Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35792 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35792 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10311/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, GENIALE NOME, GENIALE NOME, GENIALE NOME, GENIALE NOME, quali eredi di COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), indirizzo PEC: EMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 347/2017 depositata il 27/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
-Nel 2007 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE), aperto in data 11/07/2005, promosse dinanzi al Tribunale di Santa NOME Capua Vetere due giudizi:
i ) il primo contro NOME COGNOME (titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE), per la declaratoria di inefficacia, ex art. 42 e/o 44 l.fall., del pagamento effettuato in suo favore dalla società fallita, mediante girata degli assegni per complessivi euro 78.000,00 ricevuti in data 31/12/2005 da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) e incassati dal COGNOME il 03/01/2006;
ii) il secondo contro RAGIONE_SOCIALE per l ‘ inefficacia, ex art. 42 e 44 l.fall., del pagamento ricevuto dalla società fallita mediante gli stessi assegni tratti da RAGIONE_SOCIALE in data 31/12/2005.
1.1. -Nel primo giudizio (n. 11345/07 RG) si costituirono NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché NOME COGNOME, quali eredi legittimi di NOME COGNOME, deceduto il 12/02/2008 (di seguito eredi NOME) e chiamarono in causa NOME per essere da essa « manlevati, sollevati e garantiti da ogni richiesta e pretesa avanzata dall’attrice ».
1.2. -Nel secondo (n. 11347/07 RG) RAGIONE_SOCIALE citò in giudizio gli eredi NOME al fine di « sentir rigettare la domanda attorea nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in quanto infondata in fatto e diritto condannando la ditta RAGIONE_SOCIALE, quale effettiva beneficiaria del pagamento eseguito dalla RAGIONE_SOCIALE, alla restituzione alla curatela fallimentare della somma di euro 78.000,00 ».
1.3. -Disposta la riunione dei due giudizi, il tribunale adito dichiarò inammissibili le domande della curatela fallimentare.
1.4. -Il RAGIONE_SOCIALE propose appello.
RAGIONE_SOCIALE instò per il rigetto dell’appello e in subordine, in caso di propria condanna al pagamento della somma di euro 78.000,00 in favore del RAGIONE_SOCIALE, chiese di « condannare ai sensi e per gli effetti dell’art. 2033 c.c. gli eredi NOME) alla restituzione di euro 78.000,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE ».
Gli eredi NOME chiesero il rigetto dell’appello e in subordine la condanna di RAGIONE_SOCIALE a tenerli « manlevati ed indenni (…) di tutti gli importi cui gli stessi appellati dovessero essere condannati in favore dell’appellante, in ragione della domanda di garanzia esercitata con la chiamata in causa della stessa RAGIONE_SOCIALE ».
1.5. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli, riformata la sentenza del tribunale in punto di nullità delle domande, ha ritenuto: i) che l’incasso degli assegni da parte del giratario estingue contemporaneamente il debito del girante verso il giratario e quello del traente verso il girante; ii) che pertanto legittimato passivo dell’azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. è il soggetto che ha effettuato il pagamento mediante assegno girato e incassato dopo il fallimento e dunque, nella specie, NOME; iii) che q uest’ultima, per effetto della restituzione della somma al RAGIONE_SOCIALE, aveva diritto alla restituzione delle somme incassate da NOME, « a titolo di indebito oggettivo » (stante l’esecuzione della prestazione in favore de ll’ accipiens NOME in difetto di un rapporto giuridico tra quest ‘ultimo e il solvens NOME, che ne costituisca la causa debendi ); iv) che NOME avrebbe potuto far valere il proprio credito mediante insinuazione al passivo fallimentare; v) che non vi era difetto di procura né nullità dell’atto di chiamata in causa di NOME da parte di NOME, originariamente formulata come « chiamata in garanzia impropria » e successivamente corretta in « domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. » in sede di memoria integrativa ex art. 183, comma 6, c.p.c., a seguito delle difese svolte dai convenuti eredi NOME.
1.6. -Pertanto, la Corte territoriale ha condannato NOME a pagare al F allimento, ai sensi dell’art. 44 l.fall., la somma di euro 78.000,00, nonché gli eredi COGNOME a pagare a NOME, ai sensi dell’art. 2033 c.c., la stessa somma di euro 78.000,00 (in entrambi i casi con gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre alle spese processuali del doppio grado).
-Gli eredi NOME impugnano detta decisione con ricorso per cassazione in due motivi, cui NOME resiste con
contro
ricorso, illustrato da memoria, mentre il RAGIONE_SOCIALE non svolge difese.
CONSIDERATO CHE
2.1. -Il primo motivo denuncia «violazione e falsa ed erronea applicazione ed interpretazione dell’art. 183 c.p.c. » in quanto la domanda ex art. 2033 c.c. sarebbe inammissibile perché nuova, ovvero formulata per la prima volta da RAGIONE_SOCIALE nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., mentre nell’atto di citazione per chiamata la società si era limitata a chiedere la condanna degli eredi NOME quali effettivi e unici legittimati passivi della domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE.
2.2. -Il secondo mezzo lamenta violazione degli artt. 91 e 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese formulata dagli eredi COGNOME contro il RAGIONE_SOCIALE, a fronte del rigetto della domanda proposta nei loro confronti.
-Il primo motivo è infondato.
3.1. -Gli stessi ricorrenti ricordano che « con la chiamata in causa la RAGIONE_SOCIALE veniva convenuta in giudizio per vedere dichiarata la sua esclusiva legittimazione passiva in ordine alla pretesa avanzata dalla RAGIONE_SOCIALE della somma di € 78.000,00 » e che « solo a fronte dell’eccezione di contestazione della domanda originariamente introdotta dalla RAGIONE_SOCIALE, debitamente e tempestivamente sollevata dagli eredi NOME con la loro costituzione in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE, con la memoria di cui all’art. 183 comma sei c.p.c., ha inteso ‘ correggere il tiro ‘ modificando la domanda nella prima memoria e chiedendo la ripetizione in proprio favore della somma incassata ai sensi dell’art. 2033 c.c. e facendo valere un’altra domanda diversa rispetto a quella originaria ».
Essi però sostengono che « si ha mutatio libelli quando la parte immuti l’oggetto della pretesa ovvero quando introduca nel processo, attraverso la modificazione dei fatti giuridici posti a sostegno dell’azione, un tema di indagine e di decisione completamente nuovo, fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo e tale da disorientare la
difesa della controparte e di alterare il regolare svolgimento del contraddittorio », dichiarando esplicitamente di non trovare ‘convincente’ « l’interpretazione del termine ‘modificare’ utilizzato nell’art. 183 commi quinto e sesto c.p.c. fornita da ultimo da Cass. Sez. Unite n . 1585/15, la quale, discostandosi dall’orientamento maggioritario, ne ha ampliato la portata ».
3.2. -Il Collegio ritiene invece di aderire all’indirizzo nomofilattico inaugurato dalle Sezioni Unite nel 2015, con la sentenza n. 12310, che ha favorito una maggiore ‘ elasticità ‘ del sistema processuale in punto di mutatio libelli nell’ambito del giudizio di primo grado, nel rispetto delle scansioni introduttive imposte dall’art. 183 c.p.c., poi estesa anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. 9668/2021), ferma restando la disciplina dello ius novorum nel giudizio di appello (Cass. Sez. U, 12310/2015; Cass. 27566/2017, 535/2018).
3.3. -Il principio che viene in rilievo, cui si intende dare continuità, è che «la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (“petitum” e “causa petendi”), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali» (Cass. Sez. U, 12310/2015, che ha ritenuto ammissibile la modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo).
3.4. -Si tratta di un orientamento ben presto ribadito dal massimo organo nomofilattico (v. Cass. Sez. U, 22404/2018, che nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale ha ritenuto ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c., qualora riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta) e che nel tempo ha ricevuto
plurime conferme, nei casi più disparati (cfr. Cass. 31078/2019, 20898/2020, 27620/2020, 4031/2021).
Ad esempio, Cass. 13091/2018 ha ritenuto ammissibile la modificazione dell’originaria domanda risarcitoria, formulata da un investitore nei confronti dell’intermediario finanziario, in quella di risoluzione per inadempimento, tenuto conto che entrambe le richieste riguardavano la stessa operazione di compravendita titoli ed erano fondate sull’allegazione dei medesimi comportamenti inadempienti dell’intermediario.
