Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32952 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 32952 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14863/2020 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 4812/2019 depositata il 04/12/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda di pagamento di una fornitura di olio combustibile per l’importo di € 269.354,60 , proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con ricorso per decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Milano.
Emesso il decreto, la RAGIONE_SOCIALE propose opposizione ed eccepì l’inadempimento della prestazione perché l’olio fornito era destinato ad uso industriale e non civile, integrando un’ipotesi di aliud pro alio e chiese, pertanto, pronunciarsi la risoluzione del contratto.
Il Tribunale di Milano accolse la domanda di risoluzione del contratto e revocò il decreto ingiuntivo.
La Corte d’appello, con sentenza del 4.12 2018, confermò la decisione di primo grado.
La Corte distrettuale ritenne che il bene non avesse le qualità promesse ex art.1497 c.c. poiché dalla CTU effettuata sui campioni era emersa la mancanza di alcune qualità che, al momento della conclusione del contratto, erano state garantite dalla venditrice, anche attraverso la redazione e pubblicazione della scheda tecnica del prodotto. Dall’esame di detti campioni prelevati dalle caldaie condominiali -in seguito ai danni lamentati da alcuni condomini- era emersa una concentrazione di sedimenti ed acqua superiore a quella previsto in contratto. Effettuato l’accertamento su campioni detenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, era, invece, emerso che la viscosità ed il residuo carbonioso non corrispondevano ai dati riportati nella scheda tecnica.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, la RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Deve essere, in primo luogo, disposta la cancellazione delle frasi offensive riportate nel controricorso della RAGIONE_SOCIALE a pag.18 e 19, espressamente indicate a pag.2 della memoria delle RAGIONE_SOCIALE perché tendenti ad accusare la controparte di scorrettezza e mala fede nell’esecuzione del contratto, attraverso una ‘condotta dissimulatoria’ o di ‘occultamento’ dei vizi.
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1497 c.c., 1453 c.c. e 1455 c.c., nonché dell’art.345 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché la non corrispondenza dei parametri chimici del prodotto, nella specie la vischiosità ed il residuo carbonioso, rispetto alla scheda tecnica non sarebbero stati posti a base dell’eccezione di inadempimento, avendo la Getoil lamentato una difformità dell’olio in punto di concentrazione di zolfo. Si tratterebbe, pertanto, di un profilo di inadempimento non dedotto con la domanda introduttiva che avrebbe mutato la causa petendi, sia del giudizio di primo grado che del grado d’appello, in violazione dell’art.345 c.p.c.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in una mera emendatio libelli , ma – comportando l’introduzione di un nuovo tema di indagine – si configura come un vero e proprio
mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali (Cassazione civile sez. I, 28/01/2015, n.1611).
Con particolare riferimento all’azione di inadempimento contrattuale, questa Corte ha affermato che l’attore ha l’onere di allegare non solo l’inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell’onere di allegazione ( ex multis Cassazione civile sez. II, 16/04/2021, n.10141; Cassazione civile sez. VI, 16/03/2018, n. 6618). Trattandosi, infatti, di diritti eterodeterminati, l’attore deve indicare espressamente in citazione i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto non tanto indicando le ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata quanto l’insieme delle circostanze di fatto che pone a base della propria richiesta, essendo compito del giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa.
L’onere dell’attore di specificare i fatti costitutivi e l’obbligo del giudice di attenersi a questi costituiscono un presidio di garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa processuale del convenuto (Cass. n. 2357/2019).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo aveva dedotto che l’olio fornito fosse destinato ad uso industriale e non civile, ed aveva chiesto pronunciarsi la risoluzione per inadempimento del contratto, ricorrendo l’ipotesi della vendita aliud pro alio.
Solo a seguito della CTU effettuata in primo grado sui campioni era emerso non tanto una difformità di concentrazione di zolfo ma una parziale corrispondenza dell’olio combustibile rispetto alla scheda
tecnica in relazione al parametro della viscosità e del residuo carbonioso.
Si trattava di fatti nuovi non allegati dalla parte nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, che riguardavano un fatto costitutivo della domanda, ovvero la sua causa petendi.
Conseguentemente la Corte d’appello non poteva fondare l’eccezione di inadempimento per assenza delle qualità promesse sulla difformità del prodotto rispetto alla scheda tecnica, trattandosi di un diverso profilo di inadempimento non dedotto nella domanda introduttiva.
Né era consentito nel corso del giudizio di primo grado- ed ancor più in grado d’appello – dedurre un diverso profilo di inadempimento, nei termini previsti dall’art.183 c.p.c. per la precisazione e la modifica della domanda, perché la domanda di inadempimento non era connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e determinava la compromissione delle potenzialità difensive della controparte (Cassazione civile sez. III, 14/02/2019, n. 4322.)
Le Sezioni Unite, con la sentenza del 15/06/2015 n. 12310, nel distinguere tra emendatio e mutatio libelli hanno ampliato la possibilità delle parti di modificare la domanda, ma sempre sulla base della complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice di primo grado mentre, nel caso di specie, l’allegazione dei fatti costitutivi dell’inadempimento erano diversi.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto; la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che si atterrà al seguente principio di diritto:
‘nel giudizio avente a oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, la deduzione di un fatto diverso da quello originariamente posto a fondamento della domanda non si traduce in
una mera emendatio libelli , ma – comportando l’introduzione di un nuovo tema di indagine – si configura come un vero e proprio mutamento della causa petendi inammissibile in corso di causa, indipendentemente dal fatto che il comportamento successivamente dedotto costituisca, a sua volta, violazione degli obblighi contrattuali ‘ . Il giudice di rinvio regolerà le spese del giudizio di legittimità.
Va dichiarato assorbito il secondo motivo, con il quale si censura la violazione dell’art.1495 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione di decadenza dalla garanzia.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione