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Mutatio libelli: no a nuove domande in corso di causa

Una società correntista ha impugnato una sentenza di primo grado, chiedendo in appello la rettifica del proprio saldo debitorio per addebiti non contestati tempestivamente. La Corte d’Appello ha rigettato l’impugnazione, qualificando la nuova richiesta come una inammissibile *mutatio libelli*, ovvero una modifica non consentita della domanda iniziale. La decisione sottolinea che le pretese devono essere definite all’inizio del processo, non potendo essere introdotte nuove questioni in una fase avanzata della causa.

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Pubblicato il 17 novembre 2024 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Mutatio libelli: quando una nuova domanda in corso di causa è inammissibile

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Salerno offre un importante chiarimento sui limiti alla modifica delle domande in corso di causa, ribadendo la netta distinzione tra una semplice precisazione (emendatio libelli) e una vera e propria nuova domanda (mutatio libelli). Il caso in esame riguarda un contenzioso bancario in cui un’azienda ha cercato, solo in fase avanzata, di contestare addebiti specifici non menzionati nell’atto introduttivo del giudizio.

Il caso: una contestazione tardiva

Una società avviava una causa contro un istituto di credito per contestare una serie di pratiche applicate ai suoi conti correnti, come l’anatocismo, gli interessi ultralegali e varie commissioni. L’obiettivo era ottenere la rideterminazione del saldo e la declaratoria di illegittimità di tali pratiche.

Durante il processo di primo grado, veniva disposta una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per analizzare i rapporti bancari. Solo a seguito del deposito della relazione del perito, l’azienda sollevava una nuova questione: l’illegittimità di addebiti per un importo di oltre 100.000 euro, relativi a “interessi, commissioni e spese estero” per operazioni di anticipo su fatture. Questa contestazione, però, non era mai stata formulata né nell’atto di citazione iniziale né nella prima memoria processuale.

Il Tribunale di primo grado, pur pronunciandosi sulle domande originarie, non prendeva in esame questa nuova richiesta. L’azienda decideva quindi di presentare appello, lamentando proprio la mancata pronuncia su questo punto specifico.

La decisione della Corte: il divieto di mutatio libelli

La Corte d’Appello di Salerno ha respinto integralmente l’appello, confermando la correttezza della decisione di primo grado. Il cuore della sentenza si basa sul principio del divieto di mutatio libelli.

I giudici hanno spiegato che le parti hanno l’onere di definire l’oggetto della controversia (thema decidendum) nelle fasi iniziali del processo, in particolare con l’atto di citazione e, al più tardi, con la memoria prevista dall’art. 183, comma 6, n. 1, del codice di procedura civile.

La differenza tra emendatio e mutatio libelli

La Corte ha ribadito la fondamentale distinzione:

* Emendatio libelli: È una modifica consentita. Si verifica quando la parte precisa o modifica le proprie domande iniziali per renderle più chiare o per adeguarle agli sviluppi processuali, senza però alterare la causa petendi (i fatti costitutivi) o il petitum (l’oggetto della richiesta).
* Mutatio libelli: È una modifica vietata. Si ha quando si introduce una pretesa nuova, basata su fatti diversi o che mira a un bene della vita differente da quello richiesto inizialmente. Questo altera l’oggetto del processo e disorienta la difesa della controparte, violando il principio del contraddittorio.

Nel caso specifico, la richiesta di storno degli addebiti per “operazioni con l’estero” è stata considerata una vera e propria mutatio libelli.

Le Motivazioni della Corte

La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione evidenziando che la domanda relativa agli “interessi, commissioni e spese estero” era del tutto nuova e diversa rispetto a quelle originarie. La causa iniziale era incentrata sulla violazione di norme relative all’anatocismo, all’usura e alle commissioni di massimo scoperto. La nuova richiesta, invece, introduceva un tema di indagine completamente differente, basato sulla presunta mancanza di un accordo scritto per specifiche operazioni di anticipo fatture con l’estero.

Introdurre questa contestazione solo dopo il deposito della CTU, e quindi ben oltre i termini per la definizione del tema di lite, costituisce una violazione delle preclusioni processuali. Il giudice di primo grado, pertanto, non era tenuto a pronunciarsi su una domanda inammissibile e, non facendolo, non ha commesso alcun errore. L’inammissibilità della domanda tardiva, infatti, esonera il giudice dal dovere di pronunciarsi nel merito.

Le Conclusioni

La sentenza è un monito per chi affronta un contenzioso: le domande e le contestazioni devono essere delineate con precisione e completezza fin dall’inizio. Non è possibile “aggiustare il tiro” in corso d’opera introducendo pretese nuove che non siano una semplice specificazione di quelle già formulate. Il rischio, come dimostra questo caso, è che la nuova domanda venga dichiarata inammissibile, con conseguente perdita del diritto a farla valere in quel giudizio e la condanna al pagamento delle spese processuali. La strategia processuale deve essere chiara e definita sin dal primo atto, per evitare di incorrere nel divieto di mutatio libelli.

È possibile introdurre una nuova domanda nel corso di un processo già iniziato?
No, la sentenza chiarisce che l’introduzione di una domanda radicalmente nuova dopo le fasi iniziali del processo (in particolare, dopo il deposito della prima memoria ex art. 183 c.p.c.) è inammissibile. Costituisce una mutatio libelli vietata, che altera l’oggetto della controversia.

Qual è la differenza tra mutatio libelli ed emendatio libelli?
Secondo la Corte, l’ emendatio libelli è una modifica permessa che si limita a precisare o qualificare diversamente la domanda originaria senza cambiarne i fatti costitutivi o l’oggetto. La mutatio libelli, invece, è una trasformazione vietata che introduce una pretesa nuova e diversa, basata su un tema d’indagine differente.

Perché la richiesta di storno degli addebiti per “operazioni con l’estero” è stata ritenuta inammissibile?
Perché tale richiesta non era contenuta nell’atto di citazione né nelle memorie iniziali, che si concentravano su altre questioni (anatocismo, usura, ecc.). Essendo stata sollevata per la prima volta solo dopo il deposito della perizia tecnica, è stata considerata una domanda nuova, introdotta tardivamente e quindi inammissibile in quanto mutatio libelli.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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