Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 170 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 170 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/01/2026
sul ricorso 7810/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME
– intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA n. 318/2022 depositata il 28/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
1. RAGIONE_SOCIALE ricorre contro l’epigrafata sentenza della Corte di appello di L’Aquila che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione proposta da NOME COGNOME al decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto di pagare l’importo di Euro 101.166,36 in favore della Banca della Campania (poi incorporata in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), quale fideiussore dell’obbligazione rinveniente da un mutuo chirografario stipulato il 15.9.2011 per l’importo di 155.000,00 tra la società debitrice e la banca e destinato per volontà delle parti esclusivamente a ripianare l’esposizione debitoria della prima verso la seconda.
La Corte di appello ha accolto il gravame proposto ritenendo a) che l’operazione negoziale del 15.9.2011 con cui era stata erogata a titolo di mutuo chirografario la somma di 155.000,00, previa dichiarazione della mutuataria dell’esclusiva destinazione della somma all’estinzione dell’esposizione debitoria pari ad Euro 131.165,66, fosse in effetti, scindibile in due diversi negozi, da qualificarsi: per la parte destinata a estinguere l’esposizione debitoria, una mera “operazione contabile” di ripianamento di debito a mezzo dell’accreditamento della somma concordata, ovvero una semplice modifica dell’obbligazione originaria, qualificabile come pactum de non petendo ad tempus che modificava, quindi, solo il termine dell’adempimento senza alcuna novazione dell’originaria obbligazione del correntista; per la erogazione della differenza tra la somma accreditata e la pregressa esposizione debitoria – pari ad Euro 23.834,34, un effettivo mutuo chirografario; b) che, pertanto, l’obbligazione garantita dalla COGNOME con la fideiussione specifica doveva intendersi – fino a concorrenza dell’importo dell’esposizione debitoria pari a 131.165,66 Euro – quella riveniente dal rapporto di conto corrente intercorso tra la debitrice principale e la banca e solo accessoriamente modificata ma non novata dal negozio del 15.9.2011; per la differenza tra la pregressa esposizione debitoria e
la somma accreditata (ovvero per Euro 23.834,34) doveva intendersi, invece, quella relativa alla restituzione di tale accredito, essendo per questa parte il contratto del 15 settembre 2011 effettivamente qualificabile come mutuo; c) che quanto alla somma effettivamente mutuata (pari ad Euro 23.834,34) era stato provato dalla COGNOME l’integrale pagamento in ragione delle rate già versate all’atto del ricorso monitorio che già superavano detto importo; d) che quanto all’altra obbligazione garantita era in facoltà della COGNOME opporre «le eccezioni volte a far valere l’inesistenza del rapporto garantito…, quelle tese a sostenere che il contratto base è nullo per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa sicché attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta…; dunque in relazione a detta obbligazione poteva far valere l’eccezione di nullità della clausola anatocistica accedente al contratto di conto corrente quale eccezione relativa alla “nullità del contratto – base per violazioni di norme imperative»; d) considerato, quindi, che l’eccezione di nullità dell’addebito in conto corrente di somme a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi era stata tempestiva ed era fondata (invero il contratto prevedeva la capitalizzazione trimestrale di interessi a debito e quella annuale degli interessi a credito) e, tuttavia, era impossibile determinare con certezza il saldo corretto del conto per “la mancata produzione degli estratti conto dell’intero periodo intercorso tra l’accensione del rapporto di conto corrente e la data della sottoscrizione di contratto di garanzia, a quello – e non al mutuo – riferito”, doveva concludersi che la creditrice opposta non aveva fornito la prova “della sussistenza e dell’entità di un proprio credito verso la debitrice principale nel momento in cui l’appellante prestò la garanzia autonoma”; e) conclusivamente, ed avendo riguardo ai contratti-base della garanzia autonoma andava rilevato che la «nullità del contratto di conto corrente… per violazione di norma imperativa e l’estinzione per
pagamento precedente al deposito del ricorso monitorio del debito relativo al contratto nella parte qualificabile come mutuo» costituivano «eccezioni che la garante è legittimata a opporre, e che, in quanto fondate, comportano l’inoperatività della garanzia per insussistenza dell’obbligazione garantita».
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soccombente affidandosi ad un solo motivo. La COGNOME è rimasta intimata. La ricorrente ha depositato memoria.
Chiamata inizialmente in trattazione all’adunanza del 8.1.2025 con ordinanza interlocutoria 7810/2025, la causa era rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle SS.UU. in materia di mutuo solutorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. L’unico motivo di ricorso -con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1813 cod. civ. e dell’art. 117 T.U.B. per aver il decidente errato nell’escludere che il contratto di mutuo potesse essere impiegato per ripianare un debito preesistente e che in ragione di tale scopo dovesse essere ritenuto non un mutuo bensì una semplice modifica dell’obbligazione originaria conseguente ad un pactum de non petendo ad tempus , sebbene la realità del negozio possa ritenersi integrata, come avvenuto nella specie, anche attraverso il conseguimento della mera disponibilità giuridica della somma da parte del mutuatario -è fondato e merita adesione posto che la liceità del mutuo solutorio è stata oggetto del recente pronunciamento delle SS.UU. 5841/2025, che ne hanno riconosciuto la validità sulla considerazione che esso si perfeziona nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l’accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare
pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale.
La sentenza non si allinea al mutato quadro di giudizio e va dunque debitamente cassata.
Il ricorso va dunque accolto e la causa, cassata perciò la sentenza impugnata, va rimessa al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza nei limiti de l motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’appello di L’Aquila che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 30 settembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME