Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3596 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3596 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26872-2020 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente principale –
contro
NOME, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso contenente ricorso incidentale, dall’avvocato NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
e
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati
R.G.N. 26872/2020
COGNOME.
Rep.
C.C. 15/11/2024
giurisdizione Indennità di disoccupazione NASpI e attività di lavoro autonomo o imprenditoriale.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente al ricorso incidentale -per la cassazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 312 del 2020 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata il 28 maggio 2020 (R.G.N. 1191/2018).
Udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza n. 312 del 2020, depositata il 28 maggio 2020, la Corte d’appello di Palermo ha respinto il gravame RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e ha confermato la pronuncia del Tribunale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa medesima sede, che aveva riconosciuto il diritto del signor NOME di percepire l’indennità di disoccupazione NASpI.
A fondamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte territoriale ha evidenziato che nessuna decadenza è prevista ex professo per la violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di fornire una dichiarazione meramente prognostica sui redditi presunti, connessi con una preesistente attività di lavoro autonomo.
La Corte di merito soggiunge che le fattispecie di decadenza devono essere interpretate «secondo un criterio di rigorosa conducenza e logicità» (pagina 3 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pronuncia d’appello) e che, ad ogni modo, è stata poi trasmessa la pertinente documentazione.
-L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, con un unico motivo, contro la sentenza d’appello.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, articolato in dieci motivi.
-L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso al ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis .1. cod. proc. civ.
6. -Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in vista RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale.
-All’esito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. -Con l’unico motivo del ricorso principale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) , l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE censura la violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lettera c ), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in riferimento all’art. 12 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe preleggi.
Il ricorrente principale lamenta che la Corte d’appello di Palermo abbia erroneamente escluso la decadenza dalla fruizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘indennità di disoccupazione NASpI, nell’ipotesi di tardiva comunicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo svolgimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa autonoma e d ei redditi presunti ricavabili da tale attività.
Ad avviso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, la ratio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di comunicazione risiede nella necessità di «consentire all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di verificare la sussistenza o meno RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stato di disoccupazione, costituente […] necessario presupposto del diritto a percepire la indennità NASpI, in relazione al quale resta del tutto irrilevante la preesistenza o sopravvenienza -rispetto al periodo di percezione di detta indennità –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa eventuale attività lavorativa autonoma o di impresa individuale» (pagina 7 del ricorso per cassazione). Sarebbe dunque irrazionale un sistema che, per le attività intraprese successivamente, sancisse un regime rigoroso di decadenza e non prevedesse, per contro, alcun obbligo per «un’attività preesistente e perdurante (potenzialmente impeditiva RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa stessa percezione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘indennità)» (pagina 8 del ricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE).
A tale interpretazione non sarebbe d’ostacolo il dato testuale del verbo ‘intraprendere’, che ben potrebbe designare non solo l’inizio, ma
anche l’applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che in passato.
-Il signor NOME COGNOME, con l’atto contenente il controricorso, ha proposto ricorso incidentale, basato su dieci motivi, che si possono così compendiare.
2.1. -Con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale, il signor COGNOME denuncia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 346 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 329 cod. proc. civ. e «motivazione car ente e/o errata».
Con il primo motivo d’appello, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitato a insistere per la revoca RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di contumacia, senza riproporre espressamente le eccezioni e le domande formulate in primo grado e non accolte. Né la Corte d’appello di Palermo avrebbe potuto esaminare le argomentazioni di merito prospettate con il secondo motivo d’appello soltanto in via gradata. Avrebbe errato, pertanto, la Corte di merito nell’esaminare nel merito le domande e le eccezioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
2.2. -Con il quarto, il quinto e il sesto mezzo, il ricorrente incidentale si duole, nell’ordine, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa violazione e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 cod. proc. civ., RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa violazione e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ. e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa «motiva zione carente e/o errata».
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dinanzi al Tribunale, si sarebbe costituito tardivamente soltanto all’udienza di discussione e sarebbe inammissibile, pertanto, l’eccezione inerente all’intempestiva presentazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione. Tale eccezione sarebbe preclusa anche i n appello.
2.3. -Con la settima, l’ottava, la nona e la decima censura, il ricorrente incidentale deduce, infine, la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 345 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.
342 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 163 cod. proc. civ. e «motivazione carente e/o errata».
La sentenza d’appello avrebbe dovuto dichiarare le doglianze RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non solo nuove, ma anche generiche, in quanto sprovviste RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘indicazione dei pertinenti elementi di fatto e di diritto , e avrebbe dunque errato nell’esaminarle nel merito.
-Il ricorso incidentale investe questioni logicamente pregiudiziali, idonee a precludere lo scrutinio del ricorso principale, e dev’essere vagliato, pertanto, in via prioritaria.
-L’impugnazione è, nel complesso, inammissibile.
4.1. -La parte che denunci un error in procedendo deve enucleare gli elementi che individuano e caratterizzano il fatto processuale di cui richiede il riesame e deve illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea che i giudici di merito hanno prescelto. Solo una deduzione così formulata consente a questa Corte di verificare la fondatezza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prospettazione alternativa propugnata dal ricorrente e di emendare l’errore denunciato (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181).
4.2. -I motivi del ricorso incidentale, nell’affastellare plurime ed eterogenee censure, non soddisfano i requisiti di specificità che il codice di rito prescrive anche per la denuncia degli errores in procedendo .
Nell’addebitare alla Corte di merito di aver trascurato la tardiva costituzione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di primo grado e la mancata rituale riproposizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe censure sull’intempestiva trasmissione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, il ricorrente incidentale non fornisce i necessari ragguagli sul fatto processuale e sugli errori che invaliderebbero il ragionamento dei giudici d’appello.
Dall’illustrazione dei motivi non è dato intendere se le argomentazioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE travalichino il rango RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe mere difese, comunque ammissibili, come l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a sua volta ha rilevato nel resistere con controricorso al ricorso incidentale (pagine 5, 6 e 7).
Quanto all’interpretazione riduttiva del gravame RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che contesterebbe la sola dichiarazione di contumacia, senza confutare in modo adeguato le argomentazioni del Tribunale sul merito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pretesa, non è avvalorata da una ricostruzione esauriente del contenuto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘atto d’appello e del dibattito processuale e si arresta, dunque, a un’asserzione sguarnita d’ogni riscontro.
Il rilievo che le statuizioni del Tribunale siano oramai res iudicata , per la sopravvenuta acquiescenza, e che le doglianze siano irrispettose dei canoni di specificità (art. 434 cod. proc. civ.) si risolve, in ultima analisi, in una petizione di principio.
Né le notazioni del ricorso incidentale gettano luce su tali profili dirimenti, analizzati nel controricorso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con la convincente dimostrazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa radicalità e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa specificità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe critiche indirizzate alla pronuncia del Tribunale. Radicalità e specificità che contraddicono l’a dombrata acquiescenza e traspaiono anche dal percorso argomentativo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, particolareggiat a nel ricostruire il senso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe critiche.
Anche la memoria illustrativa, depositata in prossimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘adunanza camerale, si limita a reiterare gli argomenti delineati nel ricorso incidentale, senza scalfire in modo persuasivo l’eccezione d’inammissibilità che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha puntualmente sollevato nel controricorso (pagina 4).
-Il ricorso principale, pertanto, può essere scrutinato nel merito e si rivela fondato.
5.1. -Come l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha rimarcato nella memoria illustrativa, questa Corte ha chiarito che l’art. 10 del d.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le attività di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricava un reddito, sia quando risultino intraprese ex novo , sia quando risultino preesistenti (Cass., sez. lav., 14 marzo 2024, n. 6933).
La decadenza dalla fruizione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘indennità NASpI si applica anche quando l’attività sia cominciata prima RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa. Quel che rileva è la contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘attività lavorativa (Cass., sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 846).
In tal caso, il termine per effettuare la comunicazione decorre dalla presentazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa domanda amministrativa (ordinanza n. 846 del 2024, cit.).
5.2. -L’ interpretazione tratteggiata da questa Corte è conforme alla ratio legis e all’esigenza di circoscrivere la platea dei beneficiari dei trattamenti di disoccupazione a chi versi in condizione di effettivo bisogno, garantendo all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solleciti ed efficaci controlli.
Senza pretermettere il dato testuale, l’esegesi indicata «si limita ad estendere la regula juris RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie -com’è d’uso dire con antica espressione minus dixit quam voluit » (Cass., sez. lav., 19 agosto 2024, n. 22921). Nessuna antinomia, pertanto, si ravvisa con il divieto di analogia (art. 14 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe preleggi) che i giudici d’appello hanno invocato a supporto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘opzione ermeneutica più restrittiva.
5.3. -Né il ricorrente incidentale, nella memoria illustrativa, induce a rimeditare, con argomenti decisivi, i più recenti approdi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte.
-In definitiva, il ricorso principale è accolto e l’impugnazione incidentale dev’essere dichiarata inammissibile.
-La sentenza d’appello va cassata.
-Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
Come ha sottolineato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel ricorso principale e nella memoria illustrativa, non è controverso lo svolgimento di un ‘ attività imprenditoriale al tempo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Non è controversa neppure la circostanza che le comunicazioni prescritte dalla legge siano state inviate solo il 14 aprile 2017, a fronte di una domanda presentata il 18 gennaio 2017, e dunque oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa domanda.
La stessa pronuncia d’appello non revoca in dubbio la cogenza degli obblighi di comunicazione e neppure la tardiva ottemperanza, ma soltanto l ‘ idoneità del ritardo a determinare la decadenza.
In definitiva, si deve rigettare l’originaria domanda, volta ad ottenere l’indennità NASpI.
-Le spese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘intero processo possono essere compensate, in ragione del recente intervento chiarificatore di questa Corte sulle questioni dibattute.
-La declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘intero processo. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione