Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1055 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1055 Anno 2026
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11265/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
ONORI FAUSTO, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentat i e difesi dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 934/2020 depositata il 06/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE conveniva NOME COGNOME e NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Velletri, per ottenere la pronunzia di inadempimento dei promittenti venditori rispetto ad un preliminare dell’11 agosto 2010, giacché questi ultimi non avevano provveduto a consegnare i documenti necessari per la stipula del definitivo, e la susseguente pronunzia di sentenza che tenesse luogo del contratto, ex art. 2932 c.c. A seguito della costituzione dei convenuti, parte attrice modificava la domanda, nel senso della declaratoria di nullità del contratto per mancanza di causa o dell’oggetto o, in subordine, che fosse dichiarato risolto , ai sensi dell’art. 1453 c.c.
Il giudice adito accoglieva la richiesta di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., senza nulla dire in merito al mutamento della domanda.
RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame, che veniva respinto dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 934, depositata il 6 febbraio 2020.
I giudici di secondo grado rilevavano che l’invocata nullità della scrittura inter partes avrebbe costituito una domanda nuova, avente una diversa causa petendi , comunque infondata, giacché la conclusione del contratto non sarebbe stata subordinata al rilascio di licenze o permessi. Inoltre, la risoluzione del contratto sarebbe stata collegata dall’appellante non all’originario inadempimento, ma al fatto di non aver controparte provveduto a fornire al Comune di Nettuno gli elaborati tecnici richiesti, deter minando l’esito negativo
della pratica edilizia. Quanto alla questione della legittimazione passiva della COGNOME, che il Tribunale aveva escluso, la scrittura era stata firmata esclusivamente dall’COGNOME, che aveva adempiuto l’impegno di divenire proprietario esclusivo dei beni promessi in vendita, mentre l’impegno di far intervenire la moglie, per il trasferimento dei diritti sul lastrico solare, costituiva una promessa del fatto del terzo. Infine, la proprietà in capo alla COGNOME dei diritti sulle parti comuni del fabbricato non avrebbe impedito il trasferimento della proprietà dei beni, ma solo l’edificazione dei nuovi volumi.
Ricorre in cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di tre motivi.
Resistono NOME COGNOME e NOME COGNOME con controricorso.
In prossimità della presente udienza, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, adducendo la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, ex art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si denuncia che la Corte di appello avrebbe affermato l’acquisto della quota dei coeredi da parte del venditore, senza che tale circostanza fosse oggetto di contestazione. La decisione sarebbe invece erronea nella parte in cui esclude la necessità della presenza della COGNOME, ai sensi dell’art. 102 c.p.c., che pure il Tribunale aveva riconosciuto essere in regime di comunione.
Il riliev o non ha ragion d’essere.
Per un verso, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame. Nella specie, è la stessa ricorrente a sostenere che l’affermazione della Corte d’appello ha una valenza totalmente neutra.
Per altro verso, la censura ripropone il primo motivo di gravame al quale la sentenza impugnata aveva contrapposto la costruzione dell’impegno da parte
dell’COGNOME come promessa del fatto del terzo, nonché la considerazione che ‘la proprietà in capo alla COGNOME dei diritti sulle parti comuni del fabbricato, secondo la stessa prospettazione dell’appellante, non impedisce il trasferimento della proprietà dei beni, ma solo l’edificazione dei nuovi volumi’ .
Con tale motivazione non si confronta la doglianza della ricorrente.
2. Con il secondo motivo, la RAGIONE_SOCIALE sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 c.c. e 183 comma 6° c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata aveva ritenuto una mutatio libelli la trasformazione della domanda da quella di adempimento a quella di risoluzione ‘per non aver il promittente venditore fornito al Comune di Nettuno gli elaborati tecnici richiesti, determinando l’esito negativo della pratica edilizia’ .
La fattispecie sarebbe rientrata nell’ipotesi di difetto genetico della causa, nel senso che l’anomalia sarebbe esistita fin ab origine anche se le parti l ‘ avevano conosciuta successivamente.
La censura è manifestamente infondata.
Esorbita dai limiti di una consentita emendatio libelli il mutamento della causa petendi che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (Sez. 2, n. 28912 del 5 ottobre 2022; Sez. 2, n. 32146 del 12 dicembre 2018).
Secondo la sentenza impugnata, l’atto di citazione lamentava che l’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe provveduto a consegnare i documenti necessari per la stipula del contratto definitivo, nonostante la ricezione dell’atto di messa in mora. Con la memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., l’attrice ha dato atto della sopravvenienza di un fatto nuovo, costituito dal diniego da parte dell’Ufficio urbanistico del Comune di Nettuno -della richiesta di sopraelevazione avanzata dalla società, modificando le conclusioni con la richiesta di nullità per mancanza della causa o dell’oggetto e di risoluzione del contratto, per grave
inadempimento avversario. E’ dunque evidente come la memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. abbia introdotto un autonomo fatto sopravvenuto -legato alla nullità genetica della causa, anziché all’inadempimento della controparte -idoneo ad alterare l’oggetto sostanziale dell’azione e i termini della controversia, tanto da porre in essere una pretesa diversa da quella fatta valere in precedenza.
Con il terzo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si censura la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. La pronunzia della Corte d’appello avrebbe immotivatamente liquidato l’importo delle spese processuali, senza specificare le singole voci, senza tener conto della mancanza di un’attività istruttoria e del deposito della comparsa conclusionale.
Anche tale mezzo d’impugnazione è infondato.
In tema di spese processuali, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 3, n. 6110 del 4 marzo 2021; Sez. 1, n. 4782 del 24 febbraio 2020).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei controricorrenti, come liquidate in dispositivo.
Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali a favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 3.000 (tremila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 14 gennaio 2026, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile.
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME