Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7236 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7236 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5931/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE.
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
– Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5265/2019 depositata il 22/11/2019.
Contratto d’opera
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 13 marzo 2025.
Rilevato che:
La RAGIONE_SOCIALE (in seguito: ‘RAGIONE_SOCIALE‘) propose appello avverso la sentenza n. 2290/2017 del Tribunale di Treviso che, in accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2014, che le intimava di pagare alla RAGIONE_SOCIALE (successivamente denominata RAGIONE_SOCIALE a socio unico) euro 73.122,00, quale corrispettivo per la pubblicità nello stadio di Udine, aveva revocato l’ingiunzione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla RAGIONE_SOCIALE in base al contratto del 30/08/2012, contratto diverso da quello (‘pacificamente non più vigente’) del 24/04/2012 su cui si fondava il decreto ingiuntivo, aveva condannato l’opponente NOME a pagare il medesimo importo;
la Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in totale riforma della decisione di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l ‘appellata a r estituire a Sonego le somme da quest’ultima corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado;
in particolare, la Corte territoriale accolse il primo motivo di appello con il quale COGNOME riproponeva l’eccezione, disattesa dal Tribunale di Treviso, d’inammissibilità della domanda di condanna svolta da RAGIONE_SOCIALE, quale mutatio libelli non consentita. Ed infatti, per il giudice di secondo grado: (i) il ricorso monitorio faceva riferimento al contratto pubblicitario del 24/04/2012, di durata triennale, che prevedeva un corrispettivo di euro 50.000,00, più IVA, ormai non più vigente perché sostituito da quello del 30/08/2012, aspetto, ques t’ultimo, coperto da giudicato interno . Al contrario, in comparsa di costituzione e risposta, la domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE è stata fondata sul contratto del 30/08/2012, diverso sotto ogni profilo da quello precedente, che prevedeva un
corrispettivo di euro 100.000,00, tale cioè da integrare un’inammissibile mutatio libelli ; (iii) un simile ‘aggiustamento’ , che la creditrice aveva dichiarato essere dipeso da una ‘mera svista nella fase monitoria’, non era nemmeno ‘imposto’ dalla necessità di replicare alle conclusioni della COGNOME poiché quest’ultim a, nella citazione in opposizione, coerentemente con il ricorso monitorio, aveva chiesto di dichiarare risolto il contratto relativo alle annate 2012-2015, ossia il ‘primo’ contratto del 24/04/2012 (in atti, in maniera imprecisa, si menziona passim un contratto ’24/ 02 /2012′) ;
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza d’appello .
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
questa Corte, diversamente composta, con ord. interloc. n. 27607/2023, ha rinviato la causa a nuovo ruolo sul rilievo che si dovessero risolvere questioni di diritto riconducibili a quelle il cui esame era stato rimesso alle Sezioni Unite, con ord. interloc. n. 20476/2023 della Prima Sezione civile.
In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
in via preliminare, va disattesa l’eccezione svolta in controricorso di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso per cassazione perché eseguita , in violazione dell’art. 330 c.p.c., mediante posta elettronica al procuratore della COGNOME costituito nel giudizio di appello anziché presso la sede legale della società che era stata dichiara espressamente nella relazione di notifica dell’impugnata sentenza di appello.
L’allegato profilo di nullità della notificazione del ricorso per cassazione è senza dubbio sanato, ex art. 156 comma 3 c.p.c., per effetto della tempestiva proposizione del controricorso;
1. con l’unico motivo di ricorso , la ricorrente premette che, nel giudizio di primo grado, in comparsa di costituzione e risposta, in replica a ll’eccezione della Sonego di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto del 24/04/2012, aveva formulato, in via subordinata, domanda di condanna della controparte fondata sul contratto del 30/08/2012, che prevedeva un corrispettivo maggiore. Dopodiché, la parte censura la sentenza impugnata laddove, in primo luogo, ha rilevato un inesistente giudicato interno in relazione al primo titolo contrattuale; in secondo luogo, ha negato che la reconventio reconventionis fosse ammissibile in risposta all ‘eccezione di pagamento dell’opponente; in terzo luogo, ha affermato la sussistenza di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile; e quarto, ravvisando un ‘ inammissibile mutatio libelli , si è discostata dal principio di diritto articolato dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12310/2015). Queste ultime, superata la tradizionale dicotomia emendatio/mutatio libelli , hanno affermato che sono ammesse le domande che non si aggiungono a quelle iniziali, ma (ed è il caso di specie) le sostituiscono e si pongono rispetto ad esse in rapporto di alternatività;
1.1. il motivo è fondato;
1.2. in una linea di coerente continuità con il percorso nomofilattico tracciato da Sez. U. n. 12310 del 2015 e seguìto da Sez. U. n. 22404 del 2018 (le quali, a differenza del terzo arresto giurisprudenziale, affrontano la questione dei limiti dello ius variandi non già in relazione al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì con riferimento al giudizio a cognizione piena), questa Corte, ancora una volta a sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 26727 del 15/10/2024, Rv. 672396 – 01), ha enunciato il principio di diritto
secondo cui (appunto), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l ‘ opponente si avvalga dello ‘ ius variandi ‘ posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non ‘ stricto sensu ‘ riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
1.3. le Sezioni unite del 2024 spiegano che la nozione di ‘domanda alternativa’ o di ‘domanda modificata’ (o ‘domanda complanare’, secondo la definizione di una parte della dottrina), ammissibile (a differenza della domanda nuova che non costituisca una reazione specifica alle difese del l’ opponente) si trae con chiarezza dalla pronuncia del 2015.
Ed infatti, Sez. U. n. 12310/2015 afferma (vedi pag. 19 della sentenza) che «a vera differenza tra le domande ‘nuove’ implicitamente vietate – in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse e le domande ‘modificate’ espressamente ammesse non sta nel fatto che in queste ultime le ‘modifiche’ non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate ‘nuove’ nel senso di ‘ulteriori’ o ‘aggiuntive’, trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate – eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività»; e aggiunge ( ibidem , pagg. 19-20) che «secondo la disciplina positiva enucleabile
dalla struttura dell’art. 183 c.p.c., sta tutto il loro non essere domande ‘nuove’, rispetto ad un divieto implicitamente ricavato dalla (e pertanto oggettivamente correlato alla) necessità espressa di prevedere l’ammissibilità di alcune specifiche domande ‘nuove’ aventi la caratteristica di non essere alternative alla (o sostitutive della) domanda iniziale, ma di aggiungersi ad essa: in pratica, con la modificazione della domanda iniziale l’attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda mostra chiaramente di ritenere la domanda come modificata più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio».
Per Cass. Sez. U. n. 26727/2024 (pag. 13, punto 5.2.4) il punto cruciale della questione si ‘sposta’ dal perimetro formale del dilemma ‘ emendatio o mutatio libelli ‘ all’area dell’interesse tutelabile, sicché «è agevole comprendere che la domanda modificata potrà investire tutti gli elementi identificativi oggettivi della domanda originaria, trovando l ‘ unico limite nella stessa vicenda sostanziale prospettata con l ‘ atto introduttivo o comunque nel collegamento a questa: impostazione che – rimarcherà poi il sintonico intervento del 2018 – risulta ‘ ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per «alternatività» o «per incompatibilità» ‘ . Il che costituisce una interpretazione più adeguata ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo per la sua idoneità ‘ a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale ‘ , limitando il ‘ rischio di giudicati contrastanti ‘ e garantendo l ‘ effettività della tutela rispetto al formalismo; né controparte si trova ad essere vittima di alcuna ‘ sorpresa ‘ , né le viene diminuita la potenzialità difensiva, proprio per il riferimento o la connessione con la medesima vicenda sostanziale
per cui è stata chiamata in giudizio, godendo di un congruo termine per controdedurre. Così risulta ridimensionato l’elemento oggettivo costituito da petitum e causa petendi , i quali hanno dismesso la funzione assoluta di identificazione della domanda ammissibile: l’identificazione va ora raggiunta alla luce dell’ interesse di chi agisce, e quindi è attingibile dalla vicenda sostanziale che, unitamente all’effettivo esercizio del diritto di difesa di controparte, diviene il perimetro dell ‘ ammissibilità»;
1.4. così fissate le coordinate giurisprudenziali della questione all’attenzione del Collegio, è adesso possibile rispondere alle censure sottese al complesso motivo.
Anzitutto, non viene in gioco il tema della reconventio reconventionis perché COGNOME, nell’atto di opposizione, non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, ma è rimasta ‘ferma’ al thema decidendum indicato dalla controparte nella domanda monitoria, e si è limitata ad eccepire l’inesistenza della pretesa creditoria di RAGIONE_SOCIALE, fondata sul contratto del 24/04/2012.
Inoltre, in conseguenza della modifica della domanda di quest’ultima società, non è dirimente l’asserzione della Corte territoriale secondo cui l’estinzione degli effetti di questo primo contratto sarebbe coperta da giudicato interno.
Il giudice d’appello ha semplicisticamente negato che sia ammissibile la scelta, operata da RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di opposizione, di ‘correggere il tiro’ e di fondare la propria pretesa creditoria su l secondo contratto (datato 30/08/2012) -pacificamente sostitutivo di quello iniziale (datato 24/04/2012) -che prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00 (a fronte del corrispettivo di euro 50.000,00, di cui al primo contratto).
Nell’aderire a tale soluzione , la sentenza non ha compiutamente esaminato la questione se si sia in presenza di una domanda ‘alternativa’ o ‘modificata’, come tale ammissibile, o di una domanda ‘nuova’, vietata e inammissibile, che non attiene alla medesima vicenda sostanziale inizialmente dedotta con la domanda di ingiunzione, medesima vicenda che -in accordo coll’esegesi delle Sezioni unite del 2024 (vedi pag. 15 della pronuncia), alla quale il Collegio ritiene di uniformarsi -deve essere intesa come ‘unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale’.
In questa vicenda contrattuale, non è stato verificato -e a tanto rimedierà il giudice di rinvio – se l’interesse della società creditrice da cui è scaturita la domanda monitoria, nonché quella precisata in via riconvenzionale, in realtà fosse unico: si fa riferimento all’interesse di vedersi pagare il compenso per la pubblicità realizzata all’interno dello stadio, nelle medesime stagioni calcistiche ed in base – si badi bene alle stesse sei fatture (che poi sono le uniche azionate, come, a pag. 5, precisa il ricorso, in assenza di contestazioni specifiche).
Insomma, non è stato verificato neppure se le fatture allegate al ricorso per decreto ingiuntivo fossero, per il loro importo mensile, quelle emesse in base al primo contratto o piuttosto quelle emesse in base al secondo contratto.
Tali omissioni rendono necessario un nuovo esame sulla scorta dei citati principi, con particolare riferimento a quello affermato con la citata pronuncia delle sezioni unite n. 26727 del 2024.
in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione