Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3116 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3116 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
Oggetto: mutuo fondiario
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22731/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , e COGNOME NOME, rappresentati e difesi da ll’ AVV_NOTAIO, nonché quanto al solo COGNOME , anche dall’AVV_NOTAIO – ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese da ll’ AVV_NOTAIO
contro
ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE
-intimato –
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze n. 1327/2021, depositata il 30 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025
dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE liquidazione e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Firenze, depositata il 30 giugno 2021, che, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza del locale Tribunale, ha respinto le loro domande di accertamento: RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto di mutuo fondiario concluso dalla società con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE p.a. per il superamento del limite di finanziabili tà di cui all’art. 38 t.u.b. e per simulazione in quanto destinato alla RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEe clausole di tale contratto aventi a oggetto le penali e le spese applicate sul conto corrente di appoggio del mutuo e sul contratto di mutuo stesso e, per violazione del divieto di anatocismo, la capitalizzazione periodica degli interessi; RAGIONE_SOCIALEa violazione del principio di trasparenza e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1375 cod. cv. rispetto alla clausola avente a oggetto il tasso di interessi convenzionali, nonché RAGIONE_SOCIALE‘illegittima segnalazione RAGIONE_SOCIALEa società presso la Centrale dei Rischi;
la Corte di appello, dopo aver dato atto che la banca convenuta aveva chiamato in giudizio per manleva la RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, ha riferito che il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità del contratto di mutuo fondiario per applicazione di interessi usurari e superamento del limite di finanziabilità, con conseguente revoca RAGIONE_SOCIALEa iscrizione ipotecaria sui beni RAGIONE_SOCIALEa mutuataria, e condannato la banca alla restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 48.300,00 e al risarcimento dei danni, liquidati in euro 1.2000.000,00, somma interamente compensata con la sorte capitale del mutuo;
ha, quindi, accolto l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, cessionaria del credito derivante dal contratto di mutuo fondiario, e RAGIONE_SOCIALEa UBI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE, quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE
p.a., costituitasi in primo grado sia in proprio, quale avente causa RAGIONE_SOCIALEa banca mutuante ex art. 43, d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sia quale servicer incaricato dalla RAGIONE_SOCIALE ex artt. 46 e 47 del medesimo d.lgs. n. 180;
ha, in particolare, osservato che il tasso contrattuale era inferiore al tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura e che il contratto di mutuo fondiario, da ritenersi nullo per superamento del limite di finanziamento, doveva riqualificarsi quale un mutuo ipotecario comune e ciò determinava il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande attoree;
il ricorso è affidato a due motivi;
resistono con unico controricorso la RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
la RAGIONE_SOCIALE non spiega alcuna difesa;
parte controricorrente deposita memoria ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 112, 324 e 346 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. per aver la sentenza impugnata riqualificato il contratto di mutuo fondiario, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, senza che fosse stata proposta alcuna impugnazione, così violando il giudicato interno formatosi sul punto;
il motivo è inammissibile;
il giudice d ‘ appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il petitum e la causa petendi ed eserciti tale poteredovere nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica (cfr. Cass. 22 ottobre 2025, n. 28083; Cass. 15 maggio 2019, n. 12875; Cass. 20 maggio 2012, n. 10617);
tale potere di riqualificazione del contratto non può, inoltre, essere
esercitato qualora sulla qualificazione giuridica operata dal giudice di primo grado si sia formato un giudicato interno;
tuttavia, il giudicato sulla qualificazione giuridica non si forma quando, tra le altre circostanze, la qualificazione giuridica d’un rapporto non abbia formato oggetto di contestazione tra le parti, potendo altrimenti il giudice d ‘ appello qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto alla prospettazione RAGIONE_SOCIALEe parti o alla ricostruzione del giudice di primo grado (cfr. Cass. 30 novembre 2023, n. 31330; Cass. 8 maggio 2023, n. 12159; Cass. 19 marzo 2018, n. 6716);
nel caso in esame, incontroverso che la riqualificazione del contratto dedotto in giudizio non ha alterato il petitum e la causa petendi , parte ricorrente non offre alcuna indicazione in ordine al fatto che la qualificazione del contratto sia stata oggetto di contestazione in primo grado o, comunque, sia stata specificamente esaminata dal giudice, risolvendo sul punto una controversia, né utili elementi in proposito possono trarsi dalla sentenza impugnata;
ne consegue che la doglianza pecca RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità;
con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione degli articoli 113 cod. proc. civ., 38 t.u.b. e 1418 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALEa delibera C.I.C.R. 22 aprile 1995, per aver la C orte d’appello ritenuto rispettato il limite di finanziabilità benché il Tribunale, sia pure implicitamente, avesse deciso la questione in senso favorevole per i ricorrenti e sul punto la banca appellata, contumace primo grado, non avesse formulato alcuna impugnazione incidentale, con conseguente formazione di un giudicato interno al riguardo;
il motivo è inammissibile;
-la doglianza muove dall’assunto RAGIONE_SOCIALE‘erroneità RAGIONE_SOCIALEa statuizione avente a oggetto la riqualificazione del contratto in termini di mutuo ordinario operata dal giudice di appello, statuizione che, tuttavia, resiste alla censura articolata con il primo motivo;
anche tale doglianza, dunque , si rivela anch’essa priva RAGIONE_SOCIALEa necessaria specificità;
del pari, non specifico è il motivo nella parte in cui lamenta l’impossibilità per il giudice di appello di convertire il contratto di mutuo fondiario ritenuto nullo in un contratto di mutuo ordinario in assenza di una specifica domanda di parte, atteso che, come rilevato in precedenza, tale giudice, lungi dal convertire il contratto dedotto in giudizio, lo ha riqualificato e il potere di riqualificazione non esige una domanda di parte;
per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
in ragione del consolidamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sul punto RAGIONE_SOCIALEa validità del contratto di mutuo fondiario concluso in violazione del limite di cui all’art. 38 t.u.b. solo successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, appare opportuno compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1 4 gennaio 2025.
Il Presidente