Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 363 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 363 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 30606/2020 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso l ‘ORDINANZA del Tribunale di Forlì del 12 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha esposto che:
nel febbraio del 1998 NOME COGNOME gli aveva conferito l’incarico di proporre un ricorso al TAR Lazio al fine di ottenere l’annullamento degli atti normativi e amministrativi ostativi RAGIONE_SOCIALE‘immatricolazione al corso di laurea in Odontoiatria e, per l’effetto, l’immatricolazione al I anno del Corso di Laurea in Odontoiatria presso la RAGIONE_SOCIALE;
l’istanza cautelare richiesta era stata accolta;
il TAR Lazio e il Consiglio di Stato avevano sollevato questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa normativa sul c.d. ‘numero chiuso’;
la Corte costituzionale aveva dichiarato la legittimità del c.d. numero chiuso, sollecitando il legislatore a intervenire in materia;
con la legge n. 264 del 1999 era ridefinita la normativa, che ribadiva il numero chiuso e prevedeva la sanatoria per coloro che avevano ottenuto l’immatricolazione con riserva, come il suo assistito;
aveva informato tutti i suoi clienti RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta legge di sanatoria;
con missiva del 25 luglio 2006, venuto a sapere RAGIONE_SOCIALEa richiesta RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato di dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, con compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, aveva informato il suo assistito;
il TAR aveva dichiarato la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere con decreto del 31 agosto 2006, RAGIONE_SOCIALEa cui emissione aveva avvisato il cliente con lettera del 6 ottobre 2006;
il detto decreto, in difetto di opposizione, era divenuto definitivo il 14 novembre 2006;
il 14 gennaio 2015 aveva inviato al controricorrente una proposta di pagamento a stralcio e saldo di un importo notevolmente inferiore a quello dovuto in base alle tariffe, rifiutata dall’interessato.
aveva domandato, quindi, il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo residuo di € 7.527,10, a titolo di spese processuali;
non avendo ottenuto il pagamento, il Tribunale di Forlì, su suo ricorso, aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 1005/2015.
NOME COGNOME ha proposto opposizione che il Tribunale, con ordinanza nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con ordinanza del 19 febbraio 2020, ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
L’intimato si è difeso con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la nullità del procedimento e/o RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza per violazione ed erronea applicazione del rito ex artt. 14 e 4 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 641, 645 e 647 c.p.c. in quanto l’opposizione in questione avrebbe dovuto essere proposta con il rito sommario speciale ex artt. 702 c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e, non potendo essere disposto il mutamento del rito, l’opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile per tardività.
Peraltro, il detto mutamento del rito sarebbe avvenuto, irregolarmente, non entro la prima udienza, ma dopo lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività istruttoria. In ogni caso, quindi, l’ordinanza che a vrebbe disposto il mutamento del rito avrebbe dovuto essere cassata.
In particolare, non sarebbe stato applicabile il mutamento del rito, venendo in rilievo un atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Infine, l’opposizione, introdotta erroneamente con citazione, sarebbe stata notificata nel termine di cui all’art. 641 c.p.c., ma depositata oltre la sua scadenza.
La censura è fondata solo in parte.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall ‘ art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione
RAGIONE_SOCIALEa citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all ‘ art. 641, comma 1, c.p.c. (Cass., Sez. 2, n. 8045 del 21 marzo 2023). In particolare, ha precisato che, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest ‘ ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronunzia RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo ‘ pro futuro ‘ , ossia ai fini del rito da seguire all ‘ esito RAGIONE_SOCIALEa conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all ‘ atto introduttivo, sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l ‘ atto di citazione (Cass., SU, n. 758 del 12 gennaio 2022).
Pertanto, la censura concernente la tardività RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a decreto ingiuntivo va respinta, essendo stata la relativa citazione notificata per tempo.
Deve essere accolto, invece, il motivo di ricorso per la parte che investe le modalità temporali del mutamento del rito.
Infatti, questa Corte di cassazione ha affermato che l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente con la prima udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentr e, infatti, l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4 , del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l’appello (Cass., Sez. 2, n. 186 del 9 gennaio 2020).
Nella specie, il detto mutamento del rito, da ordinario a speciale, è avvenuto durante la fase istruttoria, con la conseguenza che la normativa menzionata è stata violata.
Il ricorso è accolto, quanto al primo motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio al Tribunale di Forlì, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
« In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall’art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione RAGIONE_SOCIALEa citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all’art. 641, comma 1, c.p.c. »;
« L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011 ha fissato un rigido sbarramento per il mutamento del rito, attraverso la previsione di un termine perentorio coincidente, fino alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, come modificato dalla legge n. 197 del 2022, con la prima udienza di comparizione RAGIONE_SOCIALEe parti, non essendo il detto mutamento privo di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione; mentr e, infatti, l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile per cassazione, in base all’art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sente nza è impugnabile con l’appello ».
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il primo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Forlì, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa II Sezione Civile, il 4 dicembre 2025.
Il Presidente