SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1254 2025 – N. R.G. 00001968 2020 DEPOSITO MINUTA 10 07 2025 PUBBLICAZIONE 10 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: ‘
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. ssa NOME COGNOME
Consigliere
dott. ssa NOME COGNOME relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1968/2020 R.G.
TRA
), con il patrocinio dell’avv.
COGNOME;
E
), con il patrocinio dell’avv. COGNOME
E
) con il patrocinio P.
P.
P.
dell’avv. COGNOME
Con sentenza n. 20581/2020, pubblicata in data 30 settembre 2020, il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione proposta da avverso il decreto n. 458/2019, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di di € 538.130,50 di cui € 492.807,05 quale saldo debitore del conto corrente ordinario n.2424 ed € 45.323,45 quale saldo del mutuo chirografario n.8155747.
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente società, riportando le conclusioni già formulate in primo grado, di seguito trascritte:
, mentre avrebbe dovuto tener conto della , atteso che era stata 000, di poco successiva alla stipula
della categoria senza affidamento categoria per importi superiori ad € 5.000 documentata un ‘a pertura di credito fino ad € 100. del contratto di conto corrente.
6)Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la specifica considerazione del primo giudice, sufficiente a livello logico a motivarne la decisione, secondo cui parte opponente aveva posto la questione dell’usura con riferimento al contratto di apertura del conto corrente, senza .
7)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato la questione relativa alla dedotta .
8)Vero essendo che la questione non è stata trattata, deve provvedervi il collegio osservando come non sia contestata da parte appellante la natura di conto anticipi del conto 102/59000026, sicchè deve osservarsi che non aveva natura autonoma rispetto al conto corrente della
9)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice avrebbe dovuto disporre ctu, onde verificare il tasso effettivo degli interessi moratori fosse superiore al relativo tasso soglia, determinato come indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 19597/2020.
10)Il motivo va rigettato, non avendo parte appellante dedotto l’effettivo superamento del tasso soglia tanto è vero che chiede di verificare tramite ctu, evidentemente esplorativa, tale superamento sia intervenuto.
11)Con ulteriore motivo, parte appellante lamenta come il primo giudice non abbia esaminato le doglianze:
.
12)Il motivo in esame va rigettato, dovendosi osservare che parte appellante non ha specificatamente illustrato le domande e relative allegazioni, richiamate solo in modo veloce, peraltro con riferimento ad una memoria depositata in primo grado dal contenuto talmente confusionario da non risultare comprensibile.
13)Dalla sua lettura sembra solo dedursi la contestazione di nullità del contratto di finanziamento, per difetto di causa, in quanto stipulato solo per coprire la scopertura del conto corrente della società e senza specificarne adeguatamente le clausole.
14)Tali deduzioni sono infondate e vanno rigettate, richiamando le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n 5841/2025 e n. 5130/2024.
Con la prima, è stato affermato il principio secondo cui .
Con la seconda è stato affermato il principio secondo cui .
15)Resta in ultimo da evidenziare l ‘incompre nsibilità delle ulteriori censure, tale da non consentirne neppure una loro illustrazione, non potendosi esigere uno sforzo interpretativo del giudice, che comporterebbe, in buona sostanza una forma di integrazione dell ‘atto di citazione in appello in pregiudizio della controparte.
16)Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della cedente e dell ‘interve niente cessionaria e non distintamente in favore di ciascuna di esse, atteso che sono difese dal medesimo difensore, sostanzialmente con le medesime argomentazioni.
17)Esse vanno liquidate come in dispositivo, applicando lo scaglione delle cause di valore superiore a €520.000 e tenendo conto del particolare impegno richiesto dalle difese di parte appellante, scaturente dalla loro prolissa e confusionaria esposizione.
18) Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello.
P.Q.M.
La Corte d’appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 19680/2020 R.G., rigetta l’appello e condanna l’appellante alla refusione, in favore d i e di delle spese del grado, liquidate in € 24.499,80 , oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d’appello in data 8.7.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa NOME COGNOME
Il Presidente dott. NOME COGNOME