Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1264 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1264 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 14473-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4039/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2021 R.G.N. 4040/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/12/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
Oggetto
QUALIFICAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/12/2025
CC
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato proposta da NOME COGNOME nei confronti della società indicata in epigrafe, per il periodo aprile 2013-dicembre 2015, ed ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive nonché al risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali.
2. La Corte territoriale ha rilevato che la domanda proposta dalla lavoratrice era rimasta immutata (dal primo al secondo grado) nonostante il riferimento -nell’atto di appello – ai parametri retributivi di un diverso RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE Terziario, anziché RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE richiamato nel ricorso introduttivo del giudizio), che rappresentavano mero riferimento contabile utile ai fini della individuazione della c.d. giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost. (principio di rango costituzionale richiamat o sin dal ricorso introduttivo del giudizio); aggiungeva che era stato lo stesso datore di lavoro ad eccepire, nel corso del processo di primo grado, l’eventuale applicabilità del RAGIONE_SOCIALE Terziario (che la stessa parte datoriale aveva proAVV_NOTAIOo in giudizio), argomentazione difensiva alla quale (sin dalla prima udienza) la lavoratrice aveva aderito, rinunciando, inoltre, alla domanda di applicazione diretta del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ma insistendo per l’individuazione, attraverso le tabelle del RAGIONE_SOCIALE Terziario, alla c.d. giusta retribuzione). La Corte territoriale ha, poi, rilevato che -in assenza totale di alcun contratto stipulato tra le parti – alcuni elementi del rapporto di lavoro (periodo, continuatività e quotidianità della prestazione, pari quantomeno a 40 ore settimanali, presso il punto di produzione e vendita di candele) erano incontroversi e che il quadro probatorio aveva
dimostrato lo svolgimento di mansioni di disegnatrice di candele e di commessa, mansione riconducibile al IV livello del RAGIONE_SOCIALE Terziario; ha, pertanto, condannato la società al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento del danno per omissione contributiva.
Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi; la lavoratrice resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ‘falsa applicazione degli artt. 52 e ss. del d.lgs. 165/2001 – 36 Cost. e RAGIONE_SOCIALE Terziario e RAGIONE_SOCIALE -sulla inammissibilità delle conclusioni in appello -sulla violazione dell’art. 345 c.p.c. sul la violazione dell’art. 36 Cost.’: la Corte di appello ha errato nell’escludere che non fosse stata avanzata nuova domanda in grado di appello nella misura in cui è stato fatto riferimento ad un diverso RAGIONE_SOCIALE, dunque a diverse declaratorie professionali, e senza allegare le mansioni (commessa addetta alla vendita di candele piuttosto che addetta alla produzione di candele) né trascrivere la declaratoria di cui al IV livello del RAGIONE_SOCIALE Terziario; né è valso richiamare la continuità nella censura della violazione dell’art. 36 Cost., in quanto i conteggi per differenze retributive evidenziavano un percepito pari o superiore ai minimi del RAGIONE_SOCIALE. La Corte territoriale ha, dunque, errato nel ritenere che la domanda giudiziale iniziale fosse la mera richiesta di accertamento di lavoro subordinato e non anche l’applicazione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Con il secondo motivo di ricorso si deduce ‘omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione e falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., circa l’erroneità dell’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, ex RAGIONE_SOCIALE Terziario -la violazione delle norme di diritto (art. 2094 e 2222 cc) sia del RAGIONE_SOCIALE, nonché violazione delle norme di diritto sull’interpretazione delle prove -violazione ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.’ avendo, la Corte territoriale, erroneamente qualificato il rapporto di lavoro intervenuto fra le parti, come subordinato, trattandosi, invece, di una mera collaborazione autonoma e occasionale e di conseguenza classificabile come lavoro autonomo. I giudici di merito hanno trascurato che nessun teste ha visto il datore di lavoro impartire ordini, direttive e/o rimproveri alla lavoratrice, né ha visto la lavoratrice giustificare la sua presenza o meno in azienda ed hanno erroneamente applicato gli indici della subordinazione.
Con il terzo motivo si deduce erronea interpretazione delle norme circa la natura della natura subordinata del rapporto in relazione all’art. 2697 c.c. erronea interpretazione delle norme di diritto -vizio di travisamento della prova ex art. 360, primo comma, n.5 c.p.c. avendo, la Corte di appello, violato la regola di riparto dell’onere probatorio perché la lavoratrice non ha provato la sussistenza degli indici di subordinazione ma, anzi, è stata raccolta prova contraria: vi è stato, dunque, travisamento della prova.
Con il quarto motivo si deduce falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.c., in ordine alla condanna al risarcimento del danno per omissione contributiva, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente condannato il
datore di lavoro al risarcimento del danno per omissione contributiva, non considerando che l’obbligo contributivo a suo carico sorge in presenza di un rapporto di lavoro ab origine assoggettato a contribuzione e non in relazione ad un rapporto di lavoro autonomo e occasionale, come nel caso di specie.
Il primo motivo di ricorso non è fondato.
5.1. In disparte i pur decisivi profili di difetto di specificità, mancando del tutto la trascrizione anche delle parti rilevanti del ricorso introduttivo del giudizio e dell’atto di appello della lavoratrice di cui si lamenta l’erronea valutazione ai fini della qualificazione della domanda, la Corte territoriale ha precisato che la modificazione del parametro retributivo di riferimento (tabelle retributive allegate al RAGIONE_SOCIALE Terziario piuttosto che tabelle retributive allegate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il tramite della nozione di c.d. giusta retribuzione) ha avuto luogo sin dal giudizio di primo grado (avendo, la lavoratrice, in prima udienza depositato conteggio alternativo a quello allegato al ricorso introduttivo) e, in ogni caso, non si pone in contrasto con l’art. 345 c.p.c., non avendo comportato l’introduzione di una domanda nuova, caratterizzata da un oggetto e da un titolo diversi da quelli originari, ma solo una riduzione del petitum , giacché, fermi restando i fatti allegati in primo grado, e segnatamente lo svolgimento di attività lavorativa riconducibile al paradigma della subordinazione, la lavoratrice ha rinunciato alla domanda di diretta applicazione della disciplina del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e si è limitata ad insistere sulla richiesta di accertamento della c.d. giusta retribuzione alla luce del principio costituzionale della retribuzione proporzionale e sufficiente dettato dall’art. 36 Cost., domanda già espressamente avanzata nel ricorso introduttivo del giudizio. Il mutamento del parametro di commisurazione del trattamento
retributivo al minimo costituzionale effettuato sulla base degli elementi di fatto emersi in giudizio (e, nella specie, dell’indicazione del settore merceologico di appartenenza proveniente dallo stesso datore di lavoro) non configura una mutatio libelli.
5.2. Com’è noto, infatti, si ha una mutatio libelli , inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originaria si risolva nella formulazione di una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere soltanto sul petitum mediato, nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell’originaria domanda (cfr. Cass. S.U. n. 19750/2025; Cass. n. 26905/2008; Cass. n. 4034/2007; Cass. n. 21354/2005). Nel caso di specie, come detto, il RAGIONE_SOCIALE indicato dal datore di lavoro (e diverso da quello richiamato nel ricorso introduttivo del giudizio) è stato utilizzato solo in via parametrica, ossia per individuare la retribuzione rispettosa del precetto posto dall’art. 36 Cost., restando ferma la domanda originariamente formulata dalla lavoratrice di accertamento (e condanna) del trattamento retributivo proporzionato alla qualità e quantità dell’attività lavorativa.
Il secondo ed il terzo motivo di ricorso non sono fondati.
6.1. Il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l’individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall’art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento
(necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno inAVV_NOTAIOo il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022).
6.2. La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015, Cass. n. 11959/2023).
6.3. La Corte territoriale si è conformata ai principi innanzi detti e con motivazione chiara ed intellegibile ha rinvenuto, nello svolgimento della prestazione lavorativa, i tipici indici sintomatici della subordinazione.
6.4. Va, inoltre, sottolineato che, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 5792 del 2024), il travisamento del contenuto oggettivo della prova si verifica quando il giudice di merito incorre in una svista riguardante il fatto probatorio stesso, come ad esempio una dichiarazione, un documento o un indizio, e non nella valutazione della sua rilevanza o credibilità. Tale errore materiale, se non controverso tra le parti, può essere corretto mediante l’impugnazione per revocazione. D’altro canto, quando il travisamento concerne un fatto probatorio controverso, il vizio deve essere sollevato mediante ricorso per cassazione, a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (rispettivamente ex art. 360, primo comma, n. 4 o
5, c.p.c.). Quest’ultimo scenario si presenta quando il giudice suppone l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa o nega l’esistenza di un fatto la cui verità è positivamente accertata, circostanza che non è presente nel caso di specie né è stata prospettata.
Il quarto motivo di ricorso non è fondato.
7.1. I giudici di merito hanno accertato lo svolgimento, tra le parti, di un rapporto di lavoro subordinato (e non di un lavoro di natura autonoma) e, conseguentemente, in totale assenza di versamenti all’ente previdenziale, hanno riconosciuto il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno.
In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarre.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, all’udienza del 2 dicembre 2025
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME