Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2293 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2293 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 25759/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Napoli, alla INDIRIZZO, in persona del socio amministratore e legale pro tempore NOME COGNOME, nonché COGNOME NOME e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla INDIRIZZO, 00195.
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, alla INDIRIZZO, in persona dei procuratori speciali AVV_NOTAIOsse NOME COGNOME ed NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
avverso la SENTENZA, n. cron. 3957/2024, emessa dalla CORTE D’APPELLO di NAPOLI il giorno 04/10/2024.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE chiese ed ottenne dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 6159/2012 con cui fu intimato ad NOME COGNOME, NOME COGNOME ed alla RAGIONE_SOCIALE, nella loro qualità di fideiussori di RAGIONE_SOCIALE, il pagamento della somma di € 1.411,54 , oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito dal 30 marzo 2012 al soddisfo, e di € 192.515,28 , oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito dal 22 marzo 2012, nonché delle spese della procedura monitoria.
L’opposizione promossa dagli ingiunti, ex art. 645 cod. proc. civ., fu accolta dal medesimo tribunale che, con sentenza n. 8041 del 2019, resa nel contraddittorio con RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., revocò il decreto suddetto per l’inesistenza del credito azionato da quest’ultima in via monitoria, rilevando che « gli importi passivi derivanti dal contratto di finanziamento del 20.6.2008 venivano regolarmente contabilizzati sul conto corrente n. 12246, come emerge chiaramente dagli estratti conto in atti e dai ricalcoli effettuati dal ctu » e che il c.t.u. nominato ha « accertato l’esistenza di un saldo attivo del conto nonostante l’addebito in corso di rapporto delle somme erogate tramite il finanziamento» .
Pronunciando sui gravami, principale ed incidentale, promossi contro quella decisione, rispettivamente, da RAGIONE_SOCIALE, nonché da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, l’adita Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 ottobre 2024, n. 3957, così dispose: « 1) Accoglie l’appello principale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, -fermi l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto -condanna gli appellati, in solido, a pagare, in favore dell ‘ appellante principale, RAGIONE_SOCIALE, la somma di € 192.515,28, per il mancato rimborso
del finanziamento concesso dalla RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE in data 20.6.2008, oltre interessi sulla sorta capitale, al tasso contrattuale, dalla data del 22.3.2012 al saldo; 2) Dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dagli appellati; ».
Per quanto qui di residuo interesse, quella corte ritenne, tra l’altro, che: i ) « Il motivo di appello principale, nonostante alcune imprecisioni della banca appellante sulla individuazione delle rate addebitate sul conto corrente, è fondato, e, pertanto, deve essere accolto. Risulta in atti il contratto di finanziamento concluso tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE in data 20.62008, della durata di mesi 47 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per l’importo di € 300.000,00, da destinare al ‘ripristino liquidità aziendale’, da erogare in un’unica sol uzione, tramite accredito sul conto corrente n. 12246 acceso presso la medesima RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 26.6.2006; il rimborso del finanziamento era previsto entro il giorno 26.5.2012 attraverso il pagamento di n. 16 rate trimestrali, dell’importo di € 18.7 50,00 ciascuna, la prima con scadenza in data 26.9.2008 e l’ultima con scadenza in data 26.5.2012. Non è contestato, e in ogni caso risulta per tabulas (estratti conto), l’accredito della somma di € 300.000,00 sul conto corrente n. 12246 in data 26.6.2008. L’affermazione del primo giudice, secondo cui tutti gli importi passivi derivanti dal contratto di finanziamento del 20.6.2008 venivano regolarmente contabilizzati sul conto corrente n. 12246, come sarebbe emerso chiaramente dagli estratti conto in atti e dai ricalcoli effettuati dal CTU, non trova riscontro né dall’esame degli estratti conto, né dall’esame dei ricalcoli effettuati dal CTU . . Non risultano addebitate sul conto corrente, invece, le ulteriori n. 10 rate dell’importo di € 18.750,00, per l’importo complessivo di € 187.500,00 (€ 18.750,00 x 10 =€ 187.500,00), importo che non risulta restituito alla banca dalla RAGIONE_SOCIALE finanziata RAGIONE_SOCIALE e di cui la banca ha chiesto il pagamento, oltre interessi, sin dalla lettera raccomandata dell’11.5.2011, con cui manifestava la volontà di avvalersi della facoltà di decadenza dal beneficio del termine (in fascicolo di parte depositato dalla banca nel giudizio di primo grado). D’altra parte, come osservato dalla banca appellante principale, gli
appellati, opponenti nel giudizio di primo grado, nel corso di quel giudizio non hanno mai eccepito l’estinzione del mutuo, mediante il pagamento di tutte le rate, ma hanno tentato di paralizzare la pretesa creditoria fatta valere dalla banca, in via monitoria, relativa al contratto di mutuo eccependo la nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa o illiceità della stessa, la nullità e/o inefficacia del medesimo contratto di mutuo per simulazione assoluta o per violazione dell’art. 1853 c.c. Dette eccezioni non sono state esaminate dal primo giudice, che, benché non lo abbia affermato espressamente nella sentenza impugnata, le ha ritenute assorbite dall’accoglimento dell’opposizione e dalla conseguente revoca del decreto ingiuntivo, per aver ritenuto infondata la domanda monitoria della banca sia in relazione al contratto di conto corrente che al contratto di mutuo, sul presupposto (erroneo) che il saldo del conto corrente, come ricalcolato dal CTU, era risultato attivo, nonostante fossero stati contabilizzati sul conto corrente tutti gli importi passivi derivanti dal contratto di finanziamento, sicché non era necessario esaminare le eccezioni di nullità e/o inefficacia relative al contratto di mutuo, per essere, appunto, infondata la pretesa creditoria della banca fondata su detto contratto. Infine, va anche aggiunto che risulta in atti l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB (in fascicolo di parte depositato dalla banca nel giudizio di primo grado), nel quale si attesta che il credito complessivo vantato dalla banca nei confronti di RAGIONE_SOCIALE è di € 192.515,28, comprensivo di interessi alla data del 22.3.2012, e gli odierni appellati, opponenti in primo grado, non hanno mai contestato la conformità di tale estratto conto alle scritture contabili della banca (Cass. civ., 10.5.2024, n. 12818) . . »; ii) «Gli appellati hanno eccepito, nuovamente in appello, la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa o illiceità della causa, la nullità/inefficacia del medesimo contratto di finanziamento per simulazione assoluta e/o per violazione sia del l’art. 1853 c.c. (…) L’eccezione di nullità del contratto di mutuo per mancanza di causa è infondata. In primo luogo, non vi è la prova che il contratto di mutuo concluso in data 20.6.2008 tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia stato stipulato al fine di ripianare esposizioni debitore della RAGIONE_SOCIALE
finanziata nei confronti della banca finanziatrice derivanti dallo stesso conto corrente su cui era accreditata la somma finanziata e tanto per due ordini di ragioni: 1) nella premessa del contratto di mutuo si legge che la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto alla banca la concessione di una linea di credito di € 300.000,00 ‘da destinare a ripristino liquidità aziendale’; non vi è, quindi, nel contratto alcun riferimento al ripianamento di presunti debiti pregressi della finanziata; 2) non è stata contestata dagli odierni appellati la circostanza allegata dalla banca appellante principale, secondo cui alla data dell’accredito dalla somma finanziata, 26.6.2008, l’esposizione debitoria risultante dal contratto di conto corrente n. 12246 era di € 6.686,64, quindi, molto bass a rispetto alla somma finanziata di € 300.000,00; in ogni caso, risulta per tabulas (dagli estratti conto in atti) che alla data del 31.5.2008, di poco precedente alla conclusione del contratto di mutuo in data 20.6.2008, il saldo debitore del contratto di conto corrente su cui era accreditato il finanziamento di € 300.000,00 in data 26.6.2008, aveva un saldo negativo di -€ 10.817,23, e, quindi, effettivamente, il debito della RAGIONE_SOCIALE finanziata era di gran lunga inferiore alla somma oggetto di finanziamen to di € 300.000,00. In secondo luogo, anche ove fosse stato provato che il mutuo era stato contratto al solo scopo di ripianare debiti pregressi della RAGIONE_SOCIALE finanziata nei confronti della medesima banca finanziatrice, e, quindi, anche ove si fosse trattato di un mutuo cd. solutorio, tanto non avrebbe comportato la nullità del contratto per mancanza di causa. . Risulta, del pari, infondata l’eccezione degli appellati di inefficacia ( recte : nullità) del mutuo perché affetto da simulazione assoluta, in quanto non vi sono elementi per ritenere che il contratto di finanziamento concluso il 20.6.2008 fosse solo apparente, perché le parti non avevano voluto concludere nessun negozio di finanziamento, ma solo ripianare, per espressa richiesta della banca, l’esp osizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE finanziata RAGIONE_SOCIALE sul conto corrente su cui veniva accreditata la somma oggetto di finanziamento; né risulta alcuna violazione dell’art. 1853 c.c., e delle regole di compensazione in esso prevista, dalla quale gli appellati fanno dipendere la nullità del mutuo »; iii) « L’appello incidentale è inammissibile e, pertanto, deve essere disatteso . Ed invero, gli appellanti incidentali,
richiamando la premessa ed il contenuto dell’art. 2 del contratto di cessione dei crediti, si sono limitati a reiterare le medesime deduzioni già effettuate nel giudizio di primo grado, nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove riportavano le medesime parti del contratto di cessione dei crediti dell’11.11.2010 riportate nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di appello, ma non hanno contestato, però, il passaggio motivazione della sentenza impugnata, con cui il primo giudice affermava che dalla lettura del contratto di cessione dei crediti dell’11.11.2010 emergeva chiaramente che le parti avevano delimitato l’oggetto della cessione elencando i maniera analitica all’art. 2 i debitori ceduti e che nell’elenco dei n. 76 debitori ceduti non vi era la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che era la banca nei cui confronti era proposta la domanda riconvenzionale), osservando, ancora, che non aveva rilievo il richiamo degli opponenti all’art. 2 del contratto di cessione (articolo richiamato anche nella comparsa di risposta con appello incidentale depositata nel presente grado di giudizio), perché l’art. 2 aveva la RAGIONE_SOCIALE funzione di chiarire che la cessione riguardava, sì, sia i crediti presenti e che i crediti futuri, ma crediti pur sempre riferiti ad uno dei 76 debitori ceduti elencati, tra i quali non vi era la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. (…) » .
Per la cassazione di questa sentenza RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno proposto ricorso affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, Deustche RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
In data 22/25 marzo 2025, il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio ex art. 380bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Con istanza del 5/6 maggio 2025, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME hanno chiesto la decisione del loro ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
« Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -nullità del contratto di finanziamento », per non avere il Collegio di secondo grado
rilevato la nullità / inefficacia del contratto di finanziamento a medio -lungo termine stipulato tra le parti per simulazione assoluta e/o per violazione dell’art. 1853 c od. civ.;
II) «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento », ascrivendosi alla corte distrettuale di non avere rilevato che il saldo del conto corrente n. 12246 non era in passivo, come assunto dalla banca, ma in attivo per € 8.294,17, come rilevato dal c.t.u.
Va rilevato, innanzitutto, che la menzionata proposta ex art. 380bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore:
« 1. Il primo motivo di ricorso si rivela inammissibile.
1.1. Invero, giova premettere che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (invocato dai ricorrenti) -nel testo modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile ratione temporis risultando impugnata una sentenza pronunciata il 4 ottobre 2024 -riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 6127 e 2607 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). Peraltro, Cass., SU, n. 8053 del 2014, interpretando la disposizione suddetta, ha chiarito che la parte ricorrente dovrà indicare -nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale
(emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.
1.2. Fermo quanto precede, la doglianza in esame:
non rispetta puntualmente gli specifici oneri di allegazione appena descritti;
ii) non considera che non è certamente questo giudizio di legittimità la sede per contestare l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 633 cod. proc. civ. in relazione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti degli odierni ricorrenti e da loro successivamente opposto (dovendosi qui solo ricordare, per quanto occorrer possa, che, come sancito da Cass., SU, n. 927 del 2022, ‘ L’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è una ” actio nullitatis ” o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -anche se eventuale -del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo ‘ . In altri termini, come puntualizzato da Cass. n. 40110 del 2021, ‘ l’opposizione di cui all’art. 645 c.p.c. non è un’impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c. ‘ );
iii) parimenti non considera che la corte partenopea ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale degli odierni ricorrenti (in larga parte corrispondente alla censura qui in esame) perché carente di specifiche censure contro l’effettiva ratio decidendi complessiva del tribunale. Così opinando, quindi, quella corte ha ritenuto sostanzialmente violato l’art. 342 cod. proc. civ. Questa ratio decidendi non è stata impugnata, dovendosi ritenere, pertanto, in sostanziale coerenza con quanto già rimarcato da Cass. n. 24550 del 2023, che, nel giudizio di cassazione, la censura che, a fronte della inammissibilità del corrispondente motivo di gravame, attinga direttamente l’apprezzamento di merito operato dal giudice d’appello, senza
censurare l’ error in procedendo in cui questi è incorso, così da rimuovere la ragione in rito impediente la valutazione nel merito delle censure mosse con l’atto di appello, determina l’inammissibilità del motivo di ricorso, derivando da tale omissione il passaggio in giudicato della inammissibilità del motivo di gravame ed il conseguente venir meno dell’interesse della parte a far valere, in sede di legittimità, l’erroneità della ulteriore statuizione di merito, sul medesimo punto, della decisione impugnata;
iv) non si avvede che la corte partenopea si è espressamente occupata del finanziamento di cui si discute, esaustivamente motivandone le ragioni per cui ne ha escluso qualsivoglia nullità e/o inefficacia, altresì negandone il carattere simulato;
v) è smentita comunque dalla recentissima decisione resa da Cass., SU, 5 marzo 2025, n. 5841, la quale pronunciandosi sulla questione -oggetto di soluzioni non uniformi nella giurisprudenza di questa Corte -concernente il ‘ se il cd. mutuo solutorio -vale a dire, secondo un minimale approccio definitorio che può dirsi comunemente accettato, il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi -possa, oppure no, effettivamente considerarsi un vero e proprio contratto di mutuo o se vada piuttosto diversamente qualificato e, nel primo caso, se possa anche considerarsi valido ‘ , hanno stabilito che ‘ Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (cd. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo ‘. In questa sede, dunque, è sufficiente, giusta l’art. 118 disp.
att. cod. proc. civ., il rinvio alla motivazione di tale pronuncia qui interamente condivisa.
Altrettanto inammissibile si rivela il secondo motivo di ricorso, pure formulato con esclusivo riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
2.1. In proposito, oltre a doversi intendere qui ribadite le considerazioni, di carattere generale, già esposte nei precedenti §§ 1.1. e 1.2., sub i), iii), iv) e v), basta rimarcare che:
in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito (nella specie la invocata consulenza tecnica di ufficio) qualora la parte ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023);
ii) l’odierna censura, benché formulata con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., in realtà si rivela sostanzialmente volta ad ottenere un riesame di accertamenti fattuali compiuti dalla corte di merito, così dimenticando, tuttavia, da un lato, che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166 del 2025); dall’altro, che,
come puntualizzato da Cass. n. 7612 del 2022 (cfr. in motivazione), ‘ Il compito di questa Corte, , non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.) ‘ » .
Il Collegio reputa affatto condivisibile tali conclusioni, che, pertanto, ribadisce interamente, facendole proprie, altresì rimarcando che i ricorrenti, dopo aver chiesto la decisione del proprio ricorso ex art. 380bis cod. proc. civ, nemmeno hanno ritenuto di dover depositare una memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ. per confutare quelle conclusioni.
In definitiva , quindi, l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla sola costituitasi controricorrente.
4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta ex art. 380bis , comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal
menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) -che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente ( cfr . Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva ‘tenuta’ del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale ( cfr ., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), i ricorrenti suddetti, vanno condannati, in solido tra loro, nei confronti della costituitasi controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 7.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
4.2. Deve darsi atto, infine, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME e li condanna al pagamento, in solido tra loro, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida, in favore della controricorrente costituitasi, in € 7.000,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Condanna i medesimi ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 7.000,00 in favore della costituitasi controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME, in solido tra loro, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 21 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME