Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20495 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 15146/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (-) rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 916/2020 depositata il 26/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che l a Corte d’appello di Napoli ha definito la controversia, in materia di distanze, promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME. Essa ha riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva rigettato le domande reciprocamente proposte dalle parti, nei seguenti termini: ha accolto uno dei motivi di appello proposti dalla RAGIONE_SOCIALE e ha dichiarato che il fabbricato realizzato dai coniugi COGNOME NOME e NOME appoggiato al muro di contenimento della RAGIONE_SOCIALE viola le norme sulle distanze previste dal piano regolatore del Comune di Casamicciola Terme e, per l’effetto, li ha condannati alla rimessione in pristino tramite la demolizione, assorbite le altre pretese.
La Corte d’appello ha ritenuto che il muro di contenimento, posto a confine fra le due proprietà e destinato a proteggere la sovrastante proprietà RAGIONE_SOCIALE, costituiva costruzione ai fini del rispetto delle distanze legali, ‘in quanto volto a sostenere un terrapieno in parte artificialmente creato’. La corte di merito ha aggiunto che le prescrizioni in vigore nel Comune, siccome imponevano una distanza minima delle costruzioni dai confine, impedivano di costruire in appoggio o in aderenza, in assenza di previsioni in tal senso nel locale regolamento.
Per la cassazione della decisione COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati da memoria: con il primo si sostiene che male avrebbe fatto la Corte d’appello a riconoscere la natura di costruzione del muro di contenimento, essendo il medesimo volto a sostenere un dislivello naturale; con il secondo si assume che le norme dei regolamenti
locali hanno funzione integrativa del codice civile nella misura in cui prevedano distacchi fra costruzione e non anche dai confini, sostenendosi ancora che il regolamento del Comune di Casamicciola, quale risulta dall’approvazione da parte della Regione, non contiene norme vigenti impositive di distacchi minimi delle nuove costruzioni dai confini; con il terzo motivo la sentenza è censurata per avere ordinato la demolizione dell’intera fabbrica invece della rimessione in pristino.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Ritenuto che ai fini della decisione del ricorso si rende necessario acquisire il fascicolo della causa di merito, dovendosi segnalare inoltre che la causa presenta questioni di diritto di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. in materia di distanze fra costruzioni, avuto riguardo, in particolare, alla nozione di muro di contenimento quando il dislivello sia artificialmente creato solo ‘in parte’ e , in genere, in ordine ai rapporti fra normativa sulle distanze fra fabbricati e dai confini (senza pregiudizio, naturalmente, della possibile enucleazione, nell’ambito della decisione impugnata, di una ratio autonoma e sufficiente riferita a ll’una o all’altra delle due normative).
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della relativa discussione in pubblica udienza, mandando la cancelleria di acquisire il fascicolo d’ufficio della causa di merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda