Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3123 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3123 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22060/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1595/2023 depositata il 19/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 19/12/2018 dal Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALEiacontenente l’ingiunzione di pagare alla RAGIONE_SOCIALE la somma d €. 155.363,38, oltre interessi -, affermando l’inesigibilità del credito per
nullità del contratto di mutuo ipotecario stipulato il 5/7/2013 per difetto di causa.
In particolare, l’opponente riferiva che era esistito un precedente mutuo ipotecario stipulato il 24/4/2006 tra la RAGIONE_SOCIALE di Cavola RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE– poi RAGIONE_SOCIALEbanca- e la RAGIONE_SOCIALE, che il secondo mutuo, del 5/7/2013, era stato stipulato al fine di frammentare le passività in due distinti mutui intestati al COGNOME e al COGNOME, al fine di ottenere, oltre all’ipoteca sugli immobili intestati alla RAGIONE_SOCIALE, anche garanzie personali da costoro e di estinguere il debito derivante dalle rate residue del primo mutuo acceso a nome della RAGIONE_SOCIALE e dello scoperto del c/c acceso a nome della RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALEia, con sentenza del 16/9/2020, ha respinto l’opposizione, rilevando che l’art. 1 del contratto di mutuo 5/7/2013 indicava che la somma era concessa ‘per esigenze di liquidità’, che la causa del negozio di mutuo non veniva meno qualora lo stesso fosse stipulato allo scopo di estinguere uno o più debiti preesistenti scaduti- dal momento che la funzione di ripianare una pregressa esposizione debitoria non comportava illiceità della causa e non lo trasformava in un mutuo di scopo (che aggiunge all’obbligo di restituzione della somma, l’obbligo di adempiere ad una specifica finalità)- e che le somme erano effettivamente consegnate al mutuatario, mediante accredito della somma sul c/c e che non era prevista altra garanzia se non un’ulteriore ipoteca volontaria sugli immobili della RAGIONE_SOCIALE.
Interposto appello da parte del COGNOME COGNOME, la Corte d’Appello di Bologna lo ha respinto per le medesime ragioni già esposte dal Tribunale, specificando che il mutuo stipulato per ripianare un precedente debito non è nullo, non essendo contrario né a norme di legge, né all’ordine pubblico, considerato che la semplice enunciazione della destinazione che il mutuatario intende dare alla somma erogata non implica
automaticamente che la fattispecie sia equiparabile a quella del mutuo di scopo (per cui la deviazione dell’atto dallo scopo cui l’attribuzione delle somme era stata preordinata ne determina la nullità) e che l’accredito in c/c delle somme erogate è sufficiente a integrare la datio rei giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Con ricorso del 30/10/2023 il COGNOME COGNOME ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, proponendo due motivi di ricorso.
RAGIONE_SOCIALEbanca resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell’art. 1813 c.c. e ss. 2697 c.c.’.
Secondo motivo di impugnazione : ‘Violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 cpc dell’art. 1418 c.c. -1325 c.c.’.
Il ricorrente sostiene l’erronea interpretazione e applicazione dell’art. 1813 c.c., affermando che il mutuo in questione non comportava il conseguimento della disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario, considerato anche che non vi era stato alcun accredito a suo favore, ma solo sul c/c intestato alla RAGIONE_SOCIALE, senza che vi fosse stato alcun accordo o autorizzazione da parte sua per l’erogazione della somma a favore di un soggetto terzo.
Ha sostenuto altresì che il contratto di mutuo in esame non è valido perché privo dei propri elementi essenziali (il finanziamento non era stato fatto a favore del mutuatario).
La controricorrente RAGIONE_SOCIALEbanca ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della domanda subordinata del ricorrente di ottenere la
restituzione delle somme pagate, per carenza di legittimazione passiva di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per avvenuta cessione del credito.
Ha altresì eccepito che il ricorso si risolve in una censura afferente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, censura inammissibile perché si era realizzata l’ipotesi della ‘ doppia conforme ‘, cioè le decisioni di primo e secondo grado erano conformi.
Ha contestato poi nel merito il ricorso avversario.
Il Consigliere delegato ha formulato Proposta di Definizione Anticipata in data 23/2/2024.
Con istanza ex art. 380 bis, 2 comma c.p.c. depositata in data 05.04.2024 il ricorrente COGNOME NOME, adducendo la persistenza di un generico interesse alla trattazione e decisione del procedimento, ha chiesto la decisione del ricorso.
Con ordinanza interlocutoria emessa in Camera di Consiglio dalla Prima Sezione Civile, in data 08/01/2025, pubblicata in data 15/02/2025 la Corte, rilevato che ‘ i motivi censurati dal ricorrente delineano doglianze sul c.d. mutuo solutorio e devono essere trattati preliminarmente. La questione se l’accredito delle somme su un conto corrente, utilizzato immediatamente per l’estinzione di un debito preesistente del mutuatario soddisfi il requisito della datio rei necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo è stata devoluta alle Sezioni Unite di questa Corte (v. Cass., n. 18903/2024) ‘, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.
Con comunicazione notificata ai difensori delle parti in data 02/12/2025 la Corte ha fissato udienza in Camera di Consiglio non partecipata, per il giorno 11 febbraio 2026.
Riguardo al proposto ricorso, come sopra detto, è stata formulata la seguente proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’articolo 380bis cod. proc. civ.:
‘ – il due motivi in cui si articola il ricorso sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360 -bis, comma 1, n. 1, c.p.c., perché contrastano senza idonei argomenti con i principî di diritto enunciati costantemente da questa Corte, secondo cui la destinazione all’estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo non determina la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo (Cass. n. 25842/2021, in motiv.; Cass. n. 724/2021; Cass. n. 37654/2021; nonché cfr. Cass. n. 2677/2023; Cass. n. 3298/2022; Cass. n. 9838/2021; Cass. n. 1517/2021; Cass. n. 15929/2018; Cass. n. 26699/2017; Cass. n. 25783/2015), dato che il cosiddetto ‘mutuo solutorio’, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo -in quanto non contrario né alla legge, né all’ordine pubblico e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale ‘pactum de non petendo’ in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la ‘datio rei’ giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l’estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. n. 23149/2022): la sentenza impugnata, con ampia motivazione che si attiene in pieno a tali principî, non merita dunque censura, avendo altresì interpretato il contratto di mutuo in esame ed accertato la vicenda di fatto operando un’indagine in concreto, mai sindacabile in sede di legittimità;
propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.’.
la proposta è stata ritualmente comunicata alle parti e, come su detto, la parte ricorrente ha chiesto la decisione.
La controcorrente ha depositato due memorie.
All’esito dell’odierna trattazione in camera di consiglio il collegio reputa di dover definire il giudizio in conformità alla riportata proposta.
Si osserva, infatti, che i principî di diritto enunciati costantemente da questa Corte, secondo cui la destinazione all’estinzione di pregresse passività della somma erogata a titolo di mutuo non determina la nullità per difetto di causa del contratto di mutuo, sono stati confermati dalla sentenza delle Sezioni Unite civili di questa Corte n. 5841 del 5/3/2025: ‘ È valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall’art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo “solutorio”, il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, e non rileva in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale ‘.
La giurisprudenza successiva ha mantenuto questo indirizzo. Per es.: Cass. civ. sez. I, 11/11/2025, n. 29790: ‘ La previsione nel mutuo ordinario della destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti non determina una modifica del tipo contrattuale, costituendo semplice esteriorizzazione dei motivi; per cui l’utilizzo delle somme da parte del mutuatario è inidoneo tanto ad inficiare la validità della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale ‘; Cass. civ., sez. I, 9/10/2025, n. 27077: ‘ Il mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, ben lungi dal rappresentare una figura contrattuale atipica, è da intendersi regolarmente concluso con l’accredito delle somme sul conto corrente in quanto ciò determina l’effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario; ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che
sorregge un atto ulteriore e autonomo, dipendente dal primo che lo ha reso possibile ‘.
Né rileva la contestazione del ricorrente, secondo la quale il medesimo non sarebbe stato destinatario dell’erogazione della somma mutuata, perché accreditata non sul c/c del COGNOME COGNOME, ma su quello della società RAGIONE_SOCIALE, per estinguere un mutuo di quest’ultima.
Si osserva, infatti, che tale contestazione va intesa, e riqualificata, come contestazione di vizio motivazionale per omesso esame, da parte del giudice impugnato, della circostanza fattuale relativa alla concreta erogazione della somma a soggetto terzo.
Ma, sotto tale profilo, il motivo è inammissibile alla luce della conforme valutazione dei giudici di primo e secondo grado (c.d. ‘doppia con forme’), ex art. 348 ter, co. 5, c.p.c.. (in disparte l’assenza di specificazione se la circostanza abbia costituito motivo di appello).
6) Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Poiché il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata si applica a mente dell’articolo 380bis, comma 3, cod. proc. civ. l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. con conseguente condanna della parte soccombente al pagamento: a) di una somma equitativamente determinata in favore della controparte; b) di un’ulteriore somma di denaro stabilita nel rispetto dei limiti di legge in favore della cassa delle ammende, somme che si liquidano come da dispositivo.
Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi dell’articolo 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in
euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché dell’ulteriore somma di euro 6000,00, a norma dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ.; condanna, inoltre, parte ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 2.500,00 Euro, a norma dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi del dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11/2/2025 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.
Il Presidente NOME COGNOME