrere dal 1^ maggio 2015, è stata allineata a quella della generalità dei lavoratori e non più ridotta in rapporto alla minore aliquota contributiva dovuta.
18.Tale meccanismo riguarda, tuttavia, la misura della NASpI e non anche la sua durata, che è fissata dal successivo articolo 5 dello stesso d.lgs. 4 marzo 2015 n.22. A norma della disposizione citata, detta durata corrisponde ad un numero di settimane pari «alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni».
19.Per quanto sopra esposto in punto di decorrenza della assicurazione nei confronti dei soci lavoratori delle cooperative di cui al d.P.R. 30 aprile 1970 n. 602, per tali lavoratori le settimane di contribuzione utili per determinare la durata della indennità NASpI sono soltanto quelle maturate dal gennaio 2013.
20.Poiché la questione di causa concerne la durata del trattamento, che la COGNOME vorrebbe vedere rideterminata in relazione ai contributi relativi all’intero quadriennio precedente il periodo di disoccupazione (cioè dall’anno 2011), il ricorso dell’INPS è fondato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda originaria.
Le spese dell’intero processo si compensano tra le parti, poiché i principi cui in questa sede si è dato seguito si sono consolidati in epoca successiva alla notifica dell’odierno ricorso
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e -decidendo nel merito -rigetta la originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 14 novembre 2024