Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3552 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3552 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28762 R.G. anno 2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 776/2020, depositata il 30 novembre 2020 della Corte di appello di Reggio Calabria.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Con citazione notificata il 4 marzo 2004 NOME COGNOME ha
convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deducendo che la banca aveva provveduto ad addebitare sul conto corrente da lui intrattenuto interessi ultralegali ed anatocistici che non potevano essere contabilizzati; ha rilevato che la stessa convenuta aveva preteso la stipula di un contratto di mutuo la cui provvista doveva essere impiegata per il ripianamento del saldo passivo del conto corrente sopra richiamato e ha affermato di aver diritto alla rideterminazione del rapporto di dare e avere con la banca, oltre che al risarcimento dei danni sofferti in dipendenza della condotta tenuta dall’istituto di credito. Ha domandato: di ordinare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il rendimento del conto con riguardo ai rapporti di conto corrente e di mutuo; di accertare l’inefficacia -e in seguito, in corso di causa, la nullità -del contratto di mutuo; di rideterminare la somma da lui effettivamente dovuta con condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, con interessi e rivalutazione; di condannare la convenuta al risarcimento dei danni.
La banca si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle domande attrici.
Il Tribunale di Reggio Calabria, a seguito della nomina di un consulente tecnico e della rappresentazione, da parte di questo, d ell’impossibilità di eseguire l’incarico, ha pronunciato sentenza con cui ha disatteso le domande attrici.
-In sede di gravame la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente accolto l’ impugnazione proposta da NOME COGNOME: per l ‘effetto , ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo e, previa declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, ha condannato la banca alla restituzione all’appellante della somma di euro 14.462,00, oltre interessi.
-La sentenza della Corte reggina è impugnata per cassazione da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso si snoda in sei motivi ed è resistito, con controricorso, da NOME COGNOME, il quale ha depositato
memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono titolati come segue.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art 112 c.p.c. per contrasto tra il chiesto e il pronunciato.
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. per inesistenza di causa di nullità e indebite equiparazione dell ‘ asserita inefficacia contrattuale alla invalidità o nullità del contratto.
Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. per omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
Quarto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per indebita acquisizione di mezzi di prova in appello e indebita acquisizione di mezzi istruttori di altro processo.
Quinto motivo: nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e pronuncia di un provvedimento inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale e del diritto riconosciuto.
Sesto motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. per indebita declaratoria di nullità del contratto di mutuo destinato al ripristino della liquidità.
─ Il primo motivo è infondato.
La ricorrente si duole che, a fronte della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, ne sia stata dichiarata la nullità.
In realtà, si legge nella sentenza impugnata che fin dall’udienza del 2 dicembre 2004, avanti al Giudice di primo grado, la parte attrice aveva proposto domanda di accertamento di nullità dei contratti conclusi con la banca; col terzo motivo di gravame l’ odierno controricorrente aveva poi insistito affinché fosse dichiarata la nullità o l’inefficacia del contratto di mutuo sul presupposto che egli era stato costretto a sottoscrivere un contratto di finanziamento a fronte di una
posizione debitoria inesistente.
Il denunciato vizio di ultrapetizione, dunque, non si ravvisa.
-Il secondo, il terzo e il quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
La ricorrente, al di là della diversificata titolazione dei mezzi di censura, lamenta, in sintesi, che la Corte di merito non abbia spiegato le ragioni per le quali il contratto di mutuo concluso risulterebbe essere nullo.
Nella sentenza impugnata si dà atto del collegamento esistente tra il contratto di conto corrente, su cui erano stati contabilizzati interessi anatocistici non dovuti (e perciò recante un saldo attivo, diverso da quello risultante dagli estratti conto bancari), e il contratto di mutuo; si rileva, poi, che, sulla scorta della consulenza tecnica esperita in altro giudizio, dovevano «ritenersi accertati sia il credito vantato nei confronti dell’istituto di credito (pari ad euro 14.462,00, oltre interessi convenzionali), che la nullità del contratto di mutuo».
Tale motivazione non lascia comprendere il fondamento della decisione assunta con riguardo alla divisata nullità ed è da considerarsi meramente apparente. Ciò che difetta è l’individuazione dell’elemento che la Corte di appello ha inteso valorizzare per dar ragione della patologia negoziale riscontrata: al punto che non riesce nemmeno a intendersi se il contratto di mutuo sia stato ritenuto affetto da una definitiva deficienza strutturale, avendo riguardo a taluno dei requisiti previsti dall’art. 1325 c.c., o sia da considerarsi oggetto di una valutazione negativa per una sua qualche dannosità sociale in termini di illiceità (della causa, del motivo, o dell’oggetto), o sia stato infine ritenuto contrario a una imprecisata norma imperativa. Vero è che nella sentenza impugnata si richiama una pronuncia del Tribunale di Reggio Calabria nella quale si è ritenuto che il contratto di mutuo di cui qui si discorre sarebbe affetto da una illegittimità «derivata», stante il collegamento negoziale di esso con quello di conto corrente. Ma il
richiamo non vale a rendere intellegibile il percorso motivazionale: infatti, il collegamento negoziale, al fine di assumere rilievo sul piano causale, tanto da imporre la considerazione unitaria della fattispecie, esige non solo la presenza del requisito oggettivo costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, ma anche quella del requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, insieme all’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici (Cass. 25 maggio 2023, n. 14561; cfr. pure: Cass. 17 maggio 2010, n. 11974; Cass. 16 marzo 2006, n. 5851); ebbene, con riguardo a un ipotetico collegamento negoziale dei due contratti nulla è esplicitato nella sentenza impugnata, sicché è finanche dubbio che la Corte territoriale abbia inteso affermare che la nullità dichiarata dipendesse dalla nullità (parziale) del contratto di conto corrente.
Va qui ricordato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019, n. 13977).
Nella propria memoria il controricorrente fa menzione di una sentenza con cui la Corte di appello di Reggio Calabria avrebbe dichiarato la nullità del mutuo oggetto del presente giudizio per mancanza di causa concreta, risultando esso finalizzato a ripianare un passivo inesistente ed apparente, derivante da «debiti illegittimi» per
anatocismo; la deduzione non è tuttavia concludente, in assenza di prova del passaggio in giudicato di tale pronuncia.
4. -Il quarto motivo, che investe la decisione impugnata nella parte in cui ha conferito rilievo, ai fini della prova del rapporto di dare e avere relativo al conto corrente, alla consulenza tecnica svolta in altro giudizio tra i medesimi contendenti, è inammissibile.
La banca ricorrente ha basato la censura sul portato precettivo degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Come è noto, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è poi ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass.9 giugno 2021, n. 16016; cfr. pure Cass. 14 aprile 2025, n. 9731).
D’altro canto, l a ricorrente si duole che la causa sia stata decisa sulla scorta di evidenze acquisite in altro giudizio: ma, per giurisprudenza ampiamente consolidata, il giudice di merito ben può utilizzare per la formazione del proprio convincimento prove raccolte in un processo tra le stesse o tra altre parti (per tutte: Cass. 14 maggio
2013, n. 11555; Cass. 3 novembre 2011, n. 31312).
5. -Il sesto mezzo, che investe il tema della legittimità del c.d. mutuo solutorio, è inammissibile.
La questione, peraltro di recente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 5 marzo 2025, n. 5841), è estranea alla decisione della Corte di appello, onde non può essere oggetto di un motivo di ricorso per cassazione. Resta fermo che la statuizione di inammissibilità non preclude all’odierna ricorrente di far valere gli argomenti spesi nella presente sede avanti al Giudice del rinvio, il quale dovrà nuovamente pronunciarsi sulla dedotta nullità del mutuo oggetto di lite.
6. -La sentenza è dunque cassata in accoglimento dei motivi secondo, terzo e quinto. La causa va rinviata alla Corte di appello di Reggio Calabria, che giudicherà in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo, il terzo e il quinto motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibili il quarto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria, che giudicherà in diversa composizione, anche con riguardo alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile, in data 21 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME