Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21843 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 17198/23 proposto da:
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-) RAGIONE_SOCIALE volontariamente rappresentata dalla società RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
– controricorrente –
nonché
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 12 giugno 2023 n. 4219; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2003 la società Monte dei Paschi di Siena RAGIONE_SOCIALEche in seguito diverrà, per effetto di ripetute fusioni e incorporazioni, RAGIONE_SOCIALE
Oggetto:
– mutuo condizionato
– nullità – esclusione.
RAGIONE_SOCIALE concesse alla società RAGIONE_SOCIALE un mutuo di euro 450.000.
Il debito del mutuatario fu garantito sia con fideiussione ‘a prima richiesta’, sia con ipoteca, da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Nel 2010 la RAGIONE_SOCIALE per il tramite della propria mandataria RAGIONE_SOCIALE in forza del suddetto contratto iniziò l’esecuzione forzata pignorando vari immobili di proprietà dei garanti. Nella procedura intervennero altri sei creditori:
RAGIONE_SOCIALE
Banca Popolare del Frusinate s.p.a.;
Agenzia delle entrate;
RAGIONE_SOCIALE;
RAGIONE_SOCIALE (mandataria di RAGIONE_SOCIALE);
Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (facendo valere un credito derivante da scoperto di conto corrente della RAGIONE_SOCIALE).
Nel 2017 sia la RAGIONE_SOCIALE sia la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., cedettero in blocco i propri crediti alla RAGIONE_SOCIALE
Nove anni dopo il pignoramento NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME dopo essere rimasti già soccombenti in una precedente opposizione all’esecuzione, ne proposero una seconda ex art. 615, secondo comma, c.p.c..
A fondamento di questa seconda opposizione i quattro garanti dedussero che il contratto posto a fondamento dell’esecuzione non costituiva titolo esecutivo, in quanto aveva ad oggetto un mutuo sospensivamente condizionato, né le condizioni sospensive si erano avverate.
Con sentenza 12.8.2022 n. 1129 il Tribunale di Cassino rigettò l’opposizione.
Il Tribunale ammise che un contratto sottoposto a condizione sospensiva non può costituire titolo esecutivo; negò tuttavia che il contratto posto a fondamento dell’esecuzione fosse un contratto condizionato, in quanto ‘ il capitale finanziato risulta essere stato effettivamente trasferito in occasione della stipula del contratto, per essere poi conferito e mantenuto in deposito a garanzia delle obbligazioni assunte dalla parte mutuataria ‘ .
La sentenza fu appellata dai soccombenti.
Con sentenza 8.6.2023 n. 4219 la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame.
La Corte d’appello statuì quanto segue:
-) preliminarmente, ritenne irrilevante la circostanza che l’atto d’appello non fosse stato notificato a quattro litisconsorti necessari, contumaci in primo grado (e cioè i creditori intervenuti ADER, Banca Popolare del Frusinate, Credito Artigiano s.p.a.; DoBank), in quanto l’infondatezza dell’appello rendeva ultroneo integrare il contraddittorio;
-) RAGIONE_SOCIALE aveva validamente dimostrato di essere succeduta a MPS Capital Services s.p.a. nella titolarità del credito scaturito dal titolo messo in esecuzione;
-) l’eccezione di giudicato esterno sollevata da RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi abbandonata perché non riproposta in modo espresso;
-) corretta fu la decisione di primo grado, in quanto ‘ il mutuo condizionato con costituzione di deposito cauzionale e messa a disposizione in senso giuridico della somma non è un mutuo condizionato e dunque ha efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.’ .
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME ed NOME COGNOME con ricorso fondato su due motivi.
Siena RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
I ricorrenti e Siena NPL hanno depositato memoria.
Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
Anche il ricorso per cassazione , così come l’atto d’appello, non risulta notificato ai quattro creditori intervenuti (ADER, Banca Popolare del Frusinate, Credito Artigiano, DoBank).
Tuttavia, è superfluo in questa sede ordinare l’integrazione del contradittorio, in quanto i suddetti creditori non sono litisconsorti necessari , al contrario di quanto ritenuto dalla Corte d’appello (ed in tal senso deve ritenersi emendata la motivazione della sentenza di primo grado).
Sia pure in base ad una solo recente ridefinizione nomofilattica della questione, n el giudizio di opposizione all’esecuzione , infatti, i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari solo se i motivi di opposizione investono la posizione sia del creditore procedente, sia di quelli intervenuti (ad es., perché sia invocata l’impignorabilità dei beni aggrediti in executivis : cfr. Cass. Sez. 3, 20/03/2025, n. 7478).
Nel caso di specie, i debitori opponenti hanno invocato l’inesistenza del titolo esecutivo sul quale la sola Siena NPL 2018 ha coltivato l’esecuzione, doglianza che, quand’anche accolta, non produrrebbe effetti rispetto ai creditori intervenuti (e titolati).
1.1. Per completezza questa Corte reputa doveroso aggiungere che l’integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorti necessari e pretermessi , quando l’impugnazione sia manifestamente infondata od inammissibile, è superflua solo:
nel giudizio di legittimità;
a condizione che il contraddittorio sia stato integro nei precedenti gradi di merito.
In questo caso, infatti, l’ iter del processo è stato corretto, e sarebbe inutilmente dispendioso far partecipare al giudizio soggetti che cui l’esito dell’impugnazione neque nocet, neque prodest .
Quel principio invece non è applicabile nel giudizio d’appello . L’integrità del contraddittorio è infatti precondizione necessaria perché la sentenza possa essere utiliter data , e la mancata citazione d’un litisconsorte necessari o costituisce causa di nullità, a prescindere da quale sia stato l’esito della lite (circostanza, quest’ultima, che potrebbe rilevare solo sul piano dell’interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c., del litisconsorte pretermesso).
In conclusione va ribadito il principio per cui:
nel giudizio di appello prima si deve integrare il litisconsorzio se necessario e solo dopo si può valutare la fondatezza dell’impugnazione;
nel giudizio di legittimità prima si valuta l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso, e solo dopo si può stabilire se sia necessario integrare il contraddittorio;
la mancata citazione d’un litisconsorte necessario nel giudizio d’appello costituisce sempre un error in procedendo censurabile in sede di legittimità, quale che sia stato l’esito dell’impugnazione.
2. Il primo motivo di ricorso.
Col primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 75 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la RAGIONE_SOCIALE non aveva validamente dimostrato di essere cessionaria del credito posto a fondamento dell’esecuzione e che erroneamente la Corte d’appello ritenne il contrario.
2.1. Il motivo è infondato, ai limiti della temerarietà.
Gli odierni ricorrenti, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nella fase di merito del giudizio di opposizione all’esecuzione, dinanzi al Tribunale di Cassino, non solo nulla osservarono circa la titolarità del credito in capo alla RAGIONE_SOCIALE (l’eccezione fu sollevata solo in appello ed all’udienza di precisazione delle conclusioni), ma:
-) a p. 4, § 13, di detta comparsa di costituzione affermarono: ‘ si costituiva nel procedimento la società RAGIONE_SOCIALE cessionaria del credito vantato dal creditore procedente Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ‘ ;
-) a p. 14, terzultimo capoverso, della medesima comparsa invocarono ‘ i vizi genetici della procedura esecutiva iniziata dalla Banca
Monte Paschi di Siena S.p.A.RAGIONE_SOCIALE che oggi la RAGIONE_SOCIALE in qualità di cessionaria del credito, vuole ostinatamente proseguire ‘ .
Nel costituirsi, dunque, gli odierni ricorrenti ammisero la qualità di creditrice cessionaria in capo alla Siena NPL 2018: e ciò rende inammissibile la successiva e tardiva eccezione di mancanza della prova dell’avvenuta cessione.
2. Il secondo motivo di ricorso.
Col secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1362 c.c..
I ricorrenti sostengono che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che dal contratto posto a fondamento dell’esecuzione fosse sorto un credito certo, liquido ed esigibile.
Osservano che il contratto in esame non aveva messo a disposizione dei mutuatari alcuna somma di denaro; che lo scopo del mutuo non è quello di precostituire una garanzia a favore della banca mutuante; che la disponibilità de facto dell’importo mutuato, da parte dei mutuatari, era un evento futuro ed incerto, il quale rendeva di per sé il mutuo un contratto condizionato sospensivamente; che addirittura il contratto condizionava la disponibilità delle somme da parte del mutuatario ad attività non solo del mutuatario stesso, ma anche di terzi.
2.1. Il motivo è manifestamente infondato alla luce dei princìpi affermati dalle SS.UU di questa Corte , secondo cui ‘ il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l’obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l’obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla ‘ (Cass. Sez. U., 06/03/2025, n. 5968).
La circostanza che solo nelle more del presente giudizio le Sezioni Unite di questa Corte abbiano risolto i contrasti circa la validità del mutuo c.d. condizionato (o, comunque, con contestuale costituzione in cauzione delle somme mutuate) – e, quindi, offerto una univoca chiave di lettura risolutiva della questione su di uno dei motivi di ricorso – costituisce un grave ed eccezionale motivo per compensare le spese di lite nella misura che stimasi equa in ragione di un mezzo.
La restante metà va posta a carico dei ricorrenti ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., ed è liquidata nel dispositivo.
P. q. m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE come in epigrafe rappresentata, del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 5.350, oltre 100 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) condanna COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, in solido, alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE del 50% delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma (già dimidiata) di euro 4.100, oltre 100 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti e al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile