Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28487 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al RGN 10989-2018 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso in proprio e da ll’ AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME e NOME COGNOME , elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentati e difesi COGNOME‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME, giusta procura speciale in atti;
NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2232/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Come si evince COGNOMEa lettura degli atti di causa, i fatti possono essere così ricostruiti.
In data 14/04/2004, con due distinti contratti preliminari di vendita, la sig.ra NOME COGNOME ed il sig. NOME promettevano in vendita all’AVV_NOTAIO i loro limitrofi fondi rustici siti in Gibellina (c.da Salinella di Santa Ninfa) per il prezzo di € 169.500,00 ciascuno , immettendolo nella disponibilità degli immobili.
Con scrittura privata del giorno successivo (15/04/2004), il sig. NOME COGNOME si accollava il pagamento di una cambiale agraria con scadenza al 31 dicembre 2004 (cambiale garantita oltre che COGNOME‘AVV_NOTAIO anche da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo estraneo al successivo giudizio).
Con atto del 27.06.2006, l’AVV_NOTAIO prometteva in vendita al sig. NOME COGNOME i due fondi che erano stati a lui promessi in vendita da RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, per il prezzo complessivamente convenuto in €
357.000,00, fissando per la conclusione del definitivo la data del 5.7.2006 (data coincidente con quella in cui avrebbe dovuto procedersi alla stipula dei contratti definitivi di compravendita dei due fondi rustici di cui al punto 1). Contestualmente alla sottoscrizione del preliminare, NOME COGNOME versava all’AVV_NOTAIO la somma di € 207.000,00 a titolo di caparra confirmatoria.
In data 5.7.2006 non veniva stipulato alcun contratto: né quello tra l’AVV_NOTAIO ed i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME né quello tra l’AVV_NOTAIO ed il signor NOME COGNOME.
Con scrittura privata del 19.10.2007, i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME promettevano in vendita al signor NOME COGNOME i fondi da loro precedentemente promessi in vendita all’AVV_NOTAIO e, con atti del 22.10.2007 e 24.10.2007, diffidavano l’AVV_NOTAIO a lla stipula del definitivo di vendita in adempimento dei preliminari del 14.4.2004 con invito a presentarsi dinanzi al AVV_NOTAIO in data 5.11.2007, previo pagamento del residuo prezzo e della cambiale agraria, precedentemente oggetto di accollo da parte dello stesso AVV_NOTAIO.
Il giorno 5.11.2007 l’atto non veniva stipulato, come da redazione di specifico verbale da parte del AVV_NOTAIO.
In data 12.11.2007, NOME COGNOME e NOME COGNOME trasferivano a NOME COGNOME i terreni già promessi in vendita all’AVV_NOTAIO e NOME COGNOME comunicava successivamente all’AVV_NOTAIO la volontà di recedere dal preliminare chiedendo contestualmente il pagamento del doppio della caparra da lui versata, pari ad € 207.000,00.
Da questi fatti discendevano due giudizi.
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Con atto di citazione notificato il 29.10.2008, NOME COGNOME -premettendo di essere divenuto proprietario dei due terrenti siti nella c.da Salinella di Santa Ninfa -chiedeva al Tribunale di Partanna di condannare l’ AVV_NOTAIO a rilasciare gli stessi e a risarcirgli il danno per il loro mancato godimento.
AVV_NOTAIO, nel costituirsi in giudizio, contestando il diritto di NOME COGNOME ad essere immesso nel possesso dei terreni stante la legittimità del suo possesso, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa di NOME COGNOME e NOME COGNOME per essere da loro garantito COGNOMEe pretese possessorie di NOME COGNOME e per sentirli condannare alla restituzione delle somme loro versate in conto prezzo di vendita dei due fondi pari, rispettivamente, a € 107.000,00 (in favore de lla COGNOME) e € 57.000,00 ( versati al COGNOME).
