Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16721 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16721 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2327/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei legali rappresentanti, rappresentate e difese, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-controricorrenti –
nonché nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE, Rappresentanza Generale per l’Italia, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all’atto di costituzione, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-resistente – avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 1952/2023, pubblicata in data 14 giugno 2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME
Fatti di causa
1. RAGIONE_SOCIALE, proprietaria della centrale termoelettrica di Turbigo, e RAGIONE_SOCIALE evocavano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio, RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’incidente verificatosi il 1° aprile 2015 ; deducevano, a sostegno della domanda, che il sinistro si era verificato nel sito industriale, in Turbigo, per la parte preponderante occupato dalla centrale di produzione di proprietà della prima società e per la restante parte occupata dalla sottostazione dell’alta tensione, di proprietà di Terna s.p.a.; i tecnici incaricati da Terna RAGIONE_SOCIALE s.p.aRAGIONE_SOCIALE, su mandato di Terna s.p.a., di effettuare indagini geognostiche sulla porzione di prato (di proprietà di Terna) collocata all’interno del complesso industriale e che divideva la centrale dalla sottostazione, utilizzando un penetrometro (macchinario che perfora il terreno con una sonda corrispondente ad un palo), avevano tranciato il cavo di
collegamento per il trasporto di energia ad alta tensione esistente tra la centrale e la sottostazione.
Costituendosi in giudizio, le società convenute, oltre a contestare la domanda, spiegavano domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento dell’imp orto di euro 8.360,00, pari al valore dello spezzone di cavo messo a disposizione da Terna Rete Italia s.p.a. per la riparazione del guasto, nonché la condanna delle attrici al riposizionamento del cavo di collegamento nella originaria allocazione, ossia nei cunicoli all’uopo predisposti.
Si costituiva anche la terza chiamata in causa RAGIONE_SOCIALE eccependo l’inopponibilità nei suoi confronti della c.t.u. espletata nel procedimento ex art. 696bis cod. proc. civ., nel quale non era stata evocata, e, nel merito, chiedeva di tenere conto della franchigia prevista a carico delle assicurate.
All’esito dell’espletamento di c.t.u., il Tribunale adito rigettava le domande delle attrici e, accogliendo quella riconvenzionale, condannava Iren Energia s.p.a. alla rimozione del cavo installato sul sedime di proprietà di Terna s.p.a. e al suo ricollocamento nei cunicoli originariamente predisposti.
La Corte d’appello di Milano, pronunciando sul gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la sentenza impugnata.
In sintesi, ha osservato che: 1) con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., le appellanti avevano inammissibilmente mutato il titolo di responsabilità ex art. 2043 cod. civ. originariamente azionato con l’atto di citazione, deducendo una responsabilità ex art. 2050 cod. civ.; 2) non sussisteva alcun profilo di colpa in capo alle società appellate, le quali non erano a conoscenza della modifica del tracciato dei cavi operata da RAGIONE_SOCIALE; 3) sussisteva la possibilità tecnica, secondo quanto emerso dalla consulenza tecnica d’ufficio, di
riallocare i cavi all’interno dell’originario tracciato o, comunque, ‹‹ nel rispetto dell’estensione della servitù esistente›› , per cui nulla ostava alla condanna di Iren Energia s.p.a. alla riduzione in pristino del terreno di proprietà di Terna s.p.a.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della suddetta sentenza d’appello.
Resistono mediante controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE Rappresentanza Generale per l’Italia, ha depositato atto di costituzione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell ‘ art. 380bis .1. cod. proc civ., in prossimità della quale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
In data 7 marzo 2025 le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e le società controricorrenti hanno depositato atto di adesione alla rinuncia.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo le ricorrenti denunziano la ‹‹ violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 163 e 183 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.›› , per avere la decisione impugnata ritenuto tardiva la domanda risarcitoria ex art 2050 cod. proc. civ.
Lamentano che la Corte d’appello avrebbe affermato l’inammissibilità della domanda sulla base di una analisi limitata al dato letterale degli atti processuali, senza soffermarsi sugli elementi fattuali dedotti in giudizio sin dall’atto di citazione in primo grado , idonei a far ricondurre la fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 2050 cod. civ., quali la particolare situazione dei luoghi, la
presenza di cavi elettrici interrati, lo svolgimento dell’attività di scavo e di indagine geognostica, la natura dei mezzi utilizzati, ossia un penetrometro che non consentiva all’operatore di monitorare visivamente il punto di scavo.
Con il secondo motivo le ricorrenti censurano il medesimo capo della sentenza gravata per violazione dell’art. 2050 cod. civ., ribadendo che la domanda introdotta in primo grado non avrebbe che potuto essere decisa sulla scorta della disposizione evocata, non potendo negarsi che l’attività descritta nell’atto difensivo rientrasse tra quelle ‘dotate di spiccata potenzialità offensiva per loro natura o per le modalità concrete di svolgimento’, posto che riguardava una attività di scavo posta in essere all’interno di un complesso industriale destinato alla produzione di energia e svolta con apposito strumento che obbligava a scavare ‘alla cieca’.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 43 cod. pen, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., le ricorrenti attingono la decisione gravata laddove ha escluso che le controparti versassero in colpa.
La intervenuta rinuncia al ricorso esime il Collegio dallo scrutinio dei motivi di ricorso.
La rinuncia, accettata dalle società controricorrenti ma non da RAGIONE_SOCIALE è valida ed efficace, posto che essa non ha carattere accettizio ed esplica effetti anche qualora il destinatario non vi abbia aderito (Cass., sez. 6 – L, 26/02/2015, n. 3971; Cass., sez. 5, 28/05/2020, n. 10140).
A tanto consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, avendo alla rinuncia aderito le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e stante l’assenza di attività difensiva da
parte della resistente RAGIONE_SOCIALE
Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici -del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lata sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a ipotesi quale quella verificatasi nella specie (Cass., 28/05/2020, n. 10140; Cass., sez. U, 20/02/2020, n. 4315).
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione