Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 74 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 74 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2548/2025 R.G. proposto da :
COMUNE DI POZZUOLI, rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’A
vv. AVV_NOTAIO – controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, n. 3881/2024 pubblicata il 12.11.2024, NRG NUMERO_DOCUMENTO.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, dipendente del Comune di Pozzuoli inquadrato nella categoria professionale di operaio ed assegnato a mansioni di addetto alla
raccolta rifiuti, ha adito il Tribunale di Napoli chiedendo l’accertamento dell’inadempimento datoriale relativo alla manutenzione e pulizia dei dispositivi di protezione individuale (DPI) fornitigli, nonché la condanna dell’ente al risarcimento del danno subito per avervi dovuto provvedere, nell’ultimo decennio anteriore alla proposizione della domanda, personalmente.
Il Comune si costituiva eccependo che, a partire dal 2015, il lavoratore era stato assegnato non più alla RAGIONE_SOCIALE, ma alla RAGIONE_SOCIALE, con mansioni di addetto alle pulizie e che la diversa assegnazione non prevedeva l’utilizzo di DPI , sicché già da questo punto di vista la pretesa era di certo parzialmente da disattendere.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, ma la sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale ha riconosciuto la natura di DPI degli indumenti in questione e il conseguente obbligo del datore di provvedere alla loro manutenzione indipendentemente dall’unità lavorativa di assegnazione.
La Corte riteneva che infatti gli indumenti forniti -in particolare guanti, scarpe e tute – fossero finalizzati alla sicurezza del lavoratore non solo nella raccolta rifiuti stradale, ma anche nelle attività di pulizie al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per prevenire l’insorgenza e il diffondersi d’infezioni .
Essa a ccertava pertanto l’inadempimento contrattuale del Comune, e lo condannava al risarcimento del danno per le spese di pulizia sostenute dal lavoratore, equitativamente determinate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori.
Il Comune di Pozzuoli ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo, resistito da controricorso del lavoratore.
È stata comunicata alle parti proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 -bis, c.p.c. , sul presupposto dell’inammissibilità del ricorso per essere con esso richiesta un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale
di merito, ma il Comune ricorrente ha depositato istanza di decisione della causa, che è stata quindi avviata a trattazione camerale. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., degli artt. 112, co. 1, 414, co. 1, nn. 4 e 5, 416, co. 3 e 420, co. 1, c.p.c. per esservi stata inversione della sequenza logica tra oneri assertivi e oneri asseverativi, in violazione del divieto di mutatio libelli e dei limiti dell’ emendatio libelli propri del rito del lavoro.
Il Comune sostiene che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto di poter superare il fatto che il ricorrente dal 2015 fosse adibito alle pulizie in un settore diverso (il mercato ittico) e non, come dedotto nel ricorso introduttivo, su strada (nettezza urbana), in quanto i fatti riguardanti i due servizi sarebbero diversi ed era onere del ricorrente quello di delimitare con esattezza il thema decidendum .
Ciò tanto più in presenza di diritti, come quello oggetto di causa, di natura eteroindividuata ed avallandosi altrimenti una inammissibile mutatio libelli , senza contare che anche l’ emendatio libelli non sarebbe consentita, nel rito del lavoro, se non nelle forme e nei termini di cui all’art. 420, co. 1, c.p.c., che avrebbe permesso la modifica solo in presenza di gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.
Il motivo non può essere accolto.
In fatto è accaduto che, secondo la narrativa contenuta nella sentenza di appello, il ricorrente ha agito al fine di sentir dichiarare l’obbligo del Comune, suo datore di lavoro, di rimborsargli quanto speso per la pulizia degli indumenti necessari per lo svolgimento della prestazione nell’ultimo decennio anteriore alla proposizione della domanda, che risale -quest’ultima – al 2022.
Il Comune, costituendosi, ha eccepito che la pretesa poteva essere riferita solo al periodo fino all’anno 2015, in cui il ricorrente aveva svolto attività che effettivamente presupponevano lo svolgimento di mansioni tali da determinare la consegna di indumenti con funzione protettiva a tutela della salute, in quanto successivamente il lavoratore era stato adibito, dal medesimo Comune, alle pulizie presso il mercato ittico.
Il tema del decidere è se, avendo il ricorrente agito menzionando solo l ‘adibizione a l RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Urbana, seppure con riferimento all’ultimo decennio di lavoro svolto presso quello stesso ente territoriale e risultando che nel l’ultima parte di quel periodo le mansioni erano state svolte invece presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ttico, la Corte d’Appello, nell’accogliere integralmente la pretesa, abbia esorbitato dai limiti dell’originaria domanda, avallando un’indebita mutatio o emendatio libelli .
In proposito, si deve ritenere che l’identificazione del fatto costitutivo del credito e la corrispondente attività assertiva vadano valutati in modo coerente con la realtà comune alle parti entro cui il processo si inserisce.
Opinando diversamente si finirebbe per avallare un approccio meramente formalistico, in contrasto con le esigenze di tutela cui il giudizio è chiamato a sopperire, tanto più in ambito di diritto del lavoro.
Ciò significa che, a fronte del pacifico sussistere di un unico rapporto di lavoro tra le stesse parti e per tutto il periodo interessato, l’individuazione della domanda si determina attraverso la deduzione dell’esistenza del rapporto di lavoro e dell’adibizione a mansioni di pulizia , senza la manutenzione o il lavaggio da parte del datore dei necessari indumenti protettivi.
Una volta dedotto quanto sopra, l’obbligo su cui verte il processo resta individuato ed ha per oggetto la necessità, per quelle lavorazioni, di indumenti idonei ad assicurare la protezione della salute, nei diversi incarichi intercorsi, senza che di altro vi sia bisogno.
Non potendosi di certo in alcun modo dire che il datore di lavoro potesse subire disorientamenti o essere violato nel diritto al contraddittorio, per il fatto che il ricorrente, pur contemplando nella pretesa tutto l’ultimo decennio, aveva fatto riferimento al RAGIONE_SOCIALE amministrativo di adibizione solo nella prima parte del periodo oggetto di causa (RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Urbana) e non al RAGIONE_SOCIALE amministrativo del secondo periodo (RAGIONE_SOCIALE di pulizia al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), una volta considerato che la prestazione è resa tra due parti del medesimo rapporto e che necessariamente al datore è noto quanto fa il lavoratore e quali cautele comporti l’attività interessata, sia pur diversi siano nel tempo i Servizi di adibizione, pur sempre in mansioni di pulizia.
Tali ulteriori specificazioni sui Servizi di adibizione non integrano quindi una mutatio libelli , ma, proprio perché non indispensabili a definire l’oggetto del contendere ed al dispiegamento delle reciproche difese, neanche di un’ emendatio libelli , concernendo esse il merito e non l’individuazione di ciò su cui si deve decidere.
Anche il richiamo alla natura c.d. ‘eterodeterminata’ non è decisivo, perché non si tratta di concetto assoluto, ma relativo, che va apprezzato tenendo conto del se, muovendo sempre dai fatti comuni alle parti, le diverse circostanze possano comportare la coesistenza di due diversi diritti, sicché deve sapersi se sia uno o l’altro quanto oggetto del processo. Nel caso delle mansioni svolte in progresso di tempo presso il medesimo datore di lavoro il problema non si pone e, senza indulgere a concettualismi, tutto consiste nel vedere se in tali diversi tempi, vi fossero indumenti resi necessari da esigenze di tutela della salute del lavoratore o, più in generale, di tutela della salubrità dell’attività svolta , perché sono questi, in una con l’esistenza del rapporto di lavoro, i fatti fondativi del diritto azionato.
In definitiva, il mutamento del RAGIONE_SOCIALE di adibizione non è elemento individuativo del diritto fatto valere che dipende, presso quello stesso
datore di lavoro, dall’essersi dedotto lo svolgimento di mansioni di pulizia , senza lo svolgimento, da parte del datore, delle conseguenti attività di manutenzione e lavaggio degli indumenti di lavoro a tal fine necessari.
Nessuna censura è svolta rispetto all’accertamento nel merito tra l’altr o di assoluta evidenza -secondo cui anche presso il mercato ittico vi era necessità di indumenti di protezione, che necessitavano di manutenzione e lavaggio e dunque non vi è da attardarsi su quest’ultimo punto.
Il ricorso per cassazione va quindi disatteso.
Il giudizio viene peraltro definito in modo non conforme alla proposta di definizione accelerata.
Quest’ultima fu infatti motivata nel senso dell’inammissibilità del ricorso per cassazione in quanto sulla base di esso si sarebbe rivendicata una diversa ricostruzione del merito della controversia.
In realtà, non era quello il senso del motivo, che è palesemente di portata processuale e che, come tale, era ammissibile, ma viene qui rigettato.
Ciò comporta che, data la non conformità tra proposta e decisione finale, non ricorrono i presupposti di cui al l’ultimo comma dell’art. 380 -bis , c.p.c., per le ulteriori condanne di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c. (v. anche Cass. 1° agosto 2024, n. 21668).
Può anche esprimersi il seguente principio: « l’individuazione dei fatti costitutivi della domanda va condotta tenendo conto di quanto strettamente necessario alla comprensione dell’oggetto del contendere e sulla base anche di quanto, appartenendo alla realtà comune alle parti, è necessariamente noto ad esse e non idoneo come tale a disorientare il contraddittorio, mentre ogni altro particolare non ha valore determinante al fine di comportare mutatio o emendatio libelli e riguarda solo il merito della controversia ».
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 -bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15.10.2025.
La Presidente NOME COGNOME