Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5498 Anno 2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5498 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/03/2026
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2714 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COTRONE NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’avvocat o NOME di COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Reggio Calabria n. 492/2022, pubblicata in data 21 giugno 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 3 marzo 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Polistena per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di infiltrazioni di acqua
Oggetto:
RESPONSABILITÀ CIVILE CUSTODIA (ART. 2051 C.C.)
Ad. 03/03/2026 C.C.
R.G. n. 2714/2023
Rep.
piovana nei propri locali , assumendone l’imputabilità a lavori stradali effettuati dall’ente locale .
Il Tribunale di Palmi (sezione distaccata di Cinquefrondi) ha dichiarato improponibile la domanda, per la sussistenza di un precedente giudicato.
La Corte d’a ppello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono NOME COGNOME, nonché NOME e NOME, qualificandosi « aventi causa da » NOME (già socio accomandatario della società attrice), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Polistena.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
I ricorrenti dichiarano di agire nella qualità di « aventi causa da NOME COGNOME … … a sua volta e quale socio accomandatario e l.r.p.t. della RAGIONE_SOCIALE ».
Dunque, essi si qualificano, genericamente, come « aventi causa » del socio accomandatario, legale rappresentate della società attrice (del quale depositano certificato di morte, avvenuta nel corso del giudizio di secondo grado, nonché stato di famiglia, da cui si evince che essi sono rispettivamente il coniuge e due dei tre figli dello stesso).
Non si qualificano espressamente, in verità, eredi di NOME, né, tanto meno, indicano in base a quale titolo ed in relazione a quale specifico diritto sarebbero ‘ aventi causa ‘ dello stesso.
D’altra parte, se anche fossero eredi di NOME, ciò, di per sé, non giustificherebbe la loro legittimazione alla presente impugnazione, dal momento che NOME non è mai stato parte del giudizio, in proprio, ma esclusivamente
quale legale rappresentante della società attrice, che è anche l’unica titolare del diritto risarcitorio fatto valere in questa sede. I ricorrenti non affermano di essere gli attuali titolari della legale rappresentanza della società attrice e, d’altra parte, non allegano neanche, in alcun modo, se ed in base a quale titolo abbiano eventualmente acquistato il diritto controverso, già fatto valere nel presente giudizio dalla medesima società (la quale, peraltro, risulterebbe cancellata dal registro dalle imprese, secondo la certificazione da essi stessi proAVV_NOTAIOa, sin dal 2018 e, quindi, nel corso del giudizio di secondo grado, circostanza della quale neanche si dà atto in alcun modo nello stesso ricorso).
La loro legittimazione a proporre il presente ricorso per cassazione, pertanto, prima ancora che indimostrata, è rimasta del tutto sfornita di una adeguata e circostanziata allegazione.
Il ricorso è, per ciò solo, inammissibile.
Anche per completezza, la Corte ritiene, comunque, di esporre sinteticamente le ragioni per cui lo stesso non avrebbe potuto trovare accoglimento nel merito.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e non corretta applicazione dell’ art. 183, VI co., c.p.c. in ordine alla mutabilità/emendabilità della domanda proposta con l’atto di citazione introduttivo, in relazione all’ art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 ».
I ricorrenti deducono che « la Corte di Appello, in violazione dell’art. 183, VI co. c.p.c., ha escluso erroneamente, che la prospettazione dell’attore formulata ritualmente nei modi e termini di cui alla norma in esame, al di là dell’errore e della buona fede, potesse rientrate nella consentita ed ammissibile facoltà di mutatio/emedatio libelli. Con l’impugnazione parte ricorrente rileva che la Corte di Appello abbia ritenuto vietata, sanzionandola con l’inammissibilità, sostanzialmente confermando la pronuncia di primo grado sul punto, il mutamento della domanda
originaria operato dall’attore. Mutamento che afferiva alla sola causa petendi della domanda introduttiva, in quanto, a seguito dell’eccezione di ne bis in idem, sollevata dal convenuto Ente, precisava che l’evento inondazione (data dell’evento, per l’esattezza), sul quale la parte attrice fondasse la domanda risarcitoria (petitum), anziché essere quello del 03.10.1992, sul quale già vi era giudicato, fosse quello antecedente del 1819.06.1992 ».
Il motivo è infondato.
2.1 Si premette che la domanda della società attrice è stata dichiarata improponibile dal giudice di primo grado perché essa era stata avanzata in relazione ai danni subiti dai beni sociali a seguito di un evento (infiltrazioni di acqua piovana nei locali del l’impresa) che si era verificato in data 3 ottobre 1992: tale pretesa è stata ritenuta già coperta da giudicato, in virtù di una precedente sentenza definitiva, pronunciata tra le medesime parti, in relazione ai danni provocati proprio da detto evento.
Il tribunale non ha ritenuto di accedere all’assunto della società, per cui l’indicazione dell’evento dannoso del 3 ottobre 1992 doveva intendersi frutto di un mero errore materiale e i danni di cui essa aveva inteso chiedere il risarcimento erano, in realtà, quelli derivanti da un distinto e autonomo evento, verificatosi precedentemente, tra il 18 ed il 19 giugno 1992, di analoga natura e avente la medesima causa di quello occorso il 3 ottobre 1992 (ma non le medesime conseguenze, avendo i due eventi provocato danni diversi), come precisato nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c..
Solo ad abundantiam , il giudice di primo grado ha, altresì, precisato che la domanda sarebbe stata inammissibile anche a volere prendere in considerazione la ‘ correzione ‘ operata dalla parte attrice, ricorrendo, in tale ultimo caso, un’ipotesi di abusiva parcellizzazione del credito.
2.2 Nel giudizio di appello, la società attrice ha contestato la decisione di primo grado, insistendo nel sostenere che l’indicazione della data dell’evento dannoso per il quale aveva chiesto il risarcimento era frutto di un mero errore materiale emendabile e che non ricorreva affatto una ipotesi di abusiva parcellizzazione del credito.
2.3 La corte d’appello ha rigettato l’appello, prescindendo del tutto dalla questione della abusiva parcellizzazione del credito e ritenendo assorbente e decisivo il rilievo per cui « l’indicazione di una data differente » dell’evento dannoso costituiva di fatto una inammissibile « mutatio libelli », cioè la proposizione di una vera e propria domanda nuova in corso di giudizio, avendo ad oggetto una « … causa petendi fondata su fatti mai prospettati prima », che introduceva, pertanto, « un nuovo tema d’indagine » e alterava sostanzialmente « i termini della controversia, con l’effetto di ampliare non già l’oggetto del pronunziare, ma anche quello del cognoscere, disorientando, nel contempo, la difesa della controparte chiamata a difendersi da fatti e conseguenze totalmente diverse da quelle originariamente prospettate ».
2.4 Nella presente sede, senza operare ulteriori specifiche contestazioni in ordine alla ritenuta inconfigurabilità, quale mero errore materiale (come tale di per sé emendabile), dell’indicazione della data dell’evento dannoso, i ricorrenti sostengono la legittimità del mutamento della domanda operato con la memoria depositata nel primo termine assegnato dall’istruttore ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c..
Si tratta di un assunto infondato.
La contraria decisione della corte d’appello è, infatti, conforme al consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare, secondo il quale « la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della
stessa ( ‘ petitum ‘ e ‘ causa petendi ‘ ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale deAVV_NOTAIOa in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l ‘ allungamento dei tempi processuali » (Cass., Sez. U, n. 12310 del 15/06/2015; conf., ex multis : Sez. 6 – 1, n. 13091 del 25/05/2018; Sez. U, n. 22404 del 13/09/2018; Sez. 3, n. 31078 del 28/11/2019; Sez. 6 – 2, n. 20898 del 30/09/2020; Sez. 3, n. 30455 del 02/11/2023; Sez. 2, n. 23975 del 06/09/2024).
È, del resto, senz’altro condivisibile (ancor prima che insindacabile nella presente sede) l’accertamento di fatto della corte territoriale, secondo cui la modificazione dell’indicazione dell’evento che, secondo l’iniziale prospettazione, aveva dato luogo ai danni denunciati e, di conseguenza, la radicale diversità degli stessi danni da risarcire, rispetto a quelli inizialmente allegati, avrebbe determinato, inevitabilmente, in primo luogo, la proposizione di una domanda relativa ad una vicenda sostanziale del tutto differente da quella in origine deAVV_NOTAIOa in giudizio e neanche ad essa meramente ‘connessa’ e, comunque, una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, in quanto, in tal modo, sarebbe stato completamente e radicalmente alterato sia il thema decidendum che il thema probandum .
Se si accedesse all’assunto dei ricorrenti, in effetti, si dovrebbe ammettere che possa avere luogo un giudizio avente ad oggetto una vicenda sostanziale del tutto differente e autonoma rispetto a quella prospettata con l’atto introduttivo del giudizio, il che certamente non può ritenersi consentito, in base ai principi di diritto sopra esposti.
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli art. 2 Cost. -sia in relazione al canone del ‘giusto processo’, di cui al novellato art. 111 Cost., nonché violazione e falsa
applicazione dell’ art. 2051 c.c. , il tutto in relazione all’ art. 360 co. 1, n. 3 ».
I ricorrenti deducono che « la Corte di Appello, ha erroneamente ritenuto, sostanzialmente confermando la pronuncia di primo grado, che parte attrice, avendo formulato domanda risarcitoria per il medesimo fatto generatore del credito (inondazione), sebbene avvenuto in data diversa, avesse parcellizzato il credito stesso. I tratti salienti del principio della parcellizzazione sono contenuti nell’arresto nr. 28286/2001 della II sezione civile di codesta Ecc.ma Corte. Richiamando questa pronuncia, il giudice di secondo grado, sostanzialmente confermando il concetto espresso da quello di prime cure, ha ritenuto unico il fatto generatore del danno lamentato ».
Il motivo è inammissibile, in quanto la censura con esso formulata non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata.
Come già chiarito, la corte d’appello ha rigettato il gravame della società attrice, prescindendo del tutto dalla questione della abusiva parcellizzazione del credito e ritenendo assorbente e decisivo il rilievo per cui « l’indicazione di una data differente » dell’evento dannoso costituiva di fatto una inammissibile « mutatio libelli ».
Di conseguenza, la questione posta con il motivo di ricorso in esame non ha alcun rilievo ai fini dell’esito della presente controversia.
4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 3 marzo 2026.
Il Presidente NOME COGNOME