I chiamati in causa si costituivano eccependo l’inadempimento dell’AVV_NOTAIO alle obbligazioni assunte con le scritture private del 14.04.2004 e del 15.04.2004, chiedendo la risoluzione alla data del 5.11.2007 dei preliminari di vendita del 14.04.2004, la condanna dell’AVV_NOTAIO al risarcimento dei danni per il mancato godimento dei fondi e all’immissione nel possesso dei fondi del sig. NOME COGNOME. I chiamati in causa chiedevano altresì dichiararsi quest’ultimo obbligato al pagamento della complessiva somma di € 164.000,00, quale debit o di restituzione dei terzi chiamati in causa COGNOME e COGNOME derivante COGNOMEa risoluzione dei contratti preliminari del 14.4.2004, ciò per effetto della scrittura privata del 19.10.2007.
Il Tribunale di Marsala -Sezione distaccata di Partanna, con sentenza n. 5/2013, depositata il 22 gennaio 2013, ha pronunciato la risoluzione per inadempimento da parte dei signori COGNOME e COGNOME ai due contratti del 14.4.2004 con i quali erano stati promessi in vendita all’AVV_NOTAIO i due terreni e ha condannato i terzi chiamati, e per essi NOME COGNOME, a restituire a NOME COGNOME la somma di € 164.000,00 da loro complessivamente ricevuta in acconto prezzo, con condanna dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME al rilascio dei due fondi in favore di NOME COGNOME.
Contro la sentenza hanno proposto appello (RGN. 408/2013) NOME COGNOME e NOME COGNOME. Si sono costituiti in giudizio NOME COGNOME, che ha dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame e NOME COGNOME che ha proposto appello incidentale. NOME COGNOME ha proposto anche appello incidentale condizionato contro il terzo motivo incidentale di appello di NOME.
Il secondo giudizio è stato avviato con atto di citazione notificato il 17.03.2009: con esso il signor NOME COGNOME, premettendo che l’AVV_NOTAIO si era reso inadempiente alle obbligazioni assunte con la promessa di vendita del 27.6.2006, in quanto il giorno 5.07.2006 non si era potuto procedere alla stipula del definitivo di compravendita dei due terreni per non essersi il COGNOME procurato la proprietà dei fondi, ha chiesto la condanna al pagamento della somma di € 207.000,00 versata a titolo di acconto prezzo e di € 207.000,00 quale caparra confirmatoria.
AVV_NOTAIO, nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale il rigetto della domanda attrice, in via riconvenzionale il riconoscimento dell’inadempimento di
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NOME COGNOME ed il proprio diritto a ritenere la caparra confirmatoria; chiedeva altresì la chiamata in causa di COGNOME e COGNOME per essere da questi ultimi garantito rispetto alle pretese attoree.
Nel costituirsi in giudizio, i signori COGNOME COGNOME COGNOME hanno opposto l’inadempimento dell’AVV_NOTAIO ai due contratt i preliminari del 14.4.2004 e dell’accollo del 15.04.2004.
Il Tribunale di Marsala -Sezione distaccata di Partanna, con sentenza n. 61/2013 ha accolto le domande di NOME COGNOME e, disattese le domande proposte COGNOME‘AVV_NOTAIO nei confronti dell’attore e dei terzi chiamati, ha condannato l’AVV_NOTAIO alla corresponsione, a favore di NOME COGNOME, della somma di € 136.500,00, oltre interessi (a titolo di restituzione della caparra confirmatoria ricevuta e di pagamento, previa riduzione ex art. 1384 c.c. della metà della somma ai sensi dell’art. 1385, co 2 c.c., detratto l’importo di € 164.000,00) in conseguenza della colpevole grave inadempienza dell’AVV_NOTAIO all’impegno, assunto con contratto del 27.6.2006, a vendere a NOME COGNOME i beni immobili a lui precedentemente promessi da COGNOME e COGNOME.
Contro la sentenza ha proposto appello (RGN. 1955/2013) l’AVV_NOTAIO con atto notificato il 13.11.2013. Gli appellati si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnaz ione. NOME COGNOME ha inoltre proposto appello incidentale.
La Corte di Appello di Palermo, riuniti i giudizi RGN. 408/2013 e 1955/2013 per ragioni di connessione, con sentenza n. 2232/2017, depositata in data 27.11.2017, in riforma della sentenza del Tribunale di Marsala -Sezione distaccata di Partanna n. 61/2013, ha condannato NOME COGNOME al
pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di € 250.000,00, pari a 207.000,00 x 2 -164.000,00, oltre interessi legali COGNOMEa data della domanda, confermando per il resto la predetta sentenza.
In riforma della sentenza n. 5/2013 dello stesso Tribunale, la Corte di Appello di Palermo ha dichiarato la risoluzione per ‘mutuo dissenso’ dei contratti preliminari di vendita stipulati il 14.4.2004 tra NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, ritenendo che le manifestazioni di volontà reciprocamente volte alla risoluzione dei contratti in questione, pur non determinando un accordo negoziale risolutorio, abbiano prodotto, conformemente all’intento delle parti, lo scioglimento del contratto con effetto ex nunc . Compensava integralmente le spese del giudizio tra le suddette parti e confermava per il resto la sentenza gravata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’AVV_NOTAIO, affidandosi a quattro motivi di ricorso.
Hanno resistito NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, nonchè NOME COGNOME , COGNOME‘altro, con i rispettivi controricorsi.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380bis .1 c.p.c.
23 . In prossimità dell’udienza, hanno depositato memorie il ricorrente e i controricorrenti COGNOME e COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1220 c.c. ed in via conseguenziale dell’art. 1453 c.c., ai sensi dell’ art. 360, n. 3 c.p.c., sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto poco seria,
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e non conforme all’art. 1220 c.c., la dichiarazione ‘ di essere pronto a pagare il residuo prezzo della compravendita ‘ resa COGNOME‘AVV_NOTAIO il 5.11.2007 avanti al AVV_NOTAIO, presso il cui studio era stato diffidato dai signori COGNOME e COGNOME ad intervenire per la stipula del definitivo. La sentenza, prosegue il ricorrente, non ha nemmeno valutato l’obbligo del creditore di mettere il debitore nelle condizioni di potere effettuare la prestazione, così come riconosciuto da Cass. 15352/2006, richiamata COGNOMEa sentenza impugnata.
In particolare, il ricorrente si duole del fatto che i signori COGNOME COGNOME COGNOME hanno subordinato la stipula del definitivo al pagamento, da parte dell’AVV_NOTAIO, del la cambiale agraria, che nulla aveva a che vedere con i preliminari dei due fondi rustici; tale circostanza avrebbe dovuto portare la Corte di Appello a ritenere valida ed efficace l’offerta non formale effettuata COGNOME‘AVV_NOTAIO di pagare a COGNOME e COGNOME il saldo del prezzo delle compravendite.
Aggiunge in memoria che la positiva risposta all’invito di recarsi dal AVV_NOTAIO per stipulare l’atto di compravendita, unitamente alla dichiarata prontezza ad adempiere la propria obbligazione verbalizzata dal AVV_NOTAIO deve fare riconoscere sussistenti i requisiti dell’offerta non formale, idonea ad escludere la mora del debitore. La Corte distrettuale avrebbe dovuto valutare la rilevanza della condotta delle parti e dichiarare inadempienti i promittenti venditori.
2.Il motivo è privo di fondamento.
La sentenza richiama precedenti di questa Corte (Cass. n. 15352/2006) che hanno ritenuto l’offerta non formale della prestazione ‘ idonea ad escludere la mora del debitore soltanto se sia seria, tempestiva e completa, e consista nell’effettiva
introduzione dell’oggetto integrale della prestazione dovuta nella disponibilità del creditore, nonchè nella comunicazione di tale fatto al medesimo. Il parametro valutativo della sussistenza dei caratteri della serietà e della completezza è costituito COGNOMEa esaustività della posizione assunta dal debitore con l’offerta stessa, nel senso che il creditore deve potervi aderire senza ulteriori accordi ed ottenere la prestazione limitandosi semplicemente a riceverla, ovvero a porre il debitore nelle condizioni di poterla materialmente effettuare. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l’idoneità dell’offerta non formale di pagamento di canoni di locazione effettuata mediante deposito di somma su un libretto non intestato al locatore, né formalmente posto nella piena disponibilità del medesimo)’ (sulla necessità che la condotta del debitore sia idonea a manifestare il serio intento di effettuare la prestazione cfr. anche Cass. 22734/2014 e Cass. 25155/2010, secondo la quale ‘ l’offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., così preservandolo COGNOMEa responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati COGNOME‘art. 1182 cod. civ. per l’adempimento dell’obbligazione, in modo che quest’ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa ) ‘ .
Con un accertamento non sindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, come nella specie, la decisione impugnata ha ritenuto che il succinto verbale redatto dal AVV_NOTAIO il 05/11/2007 non possa valere a dimostrare la serietà dell’intento sotteso alla posizione manifestata in quell’occasione
dai promittenti venditori, posto che NOME COGNOME avrebbe dovuto, oltre che dichiararsi pronto ad adempiere, introdurre in qualche modo (esibendo ad esempio un assegno circolare, come correttamente osservato dal Tribunale), l’oggetto della sua prestazione nella disponibilità dei creditori.
3.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 106 c.p.c. in relazione all’art. 1453 c.c., ai sensi dell’ art. 360 n. 3 c.p.c., contestando alla Corte di Appello di avere ritenuto infondata e di avere rigettato la domanda di garanzia spiegata COGNOME‘AVV_NOTAIO nei confronti dei signori COGNOME e COGNOME (perché ritenuto anch’e gli inadempiente ai preliminari di vendita del 14.4.2004) senza considerare che è stata la condotta dei signori COGNOME e COGNOME a rendere impossibile il perfezionamento delle compravendite di cui ai preliminari del 14.4.2004 e dunque di conseguenza a non rendere possibile il perfezionamento del contratto definitivo t ra l’AVV_NOTAIO.
Il ricorrente contesta l’erronea applicazione del disposto di cui all’art. 1453 c.c. per non avere la Corte d’appello accertato quale delle condotte sia maggiormente rilevante e causa della risoluzione contrattuale per inadempimento: secondo l’orientamento delineato COGNOMEe Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 329/1983, laddove il giudice debba decidere su contrapposti domande di risoluzione per mancato rispetto delle obbligazioni assunte deve scegliere se accogliere l’una o l’altra ma non può respingerle entrambe o dichiarare lo scioglimento per mutuo dissenso perché violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Il motivo è inammissibile, perché volto ad ottenere una riconsiderazione dei fatti e delle risultanze di causa non
consentita in questa sede, peraltro a fronte di una motivazione ampia e scevra da pecche logiche e giuridiche, che ha fatto corretta applicazione dei principi affermati in materia COGNOMEa prevalente e ormai consolidata giurisprudenza di questo Giudice.
Il quale ha affermato ‘ nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma. Tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, relativamente ad un contratto di compravendita di un suolo edificatorio, aveva ritenuto l’inadempim ento del venditore, consistito nella mancata cancellazione di pesi e vincoli gravanti sul bene venduto, prevalente rispetto alla sospensione del pagamento da parte dell’acquirente, stante una specifica previsione contrattuale che, in presenza di simile condotta dell’alienante, consentiva espressamente tale sospensione, oltre a contemplare la risoluzione del contratto)’: Cass. n. 13627/2017; conf., tra altre, Cass. n. 13827/2019.
Invero, quando i contraenti richiedano reciprocamente la risoluzione del contratto, ciascuno attribuendo all’altro la condotta inadempiente, il giudice deve, comunque, dichiarare lo scioglimento del contratto, atteso che le due antitetiche manifestazioni di volontà, pur estranee ad un mutuo consenso
negoziale risolutorio, in considerazione delle premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale (c.d. mutuo dissenso) (Cass. n. 26907/2014). In queste ipotesi deve ritenersi che il contratto non possa avere più esecuzione, perchè le contrapposte manifestazioni di volontà, quali espresse in sede giudiziale, sebbene non determinino un accordo negoziale risolutorio, proprio perchè muovono da premesse contrastanti, sono tuttavia dirette all’identico scopo dello scioglimento del contratto del quale il giudice non può non prendere atto (Cass. n. 767/2016; n. 19706/2020).
Deve dunque ritenersi superato l’orientamento espresso da Cass. S.U. n. 392/1993, invocata nel motivo di ricorso (sulla cui linea non si erano per vero poste già decisioni immediatamente successive, come Cass. n. 5065/1993), che conduce al mantenimento dei vincoli e degli altri effetti prodotti dal contratto, in contrasto con la volontà risolutoria manifestata da ambo le parti, avendo questa Corte di legittimità anche precisato che n on sussiste ‘ violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato allorché il giudice, qualificando giuridicamente in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte i fatti da questa posti a fondamento della domanda, le attribuisca un bene della vita omogeneo, ma ridimensionato, rispetto a quello richiesto, sicché, proposte reciproche domande di risoluzione per inadempimento contrattuale, non pronunzia “ultra petita” il giudice che dichiari risolto il contratto per impossibilità sopravvenuta di esecuzione derivante COGNOMEe scelte risolutorie di entrambe le parti ex art. 1453, comma 2, c.c., ancorché le due contrapposte manifestazioni di volontà non
configurino un mutuo consenso negoziale risolutorio ‘ (Cass. n. 6675/2018).
4.1.Il caso trattato COGNOMEa decisione presenta questa particolarità: le inadempienze reciprocamente addotte da una parte a carico dell’altra sono state ritenute entrambe non già insussistenti, ma esistenti e per di più fra loro equivalenti.
Il giudice del merito ha infatti compiuto un’attenta opera di verifica dei comportamenti delle parti in relazione al risultato che l’operazione contrattuale avrebbe dovuto loro garantire ed ha ritenuto i reciproci addebiti non infondati ma entrambi fondati e tali da superare la soglia della non scarsa importanza di cui all’art. 1455 c.c. , in quanto riferiti ‘ ad inadempienze coeve e perduranti tra loro eziologicamente non correlate, in egual misura contrarie alla buona fede contrattuale, causalmente del tutto equivalenti (quindi refrattarie ad una valutazione comparativa in termini di incidenza prevalente/subvalente sull’equilibrio sinallagmatico e sulla funzione del contratto )’ ed ha di conseguenza applicato al caso di specie i principi su ricordati, per identità di ratio , al caso sottoposto al suo esame .
La sentenza appare condivisibile.
Qualora il giudice del merito pervenga, a valle di questa delicata opera di verifica e di valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, da condurre con riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione del contratto stipulato tra le parti e alla loro rispettiva incidenza sull’equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, al risultato di ritenere impossibile attribuire all’una o all’altra parte l’esclusiva responsabilità, ritenendo sostanzialmente equivalenti gli inadempimenti delle parti, dovrà dichiarare anche in questo caso lo scioglimento del contratto,
evitando di fare sopravvivere un contratto per la cui esecuzione è venuto meno l’interesse di entrambe le parti e che presenta profili patologici che ne giustificherebbero la risoluzione giudiziale.
Correttamente il giudice di appello non ha pronunciato la risoluzione del contratto per colpa di entrambi i contraenti ex art. 1453 c.c., con gli effetti posti COGNOME‘art. 1458 c.c. (principio che è stato escluso da precedenti di questo Giudice in funzione dell’unitarietà della valutazione della colpa nell’inadempimento : Cass. nn. 14648/2013; 25847/2008), ma ha dichiarato sciolto il contratto con effetto dal 4.02.2009, ossia COGNOMEa data in cui ‘ con la notificazione della citazione per chiamata in causa dei terzi, si è realizzata la confluenza delle contrapposte manifestazioni di volontà dei promittenti venditori e del promittente compratore in direzione dell’identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale ‘ .
5. -Con il terzo motivo, espressamente condizionato all’accoglimento dei precedenti due motivi, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1272 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., ritenendo che i giudici di seconde cure abbiano errato laddove, riconoscendo NOME COGNOME creditore della somma di € 414.000,00 nei confronti dell’AVV_NOTAIO, hann o provveduto, senza espressa dichiarazione liberatoria di quest’ultimo, a detrarre COGNOMEa suddetta somma il credito di € 164.000,00 vantato da questi nei confronti di COGNOME e COGNOME.
In particolare, il ricorrente -deducendo di non aver mai liberato L ombardino e COGNOME COGNOME‘obbligo di restituirgli le somme loro versate in conto prezzo delle vendite (€ 107.000,00 ed € 57.000,00) – chiede la cassazione della sentenza nella parte
in cui ha disposto la detrazione del credito vantato da COGNOME e COGNOME COGNOMEe somme che la decisione riconosce dovute COGNOME‘AVV_NOTAIO a NOME COGNOME.
