SENTENZA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA N. 762 2026 – N. R.G. 00001900 2024 DEPOSITO MINUTA 02 04 2026 PUBBLICAZIONE 03 04 2026
N. 1900NUMERO_DOCUMENTO R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
La Corte d’Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera istruttrice
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 1900/2024 r.g. promossa da:
(C.F.:
),
rappresentato
e
difeso
dall’ AVV_NOTAIO del Foro di Matera
-appellante-
-contro-
P. IVA: ), in persona del legale rappresentante p.t., corrente in INDIRIZZO, in INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO del Foto di Vicenza P.
C.F.
appellata
Oggetto : altri contratti d’opera -appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.1563/2024 emessa in data 9.9.2024 e pubblicata in data 11.9.2024, nella causa iscritta al n.2720/2022 R.G.
Conclusioni rassegnate da parte appellante:
Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in accoglimento del proposto appello RIFORMARE in parte qua la sentenza n.1563/2024 del Tribunale di Vicenza, RICONOSCENDO il diritto del sig. al risarcimento dei danni come rilevati dal CTU e quantificati in euro 4.000,00, quale minor valore dell’opera per i vizi della riparazione, come riscontrati, e per l’effetto DETERMINARE il minor importo dovuto alla in euro 2.880,40; DICHIARARE non dovuti gli interessi legali ex art.1284, 1°c., c.c. e COMPENSARE le spese di giudizio di primo grado, incluse quelle di CTU già corrisposte dal sig. nella misura del 50%. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, con gli accessori di legge.
Conclusioni rassegnate da parte appellata:
Voglia la Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, respingere l’impugnazione della parte sig. e così confermare la sentenza n. 1563/2024 Rep. n. 2161/2024 emessa in data 09.09.2024 dal Tribunale di Vicenza, poiché infondata in Fatto e Diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa.
FATTO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato la giudizio dinanzi al Tribunale di Vicenza. Deduceva la società appellante che:
conveniva in
-in data 24.1.2020, nel territorio di Monte S. Saviano (AR), il sig. conducente della motrice marca Mercedes modello TARGA_VEICOLO targata TARGA_VEICOLO di sua proprietà con collegato rimorchio per cavalli (assicurati con , era coinvolto in un sinistro stradale a causa della condotta negligente del sig. , soggetto che era alla guida del veicolo targato TARGA_VEICOLO di proprietà della
-in tale occasione i suddetti mezzi del sig. riportavano gravi danni e pertanto quest’ultimo, in qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, incaricava la di riparare la motrice e,
valutata l’economicità del sanamento, eventualmente anche il rimorchio per animali;
-in data 5.2.2020 il proprietario cedeva alla carrozzeria il credito per le somme dovute dalla e dalla
-stante l’antieconomicità della riparazione del sopra menzionato rimorchio per animali, la carrozzeria provvedeva a riparare la sola motrice con un costo, come da preventivo, pari a €. 57.260 ,00;
-la motrice riparata veniva restituita al proprietario, che ne accettava la consegna senza alcuna rimostranza sulla prestazione di sanamento svolta dall’attrice;
-nel corso della trattativa stragiudiziale condotta dalla Assistenza
su incarico della cessionaria, sulla maggiore somma spettante;
versava al riparatore l’importo di €. 29.300,00, che veniva trattenuto a titolo di acconto
-in data 9.12.2021 la senza nulla concedere alle pretese del cliente, rinunciava alla cessione del credito del 5.2.2020;
-in data 16.12.2021 il procuratore della società attrice inviava ampio corredo (copia della perizia inviata all’assicurazione, copia della fattura di acconto e del preventivo) che provava la correttezza dell’operato della società attrice ed invitava il al ritiro del rimorchio per cavalli ed al saldo del capitale residuo dovuto per €. 27.960,70;
-stante l’assenza di riscontro e il mancato versamento di alcuna somma, in data 28.2.2022 la inviava al debitore una proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ex D.L. n. 132/14, senza tuttavia avere alcuna risposta;
introduceva quindi la presente controversia, chiedendo, in via preliminare, la concessione di un provvedimento di ingiunzione ex art 186-bis c.p.c. provvisoriamente esecutivo o, in subordine, di un’ordinanza anticipatoria di condanna ex art. 186ter c.p.c., per complessivi €. 27.960,70 (quale saldo della riparazione stimata in complessivi €. 57.260,70 già detratto l’acconto di €. 29.300,00 pagato dalla in fase stragiudiziale), oltre agli ulteriori
interessi maturati fino al saldo effettivo ed alla rivalutazione monetaria, nonché alle spese legali; nel merito di accertare e dichiarare l’inadempimento ex art 1218 c.c. del convenuto, in qualità di titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE, e, conseguentemente, di condannarlo al corrispondente pagamento ex art. 1223 c.c. o, in subordine, ex art. 2041 c.c., di €. 27.960,70 oltre agli interessi maturati dalla domanda giudiziale fino al saldo effettivo e alla rivalutazione monetaria.
Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, eccepiva, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Vicenza in favore del Tribunale di Matera. Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata, nonché il rigetto dell’istanza di emissione del provvedimento ex art. 186 -bis o 186-ter c.p.c., in considerazione della carenza dei presupposti della certezza e dell’esigibilità del credito azionato dall’attrice. In via riconvenzionale, il convenuto chiedeva di condannare la al pagamento in proprio favore: a) dell’importo di €. 17.000,00, da anticiparsi mediante ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 186ter c.p.c., corrispondente alla somma corrisposta all’attrice da parte della quale pagamento del valore del rimorchio di proprietà del convenuto, di fatto non riparato né sostituito con altro rimorchio;
nonché dell’ulteriore importo dovuto quale differenza tra le somme già ricevute dalla a titolo di pagamento per le riparazioni della motrice (€. 12.300,00) e il costo effettivo della riparazione eseguita, valutata a regola d’arte, da determinarsi a mezzo di idonea CTU ovvero mediante valutazione delle differenti relazioni eseguite dal perito assicurativo e dal perito dell’odierno convenuto. Contr
La causa veniva istruita a mezzo CTU, ad opera del perito industriale
Le parti, a seguito delle risultanze della CTU e in considerazione delle stesse, così precisavano le proprie conclusioni: la ridimensionava la propria richiesta di saldo per un importo pari a €. 10.130,40 (€. 39.430,40, come da risultato della CTU, meno le somme versate dall’assicurazione del convenuto per complessivi €. 29.300,00) ; chiedeva, oltre al rigetto della domanda avversaria per come proposta, l’accoglimento della propria domanda
riconvenzionale e la condanna di al pagamento della somma di €.4.000,00 quale costo di rispristino per la cattiva esecuzione dei lavori non eseguiti a regola d’arte.
La causa veniva decisa con sentenza n. 1563/2024, con cui il Tribunale di Vicenza accertava e dichiarava la propria competenza territoriale; accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea, condannando al pagamento in favore di dell’importo di €. 6.880,40, oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, cod. civ. dal 16.12.2021 al 10.5.2022 e da tale data al saldo ex art. 1284, quarto comma, cod. civ.; rigettava le domande svolte da parte convenuta e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza propone appello chiedendo la parziale riforma della stessa sulla base dei seguenti tre motivi.
Primo motivo di appello : sul rigetto della domanda riconvenzionale svolta in primo grado.
A dire dell’odierno appellante il giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale svolta in primo grado, sulla base del fatto che il avrebbe introdotto sul medesimo oggetto una domanda nuova solo con le comparse conclusionali. Secondo l’appellante è di tutta evidenza, invece, come nel computo del costo della riparazione dell’automezzo, ai fini della sua esatta quantificazione, andassero inseriti anche i costi di eventuali vizi, ovvero di lavorazioni non eseguite a regola d’arte. Cosicché la domanda di cui alla precisazione delle conclusioni ben può ritenersi contenuta nelle conclusioni già rassegnate con l’atto introduttivo.
Erra, inoltre, il giudice, laddove ritiene che, in ogni caso, il CTU non avrebbe riconosciuto alcun difetto di riparazione, né alcun differenziale di costo rispetto a quanto richiesto dalla
- Secondo motivo di appello: sul calcolo degli interessi.
Secondo l’appellante il giudice di prime cure avrebbe errato anche nel concedere gli interessi sulla finale somma riconosciuta, calcolando come termine di decorrenza la data della pec del 16 dicembre 2021 (quindi condannando il al pagamento degli interessi anche per la fase stragiudiziale). Infatti, con la richiamata pec, la
diffidava il sig. al pagamento di una somma completamente errata, su presupposti evidentemente superati nel corso di questo giudizio. Tanto che non può considerarsi di corretta applicazione il calcolo degli interessi dal giorno in cui era stata richiesta una somma non certa, non liquida ed ancora non esigibile, essendo risultato necessario il giudizio per definire tutti questi elementi.
Terzo motivo di appello : sulle spese di lite.
L’odierno appellante impugna la sentenza di prime cure anche circa la soccombenza del giudizio. Sottolinea, infatti, che il procedimento dinnanzi al Tribunale di Vicenza si è concluso con il riconoscimento di un diritto di credito per la , ma per una somma enormemente inferiore alla domanda. Alla soccombenza del Sig. fa da contraltare, quindi, la soccombenza virtuale della , che non si è vista riconoscere circa il 75% della domanda proposta. Si ritiene che tale netta riduzione della pretesa attorea giustifichi un giudizio di compensazione delle spese di lite. Giudizio di compensazione che dovrebbe estendersi anche alle spese di CTU, poste tutte e definitivamente a carico dell’odierno appellante .
Si costituisce in giudizio che contesta oggi avversaria richiesta, ritenendo l’appello proposto infondato in fatto e in diritto. Ne chiede, pertanto, l’integrale rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata.
DIRITTO
Ad avviso del Collegio l’appello è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Con il primo motivo parte appellante contesta la decisione del giudice di prime cure, laddove riscontra un mutamento della domanda, oltre le preclusioni codicistiche, in quanto solo in sede di comparsa conclusionale il avrebbe avanzato formale richiesta di risarcimento dei danni per lavorazioni mal eseguite. Il motivo non merita accoglimento.
Sul punto si rileva che, in primo grado, il sig. con la propria comparsa di costituzione e risposta (cfr. pag. 8) proponeva domanda riconvenzionale finalizzata, per quanto qui di interesse, alla ‘ restituzione della somma che risulterà
dovuta al sig. a seguito della corretta quantificazione dei lavori di riparazione eseguiti dalla sulla parte motrice, considerata la somma di €.12.300,00 dalla stessa Società già riscossa quale secondo pagamento della Compagnia assicuratrice. Tanto sulla scorta delle consulenze tecniche dell (per. ind. ), del Tecnico di parte convenuta (per. ind. ), o di altra valutazione eseguita a mezzo CTU che sin da ora si richiede . ‘
Sempre con tale atto, pur affermando , incidentalmente, che ‘ il sig. ha contestato i lavori di riparazione sul mezzo, non eseguiti a regola d’arte ovvero incompleti in molte parti della motrice ‘, poi chiariva anche che ‘ l’oggetto di questo giudizio è proprio volto a dirimere le questioni sul quantum delle riparazioni … ‘.
Il tutto per poi formulare le seguenti conclusioni sul punto: ‘ ACCOGLIERE la domanda riconvenzionale e per l’effetto DICHIARARE il sig. creditore dell’importo che risulterà a lui dovuto quale differenza tra la somma ricevuta dalla
quale pagamento per le riparazioni della motrice (€.12.300,00) e l’effettivo costo delle riparazioni eseguite, valutate sulla scorta della regola dell’arte, da determinarsi a mezzo di idonea CTU, ovvero mediante valutazione delle differenti relazioni eseguite dal perito assicurativo e dal perito dell’odierno convenuto, come da documentazione in atti ; quindi CONDANNARE la Cont in persona del legale rappresentante p.t ., a corrispondere in favore del sig. l’importo di €.17.000,00, per quanto precisato, nonché l’ulteriore importo che risulterà a questi dovuto quale differenza tra le somme già ricevute dalla e il costo effettivo della riparazione, valutata alla regola dell’arte ‘.
Tanto premesso e ricostruito, si rileva che la domanda originariamente formulata dal convenuto e consacrata nelle sue conclusioni ha natura inequivocabilmente restitutoria .
L’oggetto dell’asserito obbligo di restituzione sarebbe l’importo differenziale tra quanto corrisposto al riparatore da e l’effettivo costo delle riparazioni eseguite, da accertarsi in fase istruttoria. Quindi, un mero accertamento contabile di poste dareavere, con restituzione dell’eventuale eccedenza riscontrata.
Non vi è alcun riferimento, nelle conclusioni, ad un controcredito del convenuto avente natura risarcitoria e conseguente all’inadempimento dell’attrice rispetto alla propria prestazione di riparare il bene a regola d’arte , cui vi è un cenno solo nel corpo della comparsa, senza poi trovare una esplicitazione in sede di conclusioni. Piuttosto, il convenuto, contesta l’eccessività degli importi indicati da ai fini della riparazione, dunque una non congruità/sproporzione degli stessi, ma non chiede un accertamento di responsabilità della per inadempimento e tantomeno formula una espressa domanda di risarcimento quale conseguenza di tale accertamento.
Solo in sede di precisazione delle conclusioni il chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice in quanto in fondata e di ‘ riconoscere il diritto del sig. al ristoro dei danni per la cattiva esecuzione dei lavori di ripristino
dell’autocarro , ovvero alla restituzione della maggior somma percepita dalla nella fase transattiva, per gli importi quantificati dallo stesso CTU ‘ . In sede di comparsa conclusionale (cfr. pag. 5), poi, consacrava le proprie definitive richieste nel modo seguente: la è chiamata a risarcire il sig. dei danni subiti dal proprio automezzo , stimati dal CTU in euro 2.300/2.500,00 per quanto attiene al ripristino delle corrosioni, ed euro 600/1.600,00 per la eliminazione delle bolle presenti sul pannello posteriore. Ne consegue che l’ attrice deve essere condannata a risarcire i danni derivanti al sig. dalla cattiva esecuzione dei lavori , stimati in euro 4.000,00, come rilevato dal CTU.
Questa Corte ritiene inammissibile la domanda così come da ultimo formulata, in quanto proposta tardivamente, avendo l’originaria domanda natura restitutoria , mentre quella infine precisata natura risarcitoria. Trattandosi di diritti di credito, dunque di diritti eterodeterminati, la modificazione della causa petendi in corso di giudizio e oltre le preclusioni codicistiche costituisce domanda nuova. È pertanto inammissibile la domanda risarcitoria formulata solo in sede di conclusioni finali, se non già contenuta nell ‘ atto introduttivo della lite, in quanto introduce un nuovo tema d’indagine e costituisce una illegittima mutatio libelli .
Quanto al secondo motivo di appello, relativo al calcolo degli interessi, questa Corte non ravvisa vizi nella liquidazione degli interessi operata dal giudice di prime cure.
Gli interessi che vengono in rilievo nel caso di specie, e che vanno calcolati sul quantum liquidato, sono gli interessi c.d. moratori. Trattandosi di obbligazioni di valuta, infatti, si applica l’art. 1224 del codice civile, il quale stabilisce che nelle obbligazioni che hanno ad oggetto somme di denaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il debitore non prova di aver subito alcun danno. Si tratta dell’ipotesi in cui vi sia una obbligazione avente ad oggetto ab origine una somma di denaro (il credito della per le riparazioni eseguite), non importa se liquida o meno . Tali interessi hanno infatti la funzione di risarcimento forfettario -commisurato al tasso legale degli interessi -per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli e presuppongono lo stato di mora, che nel caso di specie è conseguito alla diffida di pagamento a mezzo pec del 16.12.2021 (cfr. doc. 9 parte attrice primo grado). Gli interessi moratori si distinguono, per queste loro caratteristiche, dagli interessi corrispettivi, ossia quelli che si producono di pieno diritto sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro (art. 1282 cod. civ.). Essi sono collegati alla sola liquidità ed esigibilità delle somme e costituiscono il corrispettivo del godimento, da parte di altri, del capitale oggetto della obbligazione.
La liquidità del credito, dunque, è richiesta per la maturazione dei soli interessi corrispettivi, mentre non è necessaria per gli interessi moratori, che maturano indipendentemente.
Infatti, nel nostro ordinamento non vige il principio in illiquidis non fit mora (‘ La liquidità del debito non è condizione necessaria per la costituzione in mora non trovando il principio in illiquidis non fit mora applicazione nel nostro ordinamento giuridico, in tema di pagamento. Pertanto, sussiste la mora del debitore, e cioè il ritardo colpevole di lui ad adempiere, quando la mancata o ritardata liquidazione sia conseguente alla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, al fatto doloso o colposo di lui, quale è il suo illegittimo comportamento processuale per avere egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In
tal caso, legittimamente, quindi, la sentenza che liquida l’obbligazione inadempiuta stabilisce la decorrenza degli interessi moratori dalla data del l’ interpellatio ‘, cfr. Cass. civ. n. 4712/1994; conforme Sez. 2, Sentenza n. 9510 del 30/04/2014).
Quanto al saggio degli interessi legali dovuti, dunque la loro effettiva misura, dal giorno della messa in mora sino alla domanda giudiziale vanno determinati e quantificati ai sensi dell’art. 1284, primo comma, cod. civ., mentre d al momento della proposizione della domanda giudiziale sino al saldo sono dovuti gli interessi ex art. 1284, quarto comma, cod. civ., che consente l’applicazione del saggio degli interessi legali previsto dalla legislazione speciale per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con il terzo motivo di appello , l’appellante contesta la pronuncia di primo grado in punto spese di lite, ravvisando l’opportunità di una sua modifica ove il giudice le pone integralmente a carico del sig. anziché provvedere ad una compensazione delle stesse tra le parti.
Questa Corte ritiene che le spese di lite in primo grado siano state liquidate facendo corretta applicazione dei criteri di legge.
In primo luogo, si condivide la liquidazione delle spese calcolata con riferimento al valore del decisum (scaglione da € . 5.201,00 a € . 26.000,00), parametro minimo, da ritenersi congruo, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
In secondo luogo, circa la ripartizione delle spese di lite tra le parti, si rammenta l ‘insegnamento Sezioni Unite (sent. n. 32061/2022), secondo cui ‘ In tema di spese processuali, l’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza , configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. ‘, presupposti della novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti che non ricorrono nel caso concreto.
Ne consegue che le spese di lite del giudizio di prime cure vanno confermate integralmente a carico del convenuto .
Peraltro, questa Corte ritiene equo ripartire nella misura di metà ciascuno le spese della CTU svoltasi in primo grado , considerato che l’istruttoria si è resa necessaria a fronte delle contestazioni del l’originario convenuto rispetto all’importo richiesto dall’attore, ritenuto eccessivo, e che anche il CTU ha confermato essere elevato, concludendo per un suo considerevole ridimensionamento . D’altronde, l’ attuale e consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione è nel senso di affermare che, poiché la consulenza tecnica d ‘ ufficio rappresenta non un mezzo di prova in senso proprio, ma un ausilio per il giudice e, quindi, un atto necessario del processo che l ‘ ausiliare pone in essere nell ‘ interesse generale della giustizia e comune delle parti in virtù di un mandato neutrale, il regime del pagamento delle spettanze del medesimo prescinde dalla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti contenuto in sentenza, che avviene sulla base del principio della soccombenza e, concernendo unicamente il rapporto fra dette parti, non è opponibile all ‘ ausiliario (cfr. ex multis , Cass. civ. n. 23133/2015).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza sostanziale e vanno poste a carico di parte appellante . Spese che si liquidano facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche/integrazioni previsti per i procedimenti di secondo grado per le cause il cui valore è compreso nello scaglione che va da € . 5.201,00 a € . 26.000,00, adottando, in considerazione della natura della controversia e della sua complessità, i valori minimi per la fase di studio ( €. 567,00), introduttiva ( €. 461,00) e decisionale ( €. 956,00), con esclusione della sola fase istruttoria, in quanto non
tenutasi.
P.Q.M.
La Corte D’Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-r igetta l’appello proposto da ;
-condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio,
spese che si liquidano in € . 1.984,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
-pone le spese della CTU svolta in primo grado nella misura del 50% tra le parti;
-dispone che, ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 23.3.2026.
La Consigliera est. La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME