Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5196 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5196 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7792-2023 proposto da:
Comune di Vietri di Potenza, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 124/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Potenza, depositata il 15/12/2022 R.G.N. 68/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
l a Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto dal Comune RAGIONE_SOCIALE Vietri di Potenza, disattendendo -limitatamente a quel che qui rileva le censure relative all’inammissibilità dell’impugnazione del licenziamento intimato a NOME COGNOME perché proposta con ricorso ex art. 1, comma 48, RAGIONE_SOCIALE legge n. 92 del 2012 ed alla dedotta violazione del diritto di difesa, e, in accoglimento dell’appello incidentale
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/02/2024
CC
proposto dalla lavoratrice, ha condannato l’ente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione in servizio, confermando nel resto la sentenza di primo grado;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Comune per due motivi, cui resiste la COGNOME con controricorso.
Ritenuto che:
1. con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 102 e 107 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., in relazione alla domanda di condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali contenuta nell’appello incidentale in violazione del litisconsorzio necessario da disporre nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE ;
1.1. il motivo è infondato, atteso che la condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è prevista ex lege per l’ipotesi condanna alla reintegrazione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, applicato nella specie (sul punto, fra molte, Cass. Sez. L, 22/10/2021, n. 29637, che , rispetto alla necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE previde nziale, fa salvi i casi di condanna a favore del terzo contemplati da espressa previsione legislativa);
2. con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 426 e 427 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 , comma primo, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., nonché violazione del diritto di difesa, ex art. 111 Cost., per avere il giudice di primo grado violato il diritto di difesa, nella parte in cui, avendo disposto il mutamento del rito, da quello cd. Fornero a quello ordinario, non aveva concesso termine per integrare le difese e la produzione documentale, dichiarando tardiva la produzione del codice comportamentale da parte del Comune e precludendo la possibilità per l’ente di difendersi con la produzione di consulenza tecnica di pa rte, a seguito RAGIONE_SOCIALE revoca RAGIONE_SOCIALE C.T.U. già disposta nella prima fase, senza che la Corte d’appello si sia pronunciata su tale specifico motivo di gravame;
2.1. il motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione;
2.2. dall’ esame diretto degli atti del giudizio di merito, esercitabile nella specie in ragione del denunciato vizio di error in procedendo , proposto nel rispetto del principio di specificità riportando gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto (così fra molte, Cass. Sez. 6-1, 25/09/2019, n. 23834), risulta che nel procedimento svolto innanzi al Tribunale di Potenza, all’udienza del 17 marzo 2022, disposta a trattazione scritta, il Giudice ha dichiarato tardiva la documentazione depositata dalla parte resistente ( i.e. il Comune odierno ricorrente) e, contrariamente a quanto disposto con precedente ordinanza, ha ritenuto che la controversia andasse definita «mediante rito lavoro, non essendo alla medesima applicabile il rito speciale prescelto», così disponendo il mutamento del rito, che «nel caso si specie non comporta alcun vulnus per i diritti di difesa delle parti, ampiamente esercitati», e decidendo «la causa come da separata ordinanza, con motivazione contestuale».
Ne consegue che il Tribunale, nel disporre il mutamento del rito, da quello previsto dall’art. 1, comma 48, RAGIONE_SOCIALE legge n. 92 del 2012 , a quello ordinario ex artt. 413 e ss. cod. proc. civ., ha omesso di assegnare un termine perentorio per l ‘ eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti, decidendo la controversia con motivazione contestuale sull’assunto che le parti avessero ampiamente esercitato i diritti di difesa, in esito, peraltro, a provvedimento istruttorio con cui la parte resistente è stata dichiarata decaduta da una produzione documentale.
Sul punto, la Corte territoriale , nell’esaminare il primo e secondo motivo d ‘appello, ha escluso in concreto la lesione del diritto di difesa del Comune, che «ritualmente costituitosi in giudizio, ha preso posizione in relazione a tutte le domande e argomentazioni, in fatto e in diritto, sostenute dalla lavoratrice»;
2.3. nel caso di mutamento di rito, secondo la giurisprudenza finora espressa da questa Corte, «la mancata assegnazione alle parti di un
termine perentorio per l ‘ eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti vizia il procedimento, fino a poter determinare la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza, qualora la suddetta omissione abbia in concreto comportato pregiudizi o limitazioni del diritto di difesa» (in tal senso già Cass. Sez. L, 16/01/2001, n. 511; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. L, 07/06/2017, n. 14186).
Rispetto a tale orientamento, ritiene tuttavia il Collegio che occorra considerare la portata dei principi espressi dalle Sezioni Unite con riferimento al l’ipotesi in cui il giudice abbia deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza (Cass. Sez. U, 25/11/2021, n. 36596).
Con tale pronuncia, infatti, è stato sottolineato che l’ art. 111, comma secondo, Cost., nel recepire il principio di ragionevole durata del processo -divenuto punto costante di riferimento nell ‘ esegesi delle norme processuali, conducendo a privilegiare il principio di economia processuale per disattendere opzioni contrarie a ogni inutile appesantimento del giudizio -non può comportare l’elusione di distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali, per l ‘ appunto, il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola, chiarendo che il principio del giusto processo, anche in base all ‘ art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione Europea dei diritti dell’uomo , non si esplicita nella sola sua durata ragionevole. Nell’ottica di tali considerazioni, ad avviso del Supremo Collegio, la massima valorizzazione dei citati diritti ha indotto il legislatore a moRAGIONE_SOCIALEre le norme (artt. 190bis , 275, 281quinquies e 352 cod. proc. civ.) in coerenza con una garanzia di effettività da realizzare durante tutto l ‘ arco del processo, limitando il dispiegarsi RAGIONE_SOCIALE stessa potestà decisionale, cosicché la pronuncia deliberata in data antecedente a quella fissata dalla scadenza dei termini è da «ritenere
nulla in sé e per, sé, in quanto assunta in mancanza del potere all ‘ uopo conferito secondo la disciplina di legge».
In esito ad ampio argomentare è stato, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «la parte che proponga l ‘ impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d ‘ appello deducendo la nullità RAGIONE_SOCIALE medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero per replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito RAGIONE_SOCIALE controversia; la violazione determinata dall ‘ avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per impedimento frapposto alla possibilità dei difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, ai quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo a ll’a tto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo».
Tale principio, fondato sulle richiamate considerazioni a garanzia dell’esplicazione effettiva del diritto di difesa e del diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola, deve trovare applicazione anche alla fattispecie del mutamento del rito, ove non si sia proceduto ad assegnare alle parti il termine per l ‘ eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti.
E’ significativo, infatti, che nell’ambito delle considerazioni preliminari svolte dalle Sezioni Unite, sia stato richiamato proprio l’orientamento per cui, nelle ipotesi di inosservanza di norme sul rito applicabile al tipo di controversia, è inammissibile per difetto di interesse la doglianza dedotta come motivo di impugnazione relativa alla mancata adozione di un diverso rito qualora non sia indicato anche lo specifico pregiudizio processuale che dalla sua mancata adozione sia concretamente derivato
(Cass. Sez. U n. 3758-09), per sottolineare che «una conclusione del genere è strettamente collegata alla ratio sottintesa, che è appunto quella relativa alla questione del rito», in quanto « l’ esattezza del rito non è mai suscettibile di essere considerata come fine a sé stessa, donde può essere invocata solo per riparare a una precisa e apprezzabile lesione che, in conseguenza del rito seguito, si sia determinata (per la parte) ‘ sul piano pratico processuale ‘ (così Cass. Sez. U n. 3758-09)». La portata di tale affermazione è stata, tuttavia, ricondotta ad un ambito di specificità, in quanto essa «non può essere enfatizzata fino al punto da estenderla al ben diverso caso RAGIONE_SOCIALE dedotta lesione dei diritti processuali essenziali, come il diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale», rispetto ai quali non si può pretendere «come sempre necessaria l ‘ individuazione di un pregiudizio ‘ altro ‘ (id est, un pregiudizio effettivo ulteriore), da porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE sanzione di nullità».
Ne consegue che, nei casi in cui -come nella specie -non si controverta sull’esattezza del rito , bensì sulla mancata assegnazione dei termini alle parti di un termine perentorio per l ‘ eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti in esito al disposto mutamento del rito, da speciale a ordinario, si determina ex se la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per aver impedito alle parti di svolgere con pienezza le difese, senza l’onere esplicativo RAGIONE_SOCIALE rilevanza in concreto RAGIONE_SOCIALE nullità in capo alla parte che assume di essere stata lesa.
La portata del predetto principio va, poi, raccordata alla regola che postula la conversione delle nullità nel prestabilito mezzo di gravame, secondo la linea pure tracciata nel citato arresto delle Sezioni Unite.
In particolare, la fase del giudizio in cui interviene la lesione del diritto al contraddittorio e alla difesa giudiziale, nell’ipotesi di mutamento del rito senza assegnazione del termine per integrare le difese, conduce a ritenere che il giudice d’appello, una volta constatata tale nullità, non possa rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell ‘ art. 354 cod. proc. civ., essendo tenuto a deciderla invece egli stesso nel merito previa assegnazione del predetto termine a difesa;
3. per quanto sopra, in accoglimento del secondo motivo, va disposta sul punto la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ed il rinvio RAGIONE_SOCIALE causa -anche per la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità -alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto sopra indicati.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 09/02/2024