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NASpI soci cooperativa: no ai contributi pre-2013

Una lavoratrice, socia di una cooperativa, ha richiesto che la sua indennità di disoccupazione (NASpI) fosse calcolata includendo i contributi versati prima del 2013. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che per i soci di specifiche cooperative, la copertura assicurativa contro la disoccupazione, e quindi i contributi utili al calcolo della NASpI, decorrono esclusivamente dal 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della riforma legislativa. Pertanto, i periodi precedenti non possono essere considerati per determinare la durata del trattamento.

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NASpI per i Soci di Cooperativa: la Cassazione fissa un paletto temporale

Con la recente ordinanza n. 34914/2024, la Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento fondamentale sul calcolo della NASpI per i soci di cooperativa. La questione centrale riguardava la possibilità di includere, ai fini della determinazione della durata dell’indennità, anche i periodi contributivi anteriori al 1° gennaio 2013. La Suprema Corte ha dato una risposta negativa, stabilendo un preciso spartiacque temporale basato sull’evoluzione normativa in materia di tutele per la disoccupazione.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine dalla domanda di una lavoratrice, ex socia di una società cooperativa, che si è vista calcolare l’indennità di disoccupazione NASpI dall’Ente Previdenziale considerando unicamente i contributi versati a partire dal gennaio 2013. La lavoratrice, il cui rapporto di lavoro era iniziato nel 2011, ha contestato tale calcolo, sostenendo di aver diritto a una prestazione di durata maggiore, calcolata sull’intero quadriennio precedente la perdita del lavoro. Sia il Tribunale che la Corte d’Appello le avevano dato ragione, ordinando all’Ente di ricalcolare l’indennità includendo anche il periodo contributivo antecedente al 2013. L’Ente Previdenziale ha quindi presentato ricorso in Cassazione per far valere le proprie ragioni.

La Questione Giuridica: Il Calcolo della NASpI Soci Cooperativa

Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione della normativa che ha esteso la tutela contro la disoccupazione involontaria a categorie di lavoratori precedentemente escluse. In particolare, per i soci lavoratori delle cooperative rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 602/1970, tale copertura assicurativa non era prevista. La Legge n. 92/2012 (la cosiddetta Riforma Fornero) ha esteso questa tutela, ma la domanda era: da quando decorrono i suoi effetti ai fini del calcolo della prestazione? Si potevano considerare validi i contributi versati prima della sua entrata in vigore o la legge ha introdotto una tutela solo per il futuro?

Le Motivazioni della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Ente Previdenziale, ribaltando le decisioni dei giudici di merito. I giudici supremi hanno ricostruito meticolosamente l’evoluzione legislativa, chiarendo i seguenti punti cruciali:

1. Esclusione Originaria: La normativa speciale per determinate società cooperative (D.P.R. n. 602/1970) escludeva esplicitamente la copertura per la disoccupazione involontaria per i soci lavoratori.

2. L’Intervento della Legge 92/2012: È stata la Legge n. 92 del 2012 a estendere, con effetto dal 1° gennaio 2013, l’obbligo assicurativo e contributivo anche a questa categoria di lavoratori. Questa data segna l’inizio della tutela.

3. Principio di Irretroattività: Le norme non hanno effetto retroattivo. La tutela, e quindi l’obbligo di versare i contributi validi per la disoccupazione, è sorta solo a partire dal 2013. Di conseguenza, i contributi versati in precedenza non possono essere considerati utili per una prestazione che all’epoca non era prevista per quella categoria di lavoratori.

4. Introduzione della NASpI: Il D.Lgs. n. 22/2015, che ha introdotto la NASpI, stabilisce che la durata della prestazione è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Tuttavia, per ‘contribuzione’ si intende quella effettivamente dovuta e valida ai fini della specifica assicurazione. Per i soci delle cooperative in questione, la contribuzione valida per la disoccupazione è solo quella versata dal 1° gennaio 2013 in poi.

Le Conclusioni

La Corte ha concluso che il ricorso dell’Ente Previdenziale era fondato. Le settimane di contribuzione utili per determinare la durata dell’indennità NASpI per i soci lavoratori delle cooperative soggette al D.P.R. n. 602/1970 sono soltanto quelle maturate a partire da gennaio 2013. La richiesta della lavoratrice di considerare anche il periodo precedente è stata quindi respinta. Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale chiaro, offrendo certezza giuridica sul perimetro temporale di applicazione delle tutele contro la disoccupazione per questa specifica categoria di lavoratori e confermando che le riforme previdenziali, salvo espressa previsione, non possono avere effetti retroattivi.

Da quale data i contributi versati dai soci lavoratori di cooperative (ex D.P.R. 602/1970) sono validi per l’indennità di disoccupazione?
I contributi sono considerati validi ai fini dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria solo a partire dal 1° gennaio 2013, data di decorrenza dell’estensione della tutela operata dalla Legge n. 92/2012.

Per calcolare la durata della NASpI per un socio di cooperativa, si può considerare il periodo di lavoro antecedente al 1° gennaio 2013?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che i periodi di contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2013 non sono utili per determinare la durata della NASpI, poiché prima di quella data non era prevista la copertura assicurativa per la disoccupazione per tale categoria di lavoratori.

La legge che ha introdotto la NASpI nel 2015 ha modificato la decorrenza dell’obbligo contributivo per i soci di cooperative?
No, il D.Lgs. n. 22/2015, che ha istituito la NASpI, non ha modificato la data di inizio dell’obbligo contributivo. Ha disciplinato la nuova prestazione, la cui durata si calcola sulla base delle settimane di contribuzione valida, che per i soci di cooperativa in questione decorrono sempre e solo dal 1° gennaio 2013.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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