Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28865 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28865 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8452/2019 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 2596/2018 depositata il 22/11/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.- Con sentenza n. 670/12 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE s.p.a., poi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a.) volta ad accertare che il saldo negativo relativo al conto corrente acceso presso detto istituto era stato determinato da prelevamenti effettuati anche tramite assegni con firma di traenza non riferibili al titolare del rapporto ma ad altro soggetto e la condanna della banca al pagamento di 1.492.000,00 euro, in quanto indebitamente prelevati dal terzo su quel conto.
1.1- La controversia era stata introdotta dopo la definizione di un precedente contenzioso avente ad oggetto l’opposizione proposta da NOME COGNOME, quale titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, avverso l’ingiunzione richiesta dall’istituto di credito predetto per il pagamento della somma complessiva di euro 64.746,60, in ragione del saldo debitore di conto corrente e dell’importo relativo a quattro rimesse di effetti cambiari rimasti insoluti; effetti la cui sottoscrizione il correntista aveva disconosciuto senza che la banca avesse proposto alcuna istanza di verificazione. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con la sentenza n. 9/del 10.1.2006 – sentito il teste NOME COGNOME, fratello di NOME, che aveva riconosciuto di aver falsamente sottoscritto gli effetti cambiari oggetto di causa – aveva revocato la predetta ingiunzione ritenendo che la inammissibile richiesta della banca di condannare il predetto teste NOME COGNOME al pagamento della somma
contestate implicava rinuncia alla pretesa monitoria; ad abundantiam il Tribunale aveva, altresì, considerato che l’opposizione si prestava comunque ad essere accolta sul rilievo che, al disconoscimento di quegli effetti, non era stata contrapposta istanza di verificazione da parte dell’istituto di credito che li aveva azionati.
L’odierno ricorrente, pertanto, una volta passata in giudicato detta sentenza, aveva incardinato il giudizio risarcitorio nei confronti della banca deducendo che il saldo negativo già azionato nei suoi confronti sarebbe derivato dalla differenza tra i versamenti ed accrediti eseguiti sul sopra richiamato conto corrente ed i prelevamenti effettuati anche tramite assegni con firma di traenza non riferibili al titolare del rapporto ma ad NOME COGNOME, fratello di NOME, ed aveva chiesto, quindi, come detto, la condanna della banca al pagamento di 1.492.000,00 euro, in quanto indebitamente prelevati dal terzo su quel conto.
2. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha respinto la domanda perché: (a) doveva escludersi che sulla statuizione resa espressamente ad abundantiam da parte del precedente giudice in ordine alla apocrifia delle sottoscrizioni della documentazione bancaria riguardante i prelievi di denaro, potesse essersi formato il giudicato che parte attrice aveva invocato a fondamento della domanda, poiché in quel giudizio il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo sulla base della preliminare considerazione della rinuncia della banca alla pretesa creditoria nei confronti del correntista, pronuncia preliminare che aveva consumato il potere di emettere ulteriori statuizioni fondate su presupposti diversi; sicché sulla insussistenza del credito vantato dalla banca in quel giudizio non v’era stato alcun accertamento suscettibile di passare in giudicato; (b) l’ulteriore richiesta di accertamento «diretto» della falsità delle sottoscrizioni tramite ordine di esibizione e CTU grafologica, doveva
ritenersi inammissibile, in quanto domanda nuova, comportante una mutatio libelli .
3.La Corte di appello di Ancona, a fronte dell’appello interposto dalla RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME nella resistenza della società appellata RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE), ha respinto l’impugnazione e confermato la sentenza di primo grado rilevando che:
(a) il primo giudice, nel valutare il profilo dell’eventuale formazione di un giudicato esterno sulle statuizioni contenute nella precedente sentenza n. 9/2006, aveva correttamente rilevato come l’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo avesse trovato giustificazione soltanto nell’intervenuta « rinuncia da parte del creditore ingiungente alla pretesa avanzata in INDIRIZZO » (pag. 4 sent. impugnata) nei confronti di NOME COGNOME, rinuncia da ravvisarsi implicitamente insita nella richiesta che la banca aveva (inammissibilmente) avanzato in sede di precisazione delle conclusioni di condanna al pagamento della somma ingiunta nei confronti del solo teste NOME COGNOME, soggetto estraneo al giudizio;
(b) la revoca del decreto ingiuntivo, era stata disposta senza alcun accertamento della falsità delle sottoscrizioni, invero ogni ulteriore e successiva valutazione formulata nella sentenza resa nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo – con riguardo alla mancata proposizione dell’istanza di verificazione quale unico mezzo per contrastare il disconoscimento della sottoscrizione dei titoli azionati in sede monitoria- doveva essere considerata volta al fine di voler « solo osservare, ad abundantiam, che l’opposizione dovrebbe in ogni caso essere accolta »; perciò detta valutazione, avendo valore meramente illustrativo di una pronuncia ad abudantiam, non aveva nulla a che vedere col contenuto delle statuizioni vere e proprie e, quindi, era inidonea ad essere utilizzata nel presente giudizio a dimostrazione delle circostanze
che l’attore invoca a sostegno della domanda qui formulata, in quanto con la motivazione ad abudantiam il giudice non fa che illustrare un ipotetico percorso logico giuridico alternativo a quello trasfuso e già ampiamente dimostrato in sentenza; correttamente, quindi il Tribunale aveva escluso che su detta valutazione meramente illustrativa potesse fondarsi una pretesa creditoria;
(c) la RAGIONE_SOCIALE aveva inizialmente inteso giovarsi « di quanto argomentato ad abudantiam nella sentenza n. 9/2006, fondando la domanda introduttiva sul disconoscimento -avvenuto nel precedente giudizio di opposizione -delle sottoscrizioni delle scritture di prelievo dal conto corrente, in relazione a cui la mancata formulazione di una istanza di verificazione (…), non ha, tuttavia, consentito il dovuto riscontro della lamentata falsità delle scritture contestate; solo nella successiva memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., l’attore ha chiesto di accertare in via diretta -e non in virtù della statuizione inizialmente invocata nell’atto di citazione -dell’asserita falsità di dette sottoscrizioni mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed ammissione di CTU grafologica, richiesta che, tuttavia, il giudice di prime cure ha, in modo condivisibile, reputato quale domanda nuova…recante i presupposti di una ‘inammissibile mutatio libelli, fondandosi su una causa petendi del tutto diversa da quella originariamente posta a fondamento della propria domanda’ ;
(d) nel caso di specie non erano neppure stati depositati in atti i documenti originali dai quali sarebbero derivate le contestate operazioni di prelievo, necessari per le scritture di comparazione, né sarebbe stato, comunque, configurabile il disconoscimento di scritture ulteriori rispetto a quelle originariamente azionate dalla banca con il procedimento monitorio, come pretendeva, invece, parte attrice « che con il giudizio de quo ha esteso la verifica della falsità delle sottoscrizioni a tutte le operazioni di prelievo compiute nel corso del rapporto» ; sicchè anche sotto tale aspetto si
imponeva il rigetto di tutti i mezzi istruttori richiesti anche in appello, attesa la palese inconferenza degli stessi ai fini del decidere;
(e) rimanevano assorbite tutte le ulteriori eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in appello dalla banca appellata (vale a dire l’eccezione di prescrizione quinquennale in materia di risarcimento del danno, quella di mancata contestazione degli estratti conto, quella di assenza di colpa in capo alla banca che non si è potuta avvedere della falsità delle firme apposte in calce ai documenti utilizzati per effettuare le contestate operazioni di prelievo essendo del tutto comparabili con quelle depositate nell’apposito specimen ).
-Contro la sentenza NOME COGNOME, titolare della impresa individuale RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale affidato a due motivi. Il ricorrente ha depositato controricorso al ricorso principale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
-Con ordinanza interlocutoria resa in data 13.2.2024 questa Corte ha ordinato la integrazione del contraddittorio nei confronti di NOME COGNOME, che, nella prospettazione attorea, sarebbe stato il soggetto autore delle falsificazioni di firma dedotte nei diversi giudizi. Questi, invero, era stato chiamato in causa dalla banca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed aveva partecipato al giudizio di primo e secondo grado restando contumace, come si evince dalla intestazione della sentenza di appello (cfr. p. 2) oltre che dal controricorso di RAGIONE_SOCIALE (cfr. p. 3), la quale aveva chiesto di essere da questi tenuta indenne da ogni responsabilità che, in ipotesi, fosse stata riconosciuta a suo carico. Il contraddittorio è stato integrato a cura della parte ricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale. Ritiene la banca resistente che la procura difetti del requisito indispensabile dell’indicazione specifica della sentenza che si intende impugnare, che reputa « assolutamente unico modo per accertare che la procura sia stata rilasciata in epoca successiva all’emissione della sentenza e per impugnare una specifica decisione », e ciò in quanto si tratta di procura posta su foglio separato e notificato telematicamente nella quale il signor NOME COGNOME rilascia il mandato « per rappresentare difendere (…) la predetta ditta nel giudizio per RAGIONE_SOCIALEzione di cui al presente ricorso ».
Si tratta di eccezione palesemente infondata, poichè la procura in questione è pacificamente unita in via digitale al ricorso notificato e depositato in cancelleria, sicché, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, essa si intende riferita inequivocabilmente al ricorso stesso e al giudizio cui l’atto accede: « La procura per il ricorso per cassazione è validamente conferita, soddisfacendo il requisito di specialità di cui all’art. 365 cod. proc. civ., anche se apposta su di un foglio separato, purchè materialmente unito al ricorso e benchè non contenente alcun riferimento alla sentenza impugnata o al giudizio da promuovere, in quanto, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. civ. (come novellato dalla legge 27 maggio 1997, n. 141), si può ritenere che l’apposizione topografica della procura sia idonea salvo diverso tenore del suo testo – a fornire certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a far presumere la riferibilità della procura medesima al giudizio cui l’atto accede » (Cass. n.29785/2008; preceduta da Sez. Un. n.2642/1998 e seguita da numerose pronunce conformi, v.per tutte, Cass. n. 8334/2024).
2.- Il primo motivo del ricorso principale denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per « manifesta violazione dei principi regolatori del giusto processo e, segnatamente, del combinato
disposto degli artt. 2907 c.c., 99, 112, 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per mancata pronuncia sulla domanda, come prospettata in atto di citazione e mai rinunciata in corso di causa ».
-Il secondo motivo denuncia – in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo- ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per difetto del «minimo costituzionale» di motivazione « non essendosi affatto spiegate le ragioni per le quali, con l’atto di citazione del 21.9.2007, non sarebbe stata proposta la domanda di ‘accertamento in via diretta della falsità’ (…) di tutti gli assegni oggetto di causa ».
4.- Il terzo motivo censura il provvedimento impugnato, sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., « per difetto del ‘minimo costituzionale’ di motivazione essendosi ritenuta mancante la prova del fatto costitutivo, nonostante il rigetto di richieste istruttorie (non inammissibili) tese a dimostrare la falsità degli assegni, tutti detenuti dalla banca ».
5.- Il quarto motivo denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2719 cod. civ., 118, 210 e 94 disp. att. cod.proc.civ., 115 cod.proc.civ., per essersi ritenuta non accertabile la falsità di tutti gli assegni movimentati sul conto corrente interpartes n. 666/06, sul semplice rilievo della mancata produzione degli originali degli effetti stess i».
6.- Il primo motivo è fondato. Il ricorrente, in sintesi, deduce che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che con l’atto di citazione fosse stata formulata una richiesta di accertamento differente rispetto a quella di cui alla successiva memoria ex art. 183 comma sesto n. 1 cod. proc. civ., e che la domanda originaria -ritenuta mutata in detta sede -fosse unicamente fondata sul presupposto del giudicato formatosi inter partes sulla falsità delle
sottoscrizioni dei titoli fondanti indebiti prelievi, giacché la pretesa, oggetto del presente giudizio, era stata fondata sul contestato comportamento negligente ed illegittimo della RAGIONE_SOCIALE, consistente « non già nell’avere addebitato i soli quattro effetti apocrifi di cui all’altro, precedente giudizio bensì nell’avere, nel complesso, ‘rilasciato carnet di assegni bancari senza preventivamente accertare l’identità e la legittimazione del soggetto richiedente’ (cit. pag. 4 dell’atto di citazione del 21.09.07», addebito questo che, nell’ordito dell’atto stesso, veniva addotto come specifica causa petendi della domanda, intesa come l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta; pertanto la richiesta di « accertamento ‘in via diretta’ della falsità di TUTTI gli assegni (a firma apocrifa), indebitamente addebitati sul conto di essa stessa ricorrente odierna e non già soltanto di quelli oggetto della precedente controversia, conclusasi con la sentenza giudicata dello stesso Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE » era stata introdotta già con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, e non solo nella prima memoria di trattazione. Perciò, conclude il ricorrente, « il giudicato, afferente all’accoglimento della domanda di mera revoca dell’ingiunzione per lire 125.366.516 ottenuta ex adverso, poteva essere invocato (…) quale semplice antecedente dell’ulteriore domanda di condanna alla ripetizione di € 1.492.000,00 per cui è qui causa, ma giammai -data la diversità di petitum quale suo ‘unico presupposto’, come la gravata sentenza erratamente ritiene ». Perciò ricorrerebbe nella specie il vizio di omessa pronuncia su una domanda di condanna rispetto alla quale il richiamo al giudicato integrava gli estremi di una deduzione secondaria introdotta in funzione probatoria del diritto vantato e non incidente sugli elementi identificativi della nuova azione proposta.
6.1- Preliminarmente si osserva che il vizio dedotto involge il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quale effetto
di un’errata interpretazione della causa petendi, vizio in procedendo rispetto al quale la Corte di legittimità è giudice del «fatto processuale». Ciò vuol dire che anche la rilevazione o l’interpretazione del contenuto della domanda resta sindacabile in cassazione – in via diretta, e non per il mero tramite della motivazione al riguardo fornita dal giudice del merito – ove ridondi in un vizio di nullità processuale (v. Cass. n. 11103/2020,).
Come, infatti, osservato da questa Corte (v. Cass. n. 35222/2023), una volta dedotto tale vizio, spetta alla RAGIONE_SOCIALEzione stabilirne o meno l’esistenza, come deriva dall’insegnamento delle Sezioni Unite a proposito del confine del sindacato di legittimità dinanzi alla deduzione del vizio processuale: « quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, (..) il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.)» (Cass. Sez. U n. 8077/12).
6.2 -Ciò premesso si osserva che nell’atto introduttivo che il ricorrente riporta in conformità al principio di autosufficienza del ricorso -dopo l’illustrazione dell’antecedente fattuale costituito dalla sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 06/del 2006, pronunciata a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si legge: « La sentenza n. 9/06 di codesto Tribunale (passata in giudicato) ha accertato, quindi, l’inesistenza del credito
dell’Istituto RAGIONE_SOCIALErio convenuto, in quanto risultate apocrife le sottoscrizioni pretesamente apposte ed attribuite a COGNOME NOME sui prelievi e sugli assegni tratti ed emessi sul c/c n. 666/06. Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che, nel caso in cui un istituto di credito abbia rilasciato un carnèt di assegni bancari, senza preventivamente accertare l’identità e la legittimazione del soggetto richiedente, risponde nei confronti del correntista, delle somme pagate a seguito dell’emissione abusiva degli assegni contenuti nel carnèt rilasciato (…). Alla luce di tanto, ovvero, dei fatti così come accertati con sentenza passata in giudicato, l’attore ha diritto a ricevere in restituzione l’ammontare dei prelievi e degli assegni emessi e tratti sul c/c n. 666/06, con firma apocrifa di COGNOME NOME o di altri, atteso che tanto è accaduto a causa del comportamento, a dir poco, negligente ed illegittimo della RAGIONE_SOCIALE odierna convenuta (…). Dall’esame degli estratti si evince che la somma illegittimamente pagata dalla RAGIONE_SOCIALE, per le ragioni innanzi esposte, è pari ad Euro 1.492.000,00 di cui si chiede la ripetizione (…). Tutto quanto esposto la ditta attrice, così come rappresentata e difesa CONCLUDE voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni avversa difesa ed eccezione, così provvedere: condannare la CASSA DI RISPARMIO di ASCOLI PICENO RAGIONE_SOCIALEa. al pagamento in favore della società attrice, della somma di Euro 1.492.000,00 per le ragioni esposte in narrativa ».
6.3- Reputa il Collegio che la causa petendi posta a fondamento della domanda formulata nell’atto introduttivo del giudizio fosse costituita dalla dedotta colpevole condotta della banca, consistita nel non avere verificato diligentemente la legittimazione del soggetto che operava sul conto tramite assegni a forma apocrifa, e che l’attore avesse invocato l’accertamento della aprocrifia delle sottoscrizioni di detti assegni compiuto nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dalla banca per il pagamento del saldo negativo del conto (erroneamente ritenuto
oggetto di una giudicato formatosi sul punto) solo quale prova dell’antecedente fattuale della condotta negligente della banca; sicchè nella memoria di precisazione della domanda ex art. 182 comma VI n. 1 c.p.c., chiedendo di accertare la falsità di dette sottoscrizione mediante i mezzi di prova indicati, non aveva modificato la domanda, ma aveva, piuttosto, chiesto di provare quei fatti -ovvero l’apocrifia delle firme di prelievo che non potessero ritenersi già accertati alla luce dei rilievi e delle contestazioni mosse circa la prospettata idoneità del precedente decisum a sorreggere detto accertamento.
In altre parole è vero che nessun giudicato poteva ritenersi formato sull’aprocrifia delle sottoscrizioni apposte ed attribuite a COGNOME NOME sui prelievi e sugli assegni tratti ed emessi sul c/c n. 666/06, e sull’insussistenza del credito vantato dalla banca nel precedente giudizio, poiché oggetto di una motivazione resa ad abudantiam; ma ciò non impediva all’attore di chiedere negli atti processuali a ciò espressamente deputati (memorie di precisazione della domanda e di formulazione delle istanze istruttorie) di richiedere che siffatto accertamento fosse compiuto nella nuova sede processuale avviata per ottenere la condanna della banca per la prospettata negligenza con cui la stessa avrebbe negoziato i detti titoli aprocrfi, poiché ciò non costituiva alcuna mutatio libelli, restando dedotti a fondamento del petitum formulato verso la banca gli stessi fatti illustrati nell’atto introduttivo, che, anziché «provati», l’attore prospettava coma «da provarsi».
La Corte territoriale, dunque, come già il Tribunale, ha confuso e sovrapposto il piano dell’allegazione con quello della prova, e non ha dato ingresso alla fase istruttoria ritenendo erroneamente che la modifica del quadro probatorio inizialmente illustrato costituisse una modifica inammissibile della domanda.
7.L’accoglimento del primo motivo di ricorso esonera dall’esaminare il secondo espressamente formulato solo in via
subordinata al rigetto del primo, ed assorbe l’interesse all’esame del terzo e del quarto che attengono rispettivamente ad un vizio di omessa motivazione in punto « rigetto di richieste istruttorie (non inammissibili) tese a dimostrare la falsità degli assegni, tutti detenuti dalla banca» e alla falsa applicazione delle norme che governano la prova quanto alla parte argomentativa della sentenza gravata che riguarda l’accertabilità della «falsità di tutti gli assegni movimentati sul conto corrente inter partes n. 666/06, sul semplice rilievo della mancata produzione degli originali degli effetti stess i».
8.- Il primo motivo di ricorso incidentale denuncia, violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 112 c,p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4, c.p.c. perché la Corte d’appello « prima ancora di decidere sui due diversi motivi di appello principale avrebbe dovuto dichiarare la loro inammissibilità per non essere stato impugnato il capo, anch’esso decisivo, della sentenza di primo grado » ovvero « il capo della sentenza del Tribunale relativo al rigetto della domanda formulata in citazione e fondato sul giudicato esterno ».
9.- Il secondo motivo di ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4, c.p.c.; per quel che si riesce a comprendere da un’illustrazione caotica e confusa, sembra che la resistente si dolga del fatto che la Corte d’Appello non abbia considerato l’eccezione con cui aveva contestato che l’appellante (odierno ricorrente) non aveva illustrato il motivo d’appello concernete la statuizione sulla inammissibilità per novità della domanda, offrendo, come avrebbe dovuto, il contenuto della domanda formulata in atto di citazione e quello della domanda formulata nella memoria 183 comma VI n. 1 c.p.c.
10.- Entrambi i motivi sono inammissibili prima che infondati poiché anche a tacere del fatto che l’illegittimità della sentenza gravata è denunciata alla luce dei due paradigmi di vizio di legittimità di cui all’art.360 (il n. 3 e n. 4) di cui manca la minima illustrazione -nell’invocare il vizio di omessa pronuncia deduce, in
effetti, che la Corte di appello avrebbe respinto «implicitamente» due eccezioni preliminari di inammissibilità dell’appello (in relazione, da un lato, alla mancata impugnativa da parte dell’appellante del motivo di rigetto fondato sul giudicato esterno e, dall’altro, alla mancanza di specificità dei motivi di gravame articolati sempre dall’appellante); invoca, quindi, in modo contraddittorio la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato così come quello di omessa pronuncia, perché la decisione «implicita» è comunque una decisione e non un’omessa pronuncia. Invero, come affermato da questa Corte, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto « ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia» (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956). E, viceversa, riguardo all’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti – che si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’articolo 112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale – trova applicazione il principio secondo cui, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).
10.- Pertanto il ricorso principale va accolto con riguardo al primo motivo, restando assorbiti gli altri tre, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione cui va demandato anche la decisione sulle spese di questo fase. Quanto al ricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE dichiarato inammissibile sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale; dichiara assorbiti il secondo, terzo e quarto motivo; cassa la sentenza impugnata con rinvio al Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, dichiarando ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del controricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.10.2024.