6.Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha così motivato sul punto: pur ritenendo che l’atto definitivo del 12/11/2007 non contenga menzione della compensazione tra il debito dei promittenti verso NOME e, per pari importo, il debito del compratore verso i venditori, ha ritenuto che tale circostanza non infici l’immediato effetto liberatorio dell’estromissione in favore di NOME COGNOME e confermi, ‘ sotto un profilo sostanziale, la fondatezza della doglianza di NOME COGNOME, il quale, a recepire il convincimento del Tribunale, dopo avere liberato NOME COGNOME COGNOME‘obbligo di corrispondergli la somma di euro 164.000,00, verrebbe ingiustamente gravato dell’obbligo di restituire al COGNOME la medesima somma, senza essersi nemmeno giovato della compensazione tra il suo debito di prezzo verso COGNOME e COGNOME e il debito da espromissione di costoro verso di lui ‘.
Dalla decisione emerge dunque che il debito da espromissione era stato assunto da COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME confronti di NOME. Come dedotto da quest’ultimo nel controricorso, l’argomentazione circa il fatto che l’AVV_NOTAIO non avrebbe liberato COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME‘obb ligo di restituire le somme loro versate è inconferente, dal momento che la dichiarazione di liberazione è quella che avrebbe potuto fare il creditore (NOME COGNOMECOGNOME nei confronti del debitore originario (NOME COGNOMECOGNOME, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente.
Poichè NOME risulta creditore della maggiore somma di euro 414.000,00 nei confronti del ricorrente COGNOME a titolo del doppio della caparra confirmatoria riconosciuta, è dunque legittima la
compensazione con il suindicato debito di restituzione di euro 164.000 operata COGNOMEa Corte territoriale ai termini dell’art. 1272 c.c.
Si deve infatti ricordare che l’espromissione ‘ si perfeziona verso il creditore, senza bisogno di un suo atto di accettazione, quando egli venga a conoscenza dell’impegno assunto COGNOME‘espromittente ‘ , posto che ‘ la causa del contratto è costituita puramente e semplicemente COGNOME‘assunzione del debito altrui, essendo irrilevanti sia i rapporti interni intercorrenti tra il debitore e l’assuntore, sia le ragioni che hanno determinato l’intervento di quest’ultimo, essendo invece necessario che il terzo, presentandosi al creditore, non ponga a fondamento del proprio impegno un preesistente accordo con l’obbligato ‘ (Cass. 21102/2021) .
Costituisce inoltre principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5003/1979) quello per cui ‘ r avvisare in un determinato contratto un’espromissione – la quale, per il disposto del primo comma dell’art 1272 cod civ, comporta la solidarietà tra l’espromittente e il debitore originario non espressamente liberato dal creditore – costituisce tipico giudizio di fatto, insindacabile, pertanto, in sede di legittimità, se frutto di un’indagine condotta senza violazione dei canoni di ermeneutica ed immune da vizi logico-giuridici ‘ , come nel caso de quo .
7.Con il quarto motivo (con il quale si contesta la ‘v iolazione dell’art. 91 c.p.c, ex art. 360 n. 3 c.p.c.’) il ricorrente ritiene che i giudici di seconde cure abbiano errato nel non avere condannato COGNOME e COGNOME al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio e, ‘stante l’impossibilità dell’AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO a trasferire i fondi rustici a NOME COGNOME , avrebbero dovuto compensare anche tra queste parti le spese del giudizio.
8.Anche l’ultimo motivo è infondato .
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi in tema di liquidazione delle spese di lite, visto l’esito del giudizio.
Nessuna censura può essere rivolta anche sul punto alla Corte di appello di Palermo: vi è infatti censurabile violazione dell’art. 91 c.p.c. solo quando le spese ve ngano poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. SS.UU. n. 32061/2022), circostanza che non ricorre nel caso di specie.
Il giudice di seconde cure ha inoltre specificato in sentenza i giusti motivi della compensazione delle spese, come previsto dal testo previg ente dell’art. 92 c.p.c., applicabile nel caso di specie ratione temporis .
9.In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza.
10.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito COGNOME‘art. 1, comma 17 della l. n . 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi,
oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito COGNOME‘art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione