Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 33110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 33110 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31178/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME -domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME domicilio digitale alla PEC: EMAIL–
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 295/2020 depositata il 04/03/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Come emerge dalla sentenza della Corte d’Appello di Brescia soggetta a ricorso per cassazione, RAGIONE_SOCIALE aveva convenuto in
giudizio avanti al Tribunale di Brescia AVV_NOTAIO, titolare dell’omonima impresa di autolavaggio, lamentando che questi aveva realizzato sul proprio fondo un piazzale sopraelevato, con costruzione di un impianto di autolavaggio e relativa strada di accesso, e un muro alto circa m.1,20-1,50, delimitante il confine tra le proprietà, siti a distanza illegale rispetto all’edificio preesistente – una stalla – sulla proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto la condanna della controparte ‘a regolarizzare le distanze’ tra le proprietà.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Brescia, disposta una consulenza tecnica d’ufficio, aveva respinto la domanda dell’RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che il muro realizzato da NOME COGNOME tra i fondi fosse da considerare muro di confine, essendo stato accertato che l’andamento altimetrico del piano di campagna sul quale sorgeva il piazzale di autolavaggio non era stato modificato.
La Corte d’Appello di Brescia, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, aveva confermato la sentenza di primo grado sottolineando, in particolare, che la CTU esperita, non adeguatamente contrastata dalle considerazioni tecniche del CTP dell’appellante, aveva evidenziato che il piano del fondo di proprietà COGNOME era in effetti naturalmente più alto del fondo confinante nel fronte corrispondente al capannone di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE, verso il quale il terreno scendeva con una scarpatella grossomodo parallela al fronte del capannone stesso; a seguito dell’intervento di realizzazione del piazzale, della strada e dell’autolavaggio i livelli del terreno di proprietà di NOME COGNOME non erano stati artificialmente modificati e non vi erano state quindi alterazioni delle quote del fondo; <> NOME COGNOME <> con materiali inerti. La Corte aveva rilevato altresì che la società appellante non aveva dato prova alcuna
dell’asserita posizione originaria dei fondi all’incirca alla stessa quota, disattendendo il disposto dell’art.2697 c.c.
Propone ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidato a due motivi.
Vi è controricorso di NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il controricorrente NOME COGNOME ha contestato la ritualità della procura rilasciata al difensore dalla controparte, perché a firma di COGNOME NOME: il controricorrente sottolinea che nei precedenti gradi di giudizio la sottoscrizione della procura risultava riferibile al legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, identificato quale ‘COGNOME NOME‘ e non a ‘COGNOME NOME‘.
Il rilievo è all’evidenza infondato: il codice fiscale del legale rappresentante della società ricorrente, sottoscrittore delle procure rilasciate al difensore nei diversi gradi di merito e di legittimità del giudizio è infatti lo stesso e ciò dimostra che si tratta dello stesso soggetto.
In ogni caso, sia per la collocazione della procura, in calce al ricorso, sia per il suo contenuto, che indica come controparte <> e definisce l’oggetto del giudizio come <>, non vi è motivo di dubitare che ‘COGNOME NOME‘, che ha rilasciato la procura speciale per il giudizio di cassazione sia lo stesso ‘COGNOME NOME‘ che aveva rilasciato procura per i giudizi di merito, come l’identità del codice fiscale, del resto, conferma -cfr., sul punto, Cass. SU n.36057/2022-.
Con un primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta una <<Erronea qualificazione giuridica della dichiarazione
contenuta nella DIA proposta dal resistente. Violazione e/o falsa applicazione degli art.22-23 TU Edilizia (d. lgs. n.300/2001).
NOME COGNOME aveva definito nella Dichiarazione d'Inizio Attività presentata al Comune di Piancamuno il muro di cui si discute come muro di contenimento. Secondo il CTU (e i Giudici di merito) la definizione utilizzata dal privato nella DIA avrebbe valenza solo amministrativa ma, secondo la ricorrente, questa affermazione non sarebbe accettabile; ne conseguirebbe che la funzione di contenimento dichiarata nella DIA, oltre ad avere effetto verso l'amministrazione e verso i terzi, <>.
Il motivo è infondato.
La ricorrente sembrerebbe voler attribuire alla dichiarazione contenuta nella DIA una natura confessoria: ciò evidentemente non può essere perché la definizione del muro di cui si discute come di cinta o di contenimento, definizione che si inserisce nell’iter amministrativo legittimante l’intervento edile, non costituisce il riconoscimento di una circostanza di fatto -valorizzabile in senso sfavorevole al dichiarante- ma implica valutazioni di carattere tecnico e giuridico sulle caratteristiche costruttive e funzionali del manufatto che non hanno effetto vincolante nemmeno per la PA. La dichiarazione contenuta nella DIA avrebbe potuto al più offrire, se adeguatamente supportata da altri elementi istruttori, argomenti di prova sulle caratteristiche dell’intervento edificatorio posto in essere ma non era certo determinante di per sé e non è stata in concreto valorizzata nel senso indicato dai Giudici di merito, che hanno ritenuto invece decisiva la circostanza che tra i fondi vi era certamente un dislivello naturale da sempre, non modificato artificialmente dall’intervento posto in essere dal controricorrente.
Non appare perciò ipotizzabile nell’attività valutativa dei Giudici di merito alcuna violazione delle norme di legge richiamate: la doglianza
della ricorrente mira nella sostanza a provocare una rivalutazione, preclusa in sede di legittimità -tanto più in presenza di due sentenze di merito, di primo e di secondo grado, conformi, con conseguente operatività del disposto dell’art.348 ter u.c. c.p.c. applicabile ratione temporis -, degli elementi istruttori acquisiti in senso favorevole ad RAGIONE_SOCIALE; ciò è in evidente contrasto, infatti, con l’insegnamento di questa Corte secondo il quale <> -così Cass. n.32505/2023; cfr. anche, tra le altre, Cass. n.10927/2024; Cass. n.20553/2021-.
Con il secondo motivo di critica RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.873 c.c.
Il muro realizzato sarebbe, secondo la ricorrente, da definire come di contenimento, perché serviva per contenere da eventuali crolli e stabilizzare una massa di materiale che costituiva la base di appoggio del piazzale artificiale da realizzarsi intorno agli impianti di autolavaggio, che erano supportati da una base di cemento del tutto artificiale.
Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.
Non è propriamente la violazione dell’art.873 c.c. che la ricorrente lamenta ma la valutazione dello stato dei luoghi operata dai Giudici di
merito con il supporto della consulenza tecnica d’ufficio, in base alla quale si è accertato, con pronunce concordi in primo e in secondo grado, che non vi è stata modifica del livello altimetrico del fondo di proprietà di NOME COGNOME in rapporto al fondo di proprietà dell’RAGIONE_SOCIALE e che, nonostante la sostituzione di terreno naturale con inerti necessari per poter costruire l’autolavaggio, il muro di cui si discute contribuisce a contenere un dislivello naturale, da sempre esistente tra i fondi di proprietà delle parti.
La diversa prospettazione della natura del muro come di contenimento di un innalzamento artificiale si dovrebbe derivare infatti dalle sole affermazioni della ricorrente, che richiama genericamente documenti prodotti in primo grado senza allegarli né illustrarli nel motivo di ricorso, con violazione del disposto dell’art.366 n.6 c.p.c., e che offre un’interpretazione degli elementi istruttori contraria -inammissibilmente, per le stesse considerazioni svolte sopra a sostegno del rigetto del primo motivo di ricorso- a quella dei Giudici di merito, secondo cui la necessità di livellare tutta l’area attorno all’autolavaggio -per il quale non è contestato che sia a distanza legale dalla stalla- avrebbe comportato logicamente la necessità di un riempimento artificiale verso il confine con la sua proprietà.
Il motivo è altresì infondato, perché non tiene conto dell’insegnamento di questa Corte di legittimità, più volte ribadito, secondo cui in tema di muri di cinta, solo qualora l’andamento altimetrico di due fondi limitrofi sia stato artificialmente modificato, così da creare tra essi un dislivello che prima non esisteva, il muro di cinta viene ad assolvere, oltre alla funzione sua propria di delimitazione tra le proprietà, anche quella di sostegno e contenimento del terrapieno creato dall’opera dell’uomo; conseguentemente, in tale ipotesi, esso va equiparato ad una costruzione in senso tecnico-giuridico agli effetti delle distanze legali ed è assoggettato al rispetto delle distanze stesse -così, di recente, Cass.
n.16975/2023; cfr. anche Cass. n.14710/2019-. Ne consegue che, in ipotesi di dislivello naturale, il muro di cinta non diventa di contenimento quando, anche tenuto conto degli eventuali interventi edili posti in essere dai proprietari confinanti, l’andamento altimetrico dei fondi rimanga comunque invariato.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 18 giugno 2025.
Il Presidente NOME COGNOME