Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28421 Anno 2024
RAGIONE_SOCIALE Ord. Sez. 3 Num. 28421 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20836/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che l a rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, ASSICURATORI DEI LLOYD’S POLIZZE A1201233230 E A1201233230, ASSICURATORI DEI LLOYD’S POLIZZA P_IVA;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 103/2021 depositata il 23/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia trae origine dai rapporti contrattuali intercorsi tra la ricorrente RAGIONE_SOCIALE (allora denominata RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), società̀ controllata dall’intimata GMG, in forza dei quali la prima aveva concesso in leasing alla seconda due aeromobili di sua propriet à̀ .
Le parti prima sottoscrivevano un contratto di leasing di aeromobile senza equipaggio denominato ‘Aircraft Dry Lease Agreement’ con cui RAGIONE_SOCIALE cedeva in locazione finanziaria a RAGIONE_SOCIALE due aeromobili a turboelica TARGA_VEICOLO con marche identificative TARGA_VEICOLO ed TARGA_VEICOLO e successivamente un contratto volto a definire i costi di manutenzione degli Aeromobili ed il costo delle assicurazioni (il Maintenance Agreement).
La manutenzione degli aerei era demandata interamente alla società RAGIONE_SOCIALE con costi ripartiti tra le parti.
Successivamente le parti stipulavano un ulteriore contratto che disciplinava l’utilizzo degli Aeromobili attraverso l’equipaggio ed il COA (Certificato Operatore Aereo) messi a disposizione da RAGIONE_SOCIALE.
Infine, ottenuti da RAGIONE_SOCIALE il COA, il codice ICAO (assegnato agli operatori aerei da RAGIONE_SOCIALE) nonch é́ la qualifica CAMO (grazie alla quale RAGIONE_SOCIALE poteva gestire in autonomia la manutenzione), le parti stipulavano due nuovi accordi inerenti agli Aeromobili con scadenza 31 dicembre 2008. Questi ultimi Contratti avevano le caratteristiche tipiche dei contratti di leasing di aeromobili senza equipaggio utilizzati nell’ambito dell’industria aeronautica ed erano retti dalla legge inglese e prevedevano espressamente che la propriet à̀ degli Aeromobili sarebbe rimasta in capo ad RAGIONE_SOCIALE.
Con i nuovi contratti RAGIONE_SOCIALE si obbligava inoltre a pagare tutto il pregresso entro la data del 1° marzo 2007, accettando che, in caso di mancato pagamento entro il termine, i contratti si sarebbero risolti senza necessit à di ulteriori comunicazioni da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Il passaggio tra i Primi Contratti e i Secondi Contratti ha determinato delle difficolt à contabili che hanno portato a contestazioni sulle reciproche partite e all’illegittima sottrazione degli aerei da parte di RAGIONE_SOCIALE che nella notte tra il 6 e il 7 aprile 2007 ha ripreso possesso degli aeromobili TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO, parcheggiati sul piazzale dell’Aeroporto di Milano Linate, senza preventivamente risolvere i contratti di leasing con RAGIONE_SOCIALE.
A seguito dell’illegittima sottrazione degli aerei in data 6 aprile 2007, RAGIONE_SOCIALE non ha pi ù̀ potuto esercitare il proprio oggetto sociale, non essendo in grado di portare a termine i contratti di trasporto in vigore al momento della sottrazione degli aerei; a seguito di tale evento l’RAGIONE_SOCIALE ha sospeso il COA (documento attestante l’idoneità̀ ad esercitare l’attività̀ di trasporto aereo in sicurezza), la CAMO (certificazione per eseguire la manutenzione degli aerei) e la Licenza di RAGIONE_SOCIALEo (dimostrazione di disporre dei mezzi economici e finanziari per esercitare l’attività̀ ).
A partire dal 7 aprile 2007 RAGIONE_SOCIALE -non potendo pi ù̀ esercitare l’oggetto sociale ha fatto fronte alle obbligazioni contratte con i
creditori con mezzi propri per euro 229.932,00 e dal 20 novembre 2008 con finanziamento del socio di maggioranza RAGIONE_SOCIALE per euro 250.000,00; in data 29 gennaio 2009 RAGIONE_SOCIALE è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano e nell’ambito di tale procedura il socio RAGIONE_SOCIALE ha acquistato crediti di terzi nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 551.493,00 ed è intervenuto come assuntore del concordato fallimentare mettendo a disposizione del fallimento l’importo di euro 570.000,00.
Pertanto, con atto di citazione notificato in data 28 maggio 2015 RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), in qualità di socio di maggioranza di RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), ha convenuto dinanzi al Tribunale di Milano RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) e RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) per il risarcimento dei danni subiti per il fallimento di RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’illegittimo impossessamento da parte di RAGIONE_SOCIALE dei due aerei concessi da quest’ultima in locazione finanziaria; l’illegittimo impossessamento è avvenuto con la compartecipazione di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE le cui condotte omissive in relazione alla mancanza del controllo imposto dalle norme operative degli enti preposti alla gestione e alla sicurezza dei voli hanno consentito l’operazione illecita di prelievo dei velivoli causa dell’evento dannoso che ha determinato l’impossibilità per RAGIONE_SOCIALE di esercitare l’oggetto sociale ed il conseguente fallimento.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 7939/2019, ha dichiarato il difetto di competenza giurisdizionale del Tribunale adito in ragione della previsione contenuta all’art. 32 dei contratti di locazione stipulati tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di devoluzione delle controversie ai tribunali inglese e ha condannato la parte attorea alla rifusione in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, delle spese di lite.
La Corte d’ Appello di Milano, con la sentenza n. 103 del 14 gennaio 2021, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva il ricorso di RAGIONE_SOCIALE
D opo aver precisato che l’appellante ha agito in qualità̀ di terzo e socio di riferimento di RAGIONE_SOCIALE, i l giudice dell’appello ha affermato che in tale veste la medesima non ha esercitato un’azione trovata nel patrimonio del fallito stesso, come suo avente causa, ponendosi nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, ma ha agito in sostituzione dei creditori al fine della ricostituzione del patrimonio originario del fallito. Legittimamente, quindi, ha agito ex art. 2043 c.c. espressamente dichiarando la prevalenza di tale responsabilit à̀ su quella contrattuale. In assenza di un vincolo contrattuale che leghi RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE trova applicazione la pronuncia delle Sezioni Unite n. 3165 del 2019 che, in materia di illeciti civili, attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, cioè̀ il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilit à̀ da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata (Cass. S.U. n. 3165/2019; Cass., sez. un., n. 27164/2018).
Ha pertanto affermato che poiché il fatto illecito è avvenuto presso l’aeroporto di Milano Linate, sussiste la giurisdizione del giudice italiano e ha rimesso le parti davanti al giudice di primo grado con termine trimestrale dalla notificazione della sentenza.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), sulla base di un motivo, illustrato da memoria.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ. anche in relazione
all’art. 163 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ. e, quindi, delle regole che disciplinano il divieto di introdurre domande nuove in sede di memorie ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ., con l’obbligo per l’attore di indicare e delimitare l’oggetto del giudizio nel proprio atto introduttivo, indicando tra l’altro la legittimazione, il titolo e la causa petendi in base ai quali agisce (con il conseguente divieto di loro modifica nel corso del giudizio), nonch é́ dell’obbligo per il giudice, nel decidere la causa, di attenersi all’oggetto delle domande formulate dalle parti, con il correlativo divieto di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.
La Corte avrebbe errato perché ha dichiarato ammissibile una domanda formulata solo a seguito di mutatio libelli e, dall’altro, ha escluso la giurisdizione esclusiva delle corti inglesi prevista dalle pattuizioni contrattuali invocate da RAGIONE_SOCIALE (e dalle altre parti convenute).
La ricostruzione della Corte d’Appello è errata perché ha ritenuto che non potrebbe trovare applicazione la pattuizione di cui all’art. 32 dei contratti (che devolve invece tutte le controversie alla giurisdizione esclusiva delle corti inglesi) in considerazione del fatto che RAGIONE_SOCIALE ha formulato in causa solo domanda di risarcimento per illecito extracontrattuale, che quindi esula dalle pattuizioni contrattuali intervenute tra le parti.
L’assunto sarebbe però errato e frutto di una violazione o comunque falsa applicazione delle norme indicate: la domanda di natura extracontrattuale è , infatti, stata introdotta da RAGIONE_SOCIALE, come domanda nuova e quindi inammissibile, solamente in sede di prima memoria ex art. 183 comma 6 cod. proc. civ., e ha errato pertanto la Corte d’Appello di Milano, in violazione o falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ., a non dichiarare inammissibile la domanda nuova proposta da GMG solo in quella sede. Ha errato ancora la Corte, o comunque applicato la norma in esame in
maniera non conforme al dettato normativo, laddove non ha ravvisato che con tale nuova domanda GMG ha modificato anche il titolo, la legittimazione e la causa petendi della domanda inizialmente proposta, in violazione anche del disposto dell’art. 163 cod. proc. civ.
Infine, ha errato la Corte perché non avrebbe correttamente applicato la norma di cui all’art. 112 cod. proc. civ. laddove, in sede di motivazione, ha deciso oltre l’oggetto della domanda inizialmente proposta da RAGIONE_SOCIALE, l’unica su cui la valutazione della Corte avrebbe dovuto, e potuto, insistere.
6. Il motivo è infondato.
Sul punto si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12310/2015, secondo cui la ‘domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo’ (cfr. tra le tante anche Cass. n. 30455/2023; Cass. 4031/2021; Cass. 3127/2021; Cass. n. 4322/2019).
Nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno posto in rilievo che, con la memoria ex art. 183 c.p.c., il legislatore ha voluto consentire, prima dell’inizio della trattazione della causa, delle “correzioni di tiro” e cambiamenti anche rilevanti (rispetto ai quali è addirittura previsto un triplo ordine di termini) al fine di massimizzare la portata dell’intervento giurisdizionale richiesto così da risolvere in maniera tendenzialmente definitiva i problemi che hanno portato le parti dinanzi al giudice, evitando che esse tornino
nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale.
Diversamente opinando si finirebbe per imprigionare la ratio che presiede alla organizzazione dell’art. 183 c.p.c. nell’ambito di una logica deontica fine a sé stessa, intesa ad inquadrare e regolamentare permessi, obblighi e divieti con l’unica preoccupazione che siano certi i confini tra quel che si può, quel che si deve e quel che è vietato fare, anche a discapito della funzionalità dell’intero processo e dei suoi valori fondanti.
Ridurre la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto (per la quale, come già precisato, neppure sarebbe necessaria un’apposita previsione e addirittura la concessione di termini e “controtermini”) significherebbe, infatti, contro la lettera e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale eventualmente anche grazie allo sviluppo dell’udienza di comparizione -a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto, con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice il quale dovrà conoscere della medesima vicenda, sia pure sotto aspetti in parte dissimili, con effetti incidenti negativamente: sulla “giustizia” sostanziale della decisione (posto che essa può essere meglio assicurata se sono veicolati nel medesimo processo tutti i vari aspetti e le possibili ricadute della medesima vicenda sostanziale ed “esistenziale”, evitando di fornire al giudice la conoscenza di una realtà sostanziale artificiosamente frammentata con l’effetto di
determinarne una visione parziale); sul rischio di giudicati contrastanti; sulla ragionevole durata dei processi, valore costituzionale da perseguire anche nell’attività di interpretazione delle norme processuali da parte del giudice.
La necessità di interpretare nell’ambito della complessiva economia strutturale dell’art. 183 c.p.c. la riconosciuta possibilità di modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate, corrispondono all’esigenza – ripetutamente perseguita nel codice di rito talora anche attraverso modifiche della disciplina sulla competenza – di realizzare, al fine di una maggiore economia processuale ed una migliore giustizia sostanziale, la concentrazione nello stesso processo e dinanzi allo stesso giudice delle controversie aventi ad oggetto la medesima vicenda sostanziale (basti pensare alle disposizioni codicistiche in tema di connessione o di riunione di procedimenti) sia, più in generale, con i valori funzionali del processo come via via enucleati nel corso degli ultimi anni dalla dottrina a dalla giurisprudenza – soprattutto a sezioni unite – di questo giudice di legittimità.
L’interpretazione adottata in questa sede risulta infatti maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, come già rilevato, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina anzi una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, essendo appena il caso di aggiungere che sulla irragionevole durata di un processo non incide (sol)tanto ciò che rileva all’interno di quel processo quanto il numero complessivo dei processi contemporaneamente pendenti che ne condiziona la gestione. La concentrazione favorita da tale interpretazione risulta
inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche.
Inoltre, la previsione costituzionale di un processo “giusto” impone al giudice di non limitarsi alla meccanica e formalistica applicazione di regole processuali astratte, ma di verificare sempre (e quindi ogni volta) se l’interpretazione adottata sia necessaria ad assicurare nel caso concreto le garanzie fondamentali in funzione delle quali le norme oggetto di interpretazione sono state poste, evitando che, in mancanza di tale necessità, il rispetto di una ermeneutica tralaticia sottratta alla necessaria verifica in rapporto al caso concreto si traduca in un inutile complessivo allungamento dei tempi di giustizia ed in uno spreco di risorse, con correlativa riduzione di effettività della tutela giurisdizionale. Va infine aggiunto che i suddetti valori funzionali del processo, a tutela dei quali deve essere improntata l’interpretazione della disciplina processuale, risultano sempre più spesso espressamente posti a base della esegesi adottata in alcune pronunce di queste sezioni unite su problematiche processuali di ampio respiro, basti pensare, con particolare riguardo ai valori costituzionali sottesi al principio di concentrazione, tra le altre, a S.U. n. 23726 del 2007 in materia di frazionamento del credito, e a S.U. n. 26242 del 2014, in materia di patologie negoziali (esplicitamente affermativa dell’esigenza di una decisione intesa al definitivo consolidamento della situazione sostanziale direttamente o indirettamente dedotta in giudizio, “evitando di trasformare il processo in un meccanismo potenzialmente destinato ad attivarsi all’infinito”).
N on è incorso in alcun errore il giudice dell’appello che nell’ interpretare la domanda ha sulla base degli atti affermato avere la GMG agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni direttamente subiti in conseguenza del comportamento
illecito di parte convenuta e non già, come viceversa ritenuto dal giudice di prime cure, quale titolare dei diritti di credito vantati da RAGIONE_SOCIALE
Non si è pertanto nella specie trattato di modifica della domanda nella memoria 183 c.p.c., bensì di domanda connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 22.200,00, di cui euro 22.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza