Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 19970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 19970 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27384-2021 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO nello studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa d all’avv. NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avv. NOME COGNOME
-controricorrente – avverso la sentenza n. 807/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata in data 24/04/2021
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17.12.2009 COGNOME NOME evocava in giudizio NOME COGNOME innanzi il Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Cerignola, chiedendo che venisse accertata l’inesistenza, sul suo fondo, del diritto di passaggio esercitato dalla convenuta, nonché che quest’ultima fosse condannata al risarcimento del danno derivante dalla turbativa al diritto dominicale dell’attore.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda.
Con sentenza n. 439/2019 il Tribunale accoglieva la domanda di negatoria servitutis , ordinando alla Di NOME la cessazione del transito sul terreno dell’attore.
Con la sentenza impugnata, n. 807/2021, la Corte di Appello di Bari riformava parzialmente la decisione di prime cure, soltanto in punto di spese, confermandola nel resto.
La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che i titoli allegati dalle parti non contenessero alcuna previsione circa l’esistenza del diritto di passaggio oggetto di causa, poiché in essi si faceva riferimento soltanto ad un ‘tratturo comune con altri’ , che, sulla base degli accertamenti operati dal C.T.U., era stato riscontrato non interessare la proprietà COGNOME (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). La Corte pugliese aggiungeva che la prova orale non aveva consentito di raggiungere la prova certa dell’esercizio del transito sul terreno dell’odierno controricorrente, il quale aveva acquistato la sua proprietà nel 1980 libera da pesi e vincoli di ogni sorta, e che comunque le aerofotogrammetrie della zona, prodotte in atti di causa, evidenziavano che l’intera proprietà COGNOME era coltivata e che su di essa non esisteva alcun passaggio (cfr. pag. 5 della sentenza).
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Di NOME COGNOME affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso COGNOME Leonardo.
In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697, 949, 1062 c.c., 12, 115, 116 e 167 c.p.c., nonché l’apparenza della motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso la configurabilità, nel caso di specie, di una servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia. Ad avviso della ricorrente il fondo, originariamente unito e di proprietà di COGNOME Lucia, era poi stato diviso dagli eredi di questa, e da esso si erano originate le porzioni rispettivamente acquistate, con atto del 22.6.1977 dalla COGNOME, e con atto del 25.1.1980 dal COGNOME.
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 112, 115, 116, 167, 132, 62, 194, 345 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 949, 1062 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte barese avrebbe deciso sulla base di una motivazione meramente apparente e sganciata dalle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito. In particolare, il giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse indicato con precisione la particella oggetto della rivendicata servitù, laddove la stessa aveva fatto sempre riferimento alla particella 275 di proprietà del COGNOME, ed avrebbe affermato che il tratturo evidenziato dal C.T.U. non insistesse sulla proprietà COGNOME, così trascurando il diverso oggetto dell’eccezione riconvenzionale sollevata dalla Di COGNOME.
Con il terzo motivo, la COGNOME contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 949, 1062, 2697 c.c., 115, 116, 345, 132, 62 e 194 c.p.c., 184 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ravvisato una mutatio libelli nella deduzione, operata dalla ricorrente, dell’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia per accedere ad un pozzo esistenza sulla proprietà COGNOME. Ad avviso della Corte distrettuale, tale deduzione si fonderebbe su una ricostruzione dei fatti diversa da quella originariamente proposta dalla COGNOME, posto che non si tratterebbe di un diverso modo di acquisto della servitù, ma di un diritto di servitù su altra porzione della medesima particella dell’odierno controricorrente. Secondo la COGNOME, tale affermazione sarebbe erronea, posto che essa aveva eccepito l’esistenza di un diritto di transito sul fondo COGNOME, precisando che esso era stato costituito, in tesi, per titolo, ed in ipotesi, per destinazione del padre di famiglia (cfr. pagg. 12 e s. del ricorso). La Corte territoriale, inoltre, avrebbe acriticamente fatto proprie le valutazioni del C.T.U., senza considerare adeguatamente il complesso delle risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito e travisando il contenuto delle prove.
Infine, con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 949, 1062, 2697 c.c., 115, 116, 183, 345, 62, 194 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte pugliese avrebbe erroneamente valutato le risultanze istruttorie acquisite agli atti del giudizio di merito, senza tener conto, in particolare, delle risultanze del tipo di frazionamento eseguito dal geom. COGNOME ed allegato al rogito del 1977 con il quale la ricorrente aveva acquistato la sua proprietà.
Per ragioni di priorità logica vanno esaminati innanzitutto il primo ed il terzo motivo, che sono fondati.
La Corte di Appello ha accertato che sia nell’atto del notar COGNOME del 22.6.1977 che in quello del notar COGNOME del 22.1.1980 era menzionata l’esistenza di un tratturo (cfr. pag. 4 della sentenza), che nel primo rogito era indicato solo in ragione delle sue caratteristiche, mentre nel secondo veniva indicato come ‘comune con altri’. Il giudice di merito, poi, ha evidenziato che, secondo il C.T.U., tale percorso non interesserebbe la particella di proprietà COGNOME ed ha affermato che ‘… con l’atto di appello la COGNOME NOMECOGNOME evidentemente avvedutasi della inutilizzabilità degli atti pubblici per affermare l’esistenza della servitù di passaggio sulla p.lla 275 fg. 164 di proprietà COGNOME, modificando le richieste iniziali, che tracciavano il percorso della pretesa servitù di passaggio (così come pure affermata dai testi della medesima convenuta) come costeggiante l’aia comune e, poi, la particella 275 del foglio 164, nel presente giudizio indica un diverso percorso che condurrebbe ad un pozzo, ormai non più presente da tempo sulla particella 275. Tanto per avvalorare l’esistenza di una servitù per destinazione del buon padre di famiglia. Tale nuova ricostruzione dei fatti non coglie tuttavia nel segno, in quanto nella specie non si afferma, come sostenuto dall’appellante, un diverso modo di acquisto della medesima servitù di passaggio, ma un diritto di servitù su altra porzione della particella. Trattasi quindi di inammissibile mutatio libelli’ (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).
Secondo l’insegnamento di questa Corte, si configura mutatio libelli quando in grado d’appello l’attore indichi come fondo dominante un fondo diverso da quello indicato nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4241 del 19/04/1991, Rv. 471756; conf. Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 5755 del 12/03/2014, Rv. 630182), cosa che
nella fattispecie non è avvenuta, medesimo essendo il fondo oggetto del diritto di transito rivendicato dalla COGNOME, rappresentato dalla particella 275 di proprietà COGNOME.
Il bene della vita del quale la COGNOME aveva invocato tutela, dunque, era rappresentato dal diritto di transitare sul fondo COGNOME, per il quale, in tesi, era stata prospettata una origine convenzionale, ed in ipotesi la costituzione per destinazione del padre di famiglia. Posta l’identità dei fondi, dominante e servente, interessati dalla relazione di asservimento della quale la COGNOME aveva chiesto il riconoscimento, non avrebbe potuto essere ravvisata alcuna mutatio libelli , sia in relazione alla natura autodeterminata dei diritti reali, sia con riguardo alla possibilità di modificare, alternativamente o cumulativamente, uno o entrambi gli elementi oggettivi della pretesa ( petitum e causa petendi ), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015, Rv. 635536).
Inoltre, anche sotto il profilo dell’inerenza del diritto di servitù al fondo, servente e dominante, non può ritenersi che sussista mutatio libelli quando, nel corso del giudizio, si prospetti, o si accerti, che lo ius in re aliena insista su una porzione diversa del medesimo fondo, o abbia caratteristiche o estensione diverse da quelle inizialmente ipotizzate dalla parte che ne rivendicava l’esistenza, a condizione che non sia prospettata una sua diversa natura. L’eccezione riconvenzionale di esistenza del diritto di servitù di passaggio, dunque, non riguarda soltanto il percorso eventualmente ipotizzato dalla parte, ma si estende sino a ricomprendere qualsiasi modalità di esercizio del transito sul fondo servente, a favore del fondo dominante.
La Corte di Appello, quindi, avrebbe dovuto indagare anche la possibilità di configurare, nel caso di specie, l’esistenza di un diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia, cosa che, invece, è del tutto mancata.
Non rappresenta circostanza ostativa, a tal riguardo, il fatto che questa Corte -come dedotto da parte ricorrente nella sua memoria- si sia medio tempore pronunciata, con ordinanza n. 4545 del 20.2.2025, su altro ricorso, pendente tra le stesse parti, affermando in particolare l’inesistenza di un tratturo incidente sulla particella 571 del foglio 164 del N.C.T. del Comune di Cerignola, poiché oggetto della presente controversia è l’esistenza di un diritto di passaggio sulla diversa particella 275. L’accertata inesistenza del tratturo sulla particella 571, dunque, non implica alcun effetto preclusivo in relazione all’accertamento che il giudice del rinvio dovrà condurre per stabilire se sia configurabile, o meno, un diritto di transito a carico della particella 275.
Il secondo e quarto motivo restano assorbiti dall’accoglimento del primo e del terzo motivo.
In definitiva, vanno accolti il primo ed il terzo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti i restanti. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda