Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25444 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 25444 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
COGNOME NOME COGNOME;
– intimato – avverso l ‘ ORDINANZA del TRIBUNALE DI TRANI n. 797/2016 depositata il 29/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
udita la memoria depositata dal Pubblico Ministero, nella persona del Dott. NOME COGNOME;
contro
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 30591/2020 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME COGNOME;
– ricorrente –
udita l’avvocatessa NOME COGNOME per parte ricorrente .
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME evocava in giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME allegando di aver ricevuto l’incarico dal loro dante causa di intraprendere un giudizio per ottenere il pagamento di un credito. Il giudizio presupposto veniva interrotto a causa del decesso del proprio assistito, atteso che gli unici eredi, NOME e NOME COGNOME, non avevano manifestato la volontà di volerlo proseguire.
Con nota dell’11.02.2008, a séguito delle contestazioni dei COGNOME sulla parcella inviata dall’avvocato, questi promuoveva ricorso (RG 797/16) innanzi al Tribunale di Trani ex art. 29 ss. della legge n. 794 del 1942.
1.1. Il Tribunale adìto accoglieva parzialmente l’istanza, ricalcolando il credito del difensore.
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello i convenuti, i quali eccepivano l’inammissibilità in rito della procedura intrapresa.
La Corte d’Appello di Trani, in accoglimento del proposto gravame, dichiarava inammissibile la domanda e annullava la sentenza di primo grado.
NOME COGNOME introduceva un nuovo giudizio nelle forme ordinarie innanzi al Tribunale di Trani che, dopo aver chiesto la precisazione delle conclusioni, tratteneva in decisione la causa e, con ordinanza depositata il 17/10/2019, il giudice unico del tribunale di Trani disponeva il mutamento di rito da ordinario a sommario e rimetteva la causa innanzi al collegio.
Nel merito, con ordinanza n. 1640/2020 il Tribunale di Trani accoglieva la domanda attorea osservando che i compensi richiesti (onorari) corrispondono a quelli medi, stante anche l’importanza delle
questioni trattate nonché il pregio dell’opera prestata, come determinati in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine.
Il predetto provvedimento veniva impugnato innanzi a questa Corte da NOME COGNOME e NOME COGNOME e il ricorso affidato a tre motivi.
Restava intimato NOME COGNOME.
Assegnato il ricorso alla camera di consiglio non partecipata del 13.10.2021, con ordinanza interlocutoria n. 39593 del 13.12.2021 il Collegio rimetteva la causa alla pubblica udienza, non ravvisando evidenza decisoria.
La causa veniva assegnata alla pubblica udienza del 12.12.2024.
Il Pubblico Ministero si pronunciava per l’accoglimento del primo motivo, atteso che il collegio che delibera la decisione deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale, ossia la discussione o la precisazione delle conclusioni, conseguendone la nullità della sentenza nel caso di mutamento della composizione del collegio medesimo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 101, 134, 176, 187, 188 e 189 cod. proc. civ. per violazione del giusto processo e del contraddittorio ex art. 111 cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia nella parte in cui modificava il rito da ordinario a sommario speciale, senza consentire alle parti di precisare nuovamente le conclusioni ed interloquire sulla questione.
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 4, commi 1 e 2, e art. 14, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché dell’art. 50 –
quater cod. proc. civ. Osservano i ricorrenti che, a séguito dell’introduzione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011, è esclusa la possibilità di introdurre l’azione avente ad oggetto la liquidazione dei compensi al difensore, sia con il rito di cognizione ordinaria, sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico di cui agli artt. 702bis e ss. cod. proc. civ., con conseguenziale declaratoria di inammissibilità della domanda proposta con detti riti. Tanto, però, precisano i ricorrenti, deve avvenire entro e non oltre la prima udienza di comparizione delle parti: rigido sbarramento che trova giustificazione nel diritto di difesa, atteso che l’ordinanza che conclude il procedimento speciale è ricorribile solo per Cassazione, ex art. 14, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, laddove invece la sentenza è impugnabile anche con l’appello, con ineluttabili limiti e motivi di impugnazione.
Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, poiché entrambi contestano la legittimità del mutamento del rito -da ordinario in sommario speciale – in un momento successivo alla prima udienza, in violazione del diritto di difesa.
Essi sono entrambi fondati.
3.1. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire che «Nelle cause aventi ad oggetto la liquidazione delle prestazioni professionali dell’avvocato, il mutamento del rito, nelle ipotesi in cui l’opposizione al decreto ingiuntivo venga introdotto con citazione anziché con ricorso, può avvenire, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti» (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 186 del 09/01/2020, Rv. 656826 -01; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9847 del 26/05/2020, Rv. 657717 -01; ex multis , di recente: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19228 del 2024).
3.1.1. Nel caso che ci occupa, trovava senz’altro applicazione l’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, avendo il legale svolto attività giudiziale, norma che ha introdotto un modello speciale di procedimento di cognizione sommaria in virtù del quale la decisione del Tribunale è presa in composizione monocratica (comma 3), anche nell’ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum , ma riguardi l’ an della pretesa (Cass. n. 4002 del 2016; Cass. Sez. 2, n. 12411 del 17.05.2017; Cass. Sez. U, n. 4485 del 23.02.2018; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018, Rv. 651011 – 01).
Né ricorre nel caso di specie l’ipotesi per cui il convenuto abbia svolto una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria; solo in tale ipotesi, infatti, la sua esorbitanza dal rito di cui all’art. 14 comporta – sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione – che, ai sensi dell’art. 702ter , quarto comma, cod. proc. civ., si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un’istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l’esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull’intero cumulo di cause ai sensi dell’art. 40, terzo comma, cod. proc. civ.: Cass. Cass. SU n. 4485/2018; Cass. n. 6321/2022).
3.2. L’errore commesso dai giudici di merito che, in contrasto con il dettato normativo sopra citato, hanno disposto la conversione del rito da ordinario a speciale consiste, dunque, nella violazione del rigido sbarramento temporale per il mutamento del ri to che l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha fissato nella prima udienza di
comparizione personale delle parti, essendo avvenuto, nella specie, dopo che la causa era stata rinviata per la decisione.
Tale violazione non è priva di conseguenze per le parti in relazione al regime di impugnazione, atteso che mentre l’ordinanza collegiale che conclude il procedimento speciale è ricorribile solo per cassazione, in base all’art. 14, comma 4, del menzionato decreto, la sentenza è impugnabile con l’appello.
Orbene, se è vero che l’erronea applicazione di norme processuali non dà luogo ad alcuna nullità, non avendo queste alcuna copertura costituzionale (Cass., Sez. 1, 12/5/2021, n. 12567), è altrettanto vero che tale principio si riflette nelle ipotesi in cui la relativa violazione vada ad incidere sul contraddittorio o sull’esercizio del diritto di difesa o abbia cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio alle prerogative processuali protette della parte (Cass., Sez. 2, 24/4/2023, n. 10864; Cass., Sez. U, 12/1/2022, n. 758; Cass., Sez. 3, 27/1/2015; Cass., Sez. 2, 17/10/2014, n. 22075).
Pregiudizio che deve ritenersi senz’altro esistente allorché, per effetto dell’erronea qualificazione dell’azione operata dal giudice di merito, la parte abbia perso un grado del giudizio riconosciutogli dalla legge, come accaduto nella specie.
3.3. A tale conclusione non osta il principio di apparenza, in virtù del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere compiuta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione operata dal giudice nello stesso provvedimento, indipendentemente dall’esattezza di essa (giurisprudenza costante di questa Corte: ex multis , nn. 3712/11 e 26294/07): principio che preclude alla parte soccombente di scegliere il mezzo d’impugnazione secondo u na propria diversa qualificazione (Cass. Sez. U, n. 390/2011), ma non preclude al giudice ad quem – e,
in particolare, alla Corte di cassazione di verificare l’esattezza dell’anzidetta qualificazione (v. nn. 4021/80 e 1553/95) ovvero la sua tardiva applicazione e di trarne, di riflesso, le eventuali conseguenze in punto (non di ammissibilità del mezzo, ma) di compromissione delle facoltà processuali.
3.4. La doglianza si rileva, dunque, fondata.
Con il terzo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4) e 277 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. I ricorrenti denunciano il provvedimento nella parte in cui ha omesso di statuire sulla circostanza eccepita dalla difesa dei convenuti in ordine all’entità deli onorari richiesti dall’avvocato COGNOME, che avrebbero dovuto essere riconosciuti nella sola misura dei minimi tariffari.
4.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi del ricorso, il terzo si dichiara assorbito.
In definitiva, la Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio del giudizio al medesimo Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, che nel riesaminare la vicenda si atterrà ai principi sopra riportati.
Il Giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo;
cassa l ‘ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Tribunale di Trani in persona di diverso magistrato, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 12 dicembre 2024.
Il Consigliere Relatore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME