Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3048 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3048 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10177/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME NOME COGNOME e ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE STUDIO LEGALE COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi d all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. Rep. 233/2021 del TRIBUNALE di FORLI’, depositata il 28/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 25.01.2012, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in proprio e quali legali rappresentanti dell’associazione professionale Studio RAGIONE_SOCIALE COGNOME, convenivano NOME COGNOME dinanzi al Tribunale di Forlì, al fine di ottenere la liquidazione dei compensi professionali per attività di assistenza giudiziale civile prestata in favore del convenuto.
Il COGNOME resisteva alla pretesa attorea, spiegando domanda riconvenzionale di annullamento del contratto di incarico professionale, di restituzione delle somme versate in acconto e di risarcimento del danno.
All’udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi, a seguito di un rinvio per i medesimi incombenti, in data 23.11.2012, il giudice monocratico concedeva i termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. richiesti dalle parti e, all’esito, ritenu ta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20.01.2017, in occasione della quale il fascicolo veniva trattenuto una prima volta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza del 19.09.2018, il giudice onorario assegnatario della causa, ritenuto di non poter definire il giudizio per questioni di competenza tabellare, rimetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per una diversa assegnazione del fascicolo.
Con ordinanza del 3.10.2018, il Presidente del Tribunale di Forlì disponeva il mutamento del rito da ordinario a sommario speciale ex art. 14 D.lgs 150/2011, vigente ratione temporis , e designava un diverso magistrato per la trattazione della causa e la successiva relazione al Collegio.
Il nuovo assegnatario, confermato il provvedimento presidenziale di mutamento del rito, all’esito dell’istruzione rimetteva la causa al Collegio, che definiva il giudizio con ordinanza del 28.01.2021, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda dei professionisti e respinta la riconvenzionale del convenuto.
Contro tale ordinanza NOME Giorgio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, cui gli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e l’associazione professionale Studio RAGIONE_SOCIALE COGNOME hanno resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorie illustrative con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 4, commi 1 e 2, e 14 D.Lgs. 150/2011, nonché degli artt. 50quater e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4. c.p.c., il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza impugnata, per essere stato disposto il mutamento del rito oltre la prima udienza di comparizione delle parti, quando si era oramai consolidato il rito ordinario originariamente prescelto dagli attori,
secondo le cui regole la causa avrebbe dovuto essere definita con sentenza monocratica appellabile, e non con ordinanza collegiale inappellabile.
2. La censura è fondata.
Questa Corte ha affermato, con insegnamento cui il Collegio aderisce e al quale intende assicurare continuità, che ‘ L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione delle parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentre, infatti, l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l’appello ‘ (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020, Rv. 656826).
Nel caso di specie, il giudizio era stato introdotto con citazione ed era stato trattato secondo le regole del rito ordinario, tanto che in prima udienza erano stati concessi i termini di cui all’art. 183, comma sesto, c.p.c. e, successivamente, la causa era stata trattenuta in decisione con i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Il mutamento del rito, da ordinario a speciale, risulta disposto solamente dopo che il primo giudice assegnatario, re melius perpensa , ritenendo di non poter decidere la causa per questioni di competenza tabellare, aveva rimesso il fascicolo al Presidente del Tribunale per l’assegnazione ad altro magistrato.
Tuttavia, poiché il mutamento del rito non era stato disposto entro la prima udienza di comparizione, ed anzi le parti avevano
già precisato le conclusioni e la causa era stata trattenuta in decisione secondo le regole del rito ordinario, il Presidente del Tribunale non avrebbe potuto disporre che l’ulteriore corso del giudizio, assegnato a diverso giudice, avvenisse secondo le regole del rito sommario speciale ex art. 14 D.Lgs. 150/2011.
Infatti, il rito ordinario, ancorché erroneamente selezionato dagli attori, si era oramai consolidato per effetto del mancato rilievo entro il termine stabilito dall’art. 4, comma 2, D.Lgs. 150/2011, cosicché la questione non avrebbe potuto più essere sollevata in un momento successivo (sul punto, cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020, Rv. 657717).
Pertanto, anche dinanzi al nuovo magistrato assegnatario, il giudizio avrebbe dovuto proseguire secondo le forme ordinarie, per essere definito con sentenza monocratica, impugnabile anche per motivi attinenti al merito, e non con ordinanza collegiale, ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., solamente per violazione di legge.
Non rileva, infine, quanto dedotto dai controricorrenti in ordine alla mancata formulazione di eccezioni da parte del Nigi successivamente all’adozione del provvedimento di mutamento del rito, dovendosi ribadire che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale legittimato a decidere su una domanda giudiziale costituisce, alla stregua del rinvio operato dall’art. 50-quater c.p.c. al successivo art. 161, comma primo, c.p.c., un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza (e, perciò, soggetta al regime di sanatoria implicita), con la sua conseguente esclusiva convertibilità
in motivo di impugnazione. Trattasi, dunque, di una nullità c.d. a regime intermedio, che si sana solamente se non fatta valere ai sensi dell’art. 161, primo comma, c.p.c., e ciò indipendentemente dalla preventiva formulazione o meno dell’inerente eccezione (cfr. Cass. Sez. U. Sentenza n. 28040 del 25/11/2008, Rv. 605399; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 5232 del 26/02/2020, Rv. 657032).
Il ricorso va pertanto accolto. Ne consegue la cassazione dell’ordinanza impugnata con rinvio della causa per un nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, al Tribunale di Forlì in persona di diverso magistrato, al quale è demandato, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Forlì, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione