Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26872-2020 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, COGNOME, COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente principale –
contro
COGNOME rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso contenente ricorso incidentale, dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati
R.G.N. 26872/2020
COGNOME
Rep.
C.C. 15/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione NASpI e attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.
NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente al ricorso incidentale -per la cassazione della sentenza n. 312 del 2020 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 28 maggio 2020 (R.G.N. 1191/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 312 del 2020, depositata il 28 maggio 2020, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, che aveva riconosciuto il diritto del signor NOME COGNOME di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI.
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che nessuna decadenza è prevista ex professo per la violazione dell’obbligo di fornire una dichiarazione meramente prognostica sui redditi presunti, connessi con una preesistente attività di lavoro autonomo.
La Corte di merito soggiunge che le fattispecie di decadenza devono essere interpretate «secondo un criterio di rigorosa conducenza e logicità» (pagina 3 della pronuncia d’appello) e che, ad ogni modo, è stata poi trasmessa la pertinente documentazione.
-L’INPS ricorre per cassazione, con un unico motivo, contro la sentenza d’appello.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in dieci motivi.
-L’INPS replica con controricorso al ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ.
6. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista dell’adunanza camerale.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) , l’Istituto censura la violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lettera c ), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in riferimento all’art. 12 delle preleggi.
Il ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello di Palermo abbia erroneamente escluso la decadenza dalla fruizione dell’indennità di disoccupazione NASpI, nell’ipotesi di tardiva comunicazione dello svolgimento dell’attività lavorativa autonoma e d ei redditi presunti ricavabili da tale attività.
Ad avviso dell’Istituto, la ratio dell’obbligo di comunicazione risiede nella necessità di «consentire all’INPS di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, costituente necessario presupposto del diritto a percepire la indennità NASpI, in relazione al quale resta del tutto irrilevante la preesistenza o sopravvenienza -rispetto al periodo di percezione di detta indennità -della eventuale attività lavorativa autonoma o di impresa individuale» (pagina 7 del ricorso per cassazione). Sarebbe dunque irrazionale un sistema che, per le attività intraprese successivamente, sancisse un regime rigoroso di decadenza e non prevedesse, per contro, alcun obbligo per «un’attività preesistente e perdurante (potenzialmente impeditiva della stessa percezione dell’indennità)» (pagina 8 del ricorso dell’Istituto).
A tale interpretazione non sarebbe d’ostacolo il dato testuale del verbo ‘intraprendere’, che ben potrebbe designare non solo l’inizio, ma
anche l’applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che in passato.
-Il signor NOME COGNOME con l’atto contenente il controricorso, ha proposto ricorso incidentale, basato su dieci motivi, che si possono così compendiare.
2.1. -Con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, il signor COGNOME denuncia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell’art. 346 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 329 cod. proc. civ. e «motivazione car ente e/o errata».
Con il primo motivo d’appello, l’Istituto si sarebbe limitato a insistere per la revoca della dichiarazione di contumacia, senza riproporre espressamente le eccezioni e le domande formulate in primo grado e non accolte. Né la Corte d’appello di Palermo avrebbe potuto esaminare le argomentazioni di merito prospettate con il secondo motivo d’appello soltanto in via gradata. Avrebbe errato, pertanto, la Corte di merito nell’esaminare nel merito le domande e le eccezioni dell ‘Istituto.
2.2. -Con il quarto, il quinto e il sesto mezzo, il ricorrente incidentale si duole, nell’ordine, della violazione e della falsa applicazione dell’art. 416 cod. proc. civ., della violazione e della falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e della «motiva zione carente e/o errata».
L’Istituto, dinanzi al Tribunale, si sarebbe costituito tardivamente soltanto all’udienza di discussione e sarebbe inammissibile, pertanto, l’eccezione inerente all’intempestiva presentazione dell’autocertificazione. Tale eccezione sarebbe preclusa anche i n appello.
2.3. -Con la settima, l’ottava, la nona e la decima censura, il ricorrente incidentale deduce, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
342 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 163 cod. proc. civ. e «motivazione carente e/o errata».
La sentenza d’appello avrebbe dovuto dichiarare le doglianze dell’Istituto non solo nuove, ma anche generiche, in quanto sprovviste dell’indicazione dei pertinenti elementi di fatto e di diritto , e avrebbe dunque errato nell’esaminarle nel merito.
-Il ricorso incidentale investe questioni logicamente pregiudiziali, idonee a precludere lo scrutinio del ricorso principale, e dev’essere vagliato, pertanto, in via prioritaria.
-L’impugnazione è, nel complesso, inammissibile.
4.1. -La parte che denunci un error in procedendo deve enucleare gli elementi che individuano e caratterizzano il fatto processuale di cui richiede il riesame e deve illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea che i giudici di merito hanno prescelto. Solo una deduzione così formulata consente a questa Corte di verificare la fondatezza della prospettazione alternativa propugnata dal ricorrente e di emendare l’errore denunciato (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181).
4.2. -I motivi del ricorso incidentale, nell’affastellare plurime ed eterogenee censure, non soddisfano i requisiti di specificità che il codice di rito prescrive anche per la denuncia degli errores in procedendo .
Nell’addebitare alla Corte di merito di aver trascurato la tardiva costituzione dell’INPS nel giudizio di primo grado e la mancata rituale riproposizione delle censure sull’intempestiva trasmissione della dichiarazione, il ricorrente incidentale non fornisce i necessari ragguagli sul fatto processuale e sugli errori che invaliderebbero il ragionamento dei giudici d’appello.
Dall’illustrazione dei motivi non è dato intendere se le argomentazioni dell’Istituto travalichino il rango delle mere difese, comunque ammissibili, come l’Istituto a sua volta ha rilevato nel resistere con controricorso al ricorso incidentale (pagine 5, 6 e 7).
Quanto all’interpretazione riduttiva del gravame dell’INPS, che contesterebbe la sola dichiarazione di contumacia, senza confutare in modo adeguato le argomentazioni del Tribunale sul merito della pretesa, non è avvalorata da una ricostruzione esauriente del contenuto dell’atto d’appello e del dibattito processuale e si arresta, dunque, a un’asserzione sguarnita d’ogni riscontro.
Il rilievo che le statuizioni del Tribunale siano oramai res iudicata , per la sopravvenuta acquiescenza, e che le doglianze siano irrispettose dei canoni di specificità (art. 434 cod. proc. civ.) si risolve, in ultima analisi, in una petizione di principio.
Né le notazioni del ricorso incidentale gettano luce su tali profili dirimenti, analizzati nel controricorso dell’Istituto con la convincente dimostrazione della radicalità e della specificità delle critiche indirizzate alla pronuncia del Tribunale. Radicalità e specificità che contraddicono l’a dombrata acquiescenza e traspaiono anche dal percorso argomentativo della sentenza d’appello, particolareggiat a nel ricostruire il senso delle critiche.
Anche la memoria illustrativa, depositata in prossimità dell’adunanza camerale, si limita a reiterare gli argomenti delineati nel ricorso incidentale, senza scalfire in modo persuasivo l’eccezione d’inammissibilità che l’Istituto ha puntualmente sollevato nel controricorso (pagina 4).
-Il ricorso principale, pertanto, può essere scrutinato nel merito e si rivela fondato.
5.1. -Come l’Istituto ha rimarcato nella memoria illustrativa, questa Corte ha chiarito che l’art. 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all’INPS le attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava un reddito, sia quando risultino intraprese ex novo , sia quando risultino preesistenti (Cass., sez. lav., 14 marzo 2024, n. 6933).
La decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpI si applica anche quando l’attività sia cominciata prima della presentazione della domanda amministrativa. Quel che rileva è la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 846).
In tal caso, il termine per effettuare la comunicazione decorre dalla presentazione della domanda amministrativa (ordinanza n. 846 del 2024, cit.).
5.2. -L’ interpretazione tratteggiata da questa Corte è conforme alla ratio legis e all’esigenza di circoscrivere la platea dei beneficiari dei trattamenti di disoccupazione a chi versi in condizione di effettivo bisogno, garantendo all’Istituto solleciti ed efficaci controlli.
Senza pretermettere il dato testuale, l’esegesi indicata «si limita ad estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie -com’è d’uso dire con antica espressione minus dixit quam voluit » (Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22921). Nessuna antinomia, pertanto, si ravvisa con il divieto di analogia (art. 14 delle preleggi) che i giudici d’appello hanno invocato a supporto dell’opzione ermeneutica più restrittiva.
5.3. -Né il ricorrente incidentale, nella memoria illustrativa, induce a rimeditare, con argomenti decisivi, i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte.
-In definitiva, il ricorso principale è accolto e l’impugnazione incidentale dev’essere dichiarata inammissibile.
-La sentenza d’appello va cassata.
-Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
Come ha sottolineato l’Istituto nel ricorso principale e nella memoria illustrativa, non è controverso lo svolgimento di un ‘ attività imprenditoriale al tempo della presentazione della domanda.
Non è controversa neppure la circostanza che le comunicazioni prescritte dalla legge siano state inviate solo il 14 aprile 2017, a fronte di una domanda presentata il 18 gennaio 2017, e dunque oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.
La stessa pronuncia d’appello non revoca in dubbio la cogenza degli obblighi di comunicazione e neppure la tardiva ottemperanza, ma soltanto l ‘ idoneità del ritardo a determinare la decadenza.
In definitiva, si deve rigettare l’originaria domanda, volta ad ottenere l’indennità NASpI.
-Le spese dell’intero processo possono essere compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero processo. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione