Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2278 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2278 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23530/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -ricorrente- contro
Banca Nazionale Del Lavoro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 286/2021 depositata il 08/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME, titolare dell’omonima RAGIONE_SOCIALE, il fratello NOME, la moglie NOME COGNOME e la madre NOME hanno proposto opposizione all’esecuzione immobiliare promossa dalla BNL spa a seguito del mancato pagamento di alcune rate del mutuo fondiario concesso a NOME, NOME COGNOME e NOME per € 480.000,00 con atto notarile del 19.11.2010
garantito da ipoteca iscritta sui beni immobili dei mutuatari e da fideiussione di NOME COGNOME.
A sostegno dell’opposizione gli attori hanno dedotto:
che il mutuo fondiario era stato erogato, su sollecitazione della BNL spa, per ripianare l’esposizione debitoria di NOME, titolare del conto corrente n. 740;
che detta esposizione trovava la sua genesi in un errore commesso da NOME COGNOME allorquando, nell’effettuare in data 14.10.2010 un bonifico bancario on line in favore di un fornitore di medicinali, aveva digitato l’importo di € 453.740,00 in luogo di quello dovuto per tre cambiali (€ 45.374,00), senza che il sistema operativo della banca avesse segnalato l’anomalia dell’operazione extra fido;
che il NOME era stato contattato dalla banca il pomeriggio del giorno successivo e che solo in quell’occasione aveva appreso dell’errore commesso, che inutili erano stati i tentativi messi in atto anche da BNL per ottenere lo storno del bonifico bancario e che, erogato il mutuo, la RAGIONE_SOCIALE aveva revocato il fido a suo tempo concesso.
Gli attori hanno eccepito la nullità del contratto di mutuo per violazione dei principi di buona fede, correttezza e diligenza sanciti dall’art. 1176 c.c. perché, a fronte di un’operazione anomala, la banca aveva autorizzato il pagamento del bonifico senza prima assumere le necessarie informazioni dal cliente; la nullità del contratto ex artt. 1418 e 1419 cc per frode alla legge e per simulazione assoluta poiché finalizzato all’estinzione di una pregressa esposizione debitoria; la nullità del mutuo per nullità del contratto di conto corrente derivante dall’applicazione d’interessi anatocistici.
A seguito dell’introduzione del giudizio di merito, il Tribunale di Catanzaro, rigettate le richieste istruttorie, con sentenza del 31.1.2018 ha respinto l’opposizione all’esecuzione e ha compensato le spese di lite tra le parti costituite.
Interposto appello da parte di NOME NOME, COGNOME NOME e NOME NOME, la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione, rilevando che l’eventuale violazione di norme di comportamento da parte della Banca (pretesa scorrettezza e violazione della buona fede relativamente all’operazione extra fido) poteva comportare esclusivamente una responsabilità precontrattuale o contrattuale e il risarcimento danni, ma non la nullità del contratto di mutuo.
La Corte d’Appello ha altresì respinto le ulteriori contestazioni degli appellanti (nullità del mutuo fondiario perché privo di causa concreta, in quanto i mutuatari non erano debitori della banca mutuante; che le somme non erano mai entrate nella loro disponibilità e che la banca mutuante aveva ottenuto la sostituzione di un debito non garantito con un nuovo debito garantito da ipoteca), osservando che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo (per cui il mutuo fondiario erogato per ripianare una pregressa esposizione debitoria era lecito), che nell’atto notarile di erogazione del mutuo era contenuta la quietanza di pagamento e che comunque la traditio rei si verifica sia con la consegna materiale della somma, sia con l’accredito in c/c, sia pure avente saldo passivo, e che la stipulazione di un mutuo per ripianare una situazione debitoria altrui è ammessa dall’ordinamento, che prevede la stipulazione di contratti a favore di terzi.
Ha inoltre ritenuto che la stipulazione del mutuo sia stata reale, non simulata, deducendo dalle difese degli attori e dai capitoli di prova dedotti che essi non hanno mai negato di aver stipulato il mutuo per aiutare il congiunto a ripianare l’esposizione debitoria e rilevando che essi non hanno mai prospettato vizi del consenso.
Infine, ha escluso che la nullità del mutuo potesse derivare dalla nullità della clausola anatocistica del contratto di conto corrente.
Con ricorso notificato l’8/9/2021 il sig. NOME ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro proponendo un unico motivo di ricorso.
Banca Nazionale del Lavoro RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo Motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1176, 1343 e 1418 c.c.’.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché, nonostante abbia accertato che effettivamente il comportamento tenuto dal funzionario di banca ha concretizzato una violazione delle norme di cui agli artt. 1175 e 1176 c.c., fonte di responsabilità e risarcimento, non ha poi dichiarato la conseguente nullità del contratto di mutuo.
