Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34001 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34001 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25398/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
FALLIMENTO
LEPAR
RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1296/2021 depositata il 06/04/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– RAGIONE_SOCIALE, e per essa RAGIONE_SOCIALE, ricorre per due mezzi, nei confronti di COGNOME NOME o NOME nonché del RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, contro la sentenza del 6 aprile 2021 con cui la corte d’appello di Napoli ha così provveduto: « rigetta l’appello e, accogliendo l’eccezione di nullità qui riproposta da COGNOME NOME (o NOME), ex art. 346 c.p.c, conferma la dichiarazione di nullità del precetto con la diversa motivazione esposta ».
– COGNOME NOME o NOME resiste con controricorso e deposita memoria, mentre non spiega difese l’altro intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 615, 617, 618, 346 c.p.c. e art. 111 cost., censurando la sentenza impugnata per avere accolto l’opposizione per un motivo ex art. 617, per il quale la sentenza non era appellabile.
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3, cod. proc. civile in relazione agli artt. 1418 c.c. seguenti e 1424 c.c. e 1427 c.c. e seguenti, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la pattuizione intercorsa tra le parti dovese essere qualificata come pactum de non petendo ad tempus e non come mutuo, suscettibile di essere fatto valere quale titolo esecutivo.
– È senz’altro fondato il secondo mezzo, con assorbimento del primo. La COGNOME, terza datrice di ipoteca di RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, ha proposto opposizione al precetto di pagamento intimatole dalla banca dante causa dell’odierna cessionaria in blocco, contestando il diritto dell’Istituto di credito a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti,
in forza del contratto di mutuo stipulato con la società debitrice principale, per inesistenza del titolo e mancanza di legittimità degli interessi in quanto usurari, opposizione accolta dal tribunale in ragione, per l’appunto, del carattere usurario degli interessi praticati sul mutuo, con conseguente dichiarazione di nullità del precetto per inesistenza del diritto della banca ad ottenere la somma precettata. La corte d’appello, investita dell’impugnazione dalla mutuante creditrice, ha respinto l’appello reputando che il contratto stipulato tra le parti dovessero essere qualificato non quale mutuo, ma quale pactum de non petendo ad tempus , insuscettibile come tale di essere azionato esecutivamente.
Ma, evidentemente, siffatta statuizione va frontalmente ad infrangersi contro il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa corte secondo cui: « È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale » (Cass., Sez. Un., 5 marzo 2025, n. 5841).
5. – La sentenza impugnata è cassata e rinviata alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale si atterrà al principio dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.
Il presidente NOME COGNOME