Analogamente, Cass. 4322/2019 ha ritenuto ammissibile la modificazione dell’originaria domanda di pagamento di canoni di locazione in quella di indennità di occupazione “sine titulo”, proposta in via subordinata a seguito dell’eccezione di nullità del contratto ad opera del convenuto.
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Cass. 3127/2021 ha ritenuto ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. avanzata, in via subordinata, con la memoria prevista dall’art. 183, comma 6, c.p.c., nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE per il pagamento di somme relative ad attività di pronto soccorso, terapia intensiva e servizio di urgenza e emergenza medica.
Da ultimo, Cass. 5631/2023 ha ritenuto ammissibile, sempre ai sensi dell’art. 183, comma 6, c.p.c. vigente ratione temporis , la modifica della domanda di risarcimento del danno alla salute cagionato da errore medico in domanda di risarcimento del danno da lesione degli obblighi informativi.
3.5. -Il principio sopra richiamato ben può applicarsi al caso in esame, poiché dagli atti risulta che sono state rispettate le scansioni processuali dell’art. 183 c.p.c., che la modifica della domanda da parte degli eredi NOME è derivata dalle difese svolte da NOME, che i fatti sono rimasti immutati, che la domanda ex art. 2033 c.c. era sicuramente connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio ( quantomeno in termini di ‘ incompatibilità ‘ rispetto alla domanda originariamente proposta: v. Cass. Sez. U, 22404/2018 cit.) e che non si sono determinati né la
compromissione delle potenzialità difensive della controparte, né l’allungamento dei tempi processuali.
-Il secondo motivo è invece fondato e va accolto.
4.1. -I giudici di secondo grado, a fronte di un credito mal riscosso dal fallito (che avrebbe dovuto essere incassato dalla curatela fallimentare) e di un debito mal pagato dal fallito (che avrebbe dovuto essere insinuato al passivo e pagato in moneta fallimentare) -entrambi inefficaci ai sensi degli artt. 42 e 44 l.fall. perché intervenuti dopo il fallimento -hanno ritenuto che i loro effetti si fossero prodotti uno actu nel momento del l’incasso degli assegni tratti dal creditore (NOME) e girati dal fallito al debitore (NOME), ed hanno perciò accolto solo la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE contro NOME (condannata alle spese), accogliendo però anche la domanda di indebito oggettivo proposta da quest’ultima contro gli eredi NOME .
Di conseguenza, nel dispositivo la soccombente NOME è stata condannata alle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE (vittorioso nei suoi confronti), e i soccombenti eredi NOME sono stati condannati alle spese in favore di NOME (vittoriosa nei loro confronti).
La Corte territoriale, forse a causa della mancata esplicitazione del pur pacifico rigetto della domanda del RAGIONE_SOCIALE contro gli eredi NOME -essendosi chiaramente affermato a pag. 13 della motivazione che legittimato passivo dell’azione di inefficacia proposta dalla curatela era esclusivamente RAGIONE_SOCIALE -non ha invece provveduto a pronunciare sulla relativa condanna alle spese secondo il principio di soccombenza, applicato in relazione alle domande accolte.
4.2. -A tale omissione può porsi rimedio in questa sede, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e potendosi provvedere alla liquidazione delle spese dei gradi di merito in favore degli eredi COGNOME, da porre a carico del RAGIONE_SOCIALE rimasto soccombente nei loro confronti, come indicato in dispositivo.
4.3. -Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse vanno poste a carico solo del RAGIONE_SOCIALE intimato, unico effettivo
soccombente sul secondo motivo (cui il controricorrente è estraneo), mentre il rigetto del primo motivo giustifica la condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità in favore del controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto, nei sensi di cui in motivazione, e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, liquidate a titolo di compensi in Euro 6.500,00 per il primo grado, Euro 9.000,00 per il secondo ed Euro 3.900,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) per il presente giudizio, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento e accessori di legge.
Condanna i ricorrenti in solido a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/10/2023.