Sostiene inoltre che la Corte d’Appello non avrebbe dovuto seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la violazione di norme di comportamento può comportare solo responsabilità risarcitoria, perché nel presente caso non si tratta in realtà della violazione di norme comportamentali, ma di atto illecito, per cui il consenso è viziato per errore (i mutuatari non avrebbero mai sottoscritto il contratto se fossero stati correttamente informati dalla Banca sull’operazione da essi effettuata).
Ribadisce la violazione della buona fede contrattuale e afferma la violazione della norma di cui all’art 124 bis TUB.
Sostiene anche la simulazione del contratto di mutuo, considerato che i mutuatari non erano i diretti debitori della Banca.
Nella parte iniziale del ricorso il ricorrente afferma altresì che la decisione impugnata è fondata sull’erroneo presupposto che, essendo legittimo l’utilizzo dello schema del mutuo fondiario per ripianare debiti pregressi, a nulla vale che la causa concreta del contratto di mutuo sia riconducibile al ripianamento di un debito originato da un inadempimento
contrattuale posto in essere dalla Banca e, al contrario, ribadisce che la causa del contratto di mutuo è illecita- e dunque il contratto è nulloperché è diretta a garantire il ripianamento suddetto.
Il motivo è inammissibile e altresì infondato.
1.1) In primo luogo si osserva che il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c., perché confuso e mancante di chiarezza.
Inoltre, sono inammissibilmente prospettate questioni nuove, mai sollevate nei precedenti gradi di giudizio, come la violazione dell’art. 124 bis TUB e l’esistenza di vizi del consenso.
1.2) Il motivo è poi infondato, considerato che, come correttamente rilevato dalla Corte d’Appello, l’eventuale violazione da parte della Banca degli obblighi comportamentali (tra cui quelli informativi) verso i clienti può semmai costituire fonte di responsabilità contrattuale, ma non può riverberare i suoi effetti sulla causa del contratto di mutuo, determinandone la nullità.
In tal senso la giurisprudenza di questa Corte: ‘ In tema di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile, ove non altrimenti stabilito dalla legge, di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità (Cass. civ., sez. III, 31/5/2021 n. 15099, in tema di intermediazione finanziaria, sulla scia delle note decisioni delle SU della Cassazione n. 26724 e n. 2625 del 2007).
1.3) Si osserva, inoltre, che il motivo è inammissibile laddove si sostiene la simulazione del contratto di mutuo, considerato che la Corte d’Appello ha già accertato che si tratta di un mutuo vero e reale e tale accertamento di fatto è insindacabile in sede di legittimità.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione o fasa applicazione di norme di diritto in reazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 38 e 39 del testo unico bancario e articolo 1813 c.c.’.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata perché non ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo ai sensi dell’art. 1418 c.c. per violazione di norme imperative (art. 38 e ss. TUB), in quanto non vi è stata la datio del denaro in favore dei mutuatari.
E sottolinea che il finanziamento della banca destinato ad estinguere una pregressa esposizione debitoria non ha i requisiti sufficienti per essere qualificato mutuo.
Il motivo è infondato.
2.1) In primo luogo la Corte d’Appello ha già ritenuto provata la consegna delle somme erogate a titolo di mutuo, sulla base della quetanza di pagamento contenuta nell’atto notarile di erogazione del mutuo, e tale accertamento di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.
Si osserva poi, in ogni caso, che è ormai pienamente riconosciuta la validità del mutuo solutorio: ‘ Il cosiddetto mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, è da intendersi perfettamente concluso con l’accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l’effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile ‘ (Cass. civ., sez. I, 9/10/2025, n. 27077; in tal senso a partire dalla decisione delle Sezioni Unite: Cass. civ., sez. un., 5/03/2025, n. 584).
2.2) Nella memoria 10/1/2026 il ricorrente ha aggiunto la contestazione (già esposta nell’atto di appello) avente ad oggetto la nullità
del contratto di mutuo derivata dalla nullità del contratto di conto corrente per illegittimità dell’anatocismo.
La contestazione è inammissibile, essendo stata riproposta, tardivamente, solo nella memoria suddetta.
In ogni caso è anche infondata, non potendo comunque l’eventuale invalidità della clausola anatocistica, risolvendosi al massimo in una nullità parziale del contratto di conto corrente, comportare la nullità del contratto di mutuo, come già osservato dalla Corte d’Appello.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 9.000, oltre a €. 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 21/1/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME