Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6580 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6580 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10027/2024 R.G. proposto da:
NOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME
-intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 613/2023 depositata il 28/07/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Reggio ha confermato la sentenza di primo grado, la quale, per quanto interessa in questa sede, ha rigettato la domanda proposta da NOME nei confronti di COGNOME NOME, volta a ottenere l’accertamento della proprietà esclusiva del muro perimetrale del proprio immobile, la cui parte finale, limitrofa con il terzo piano fuori terra dell’edificio COGNOME, più bassa e più esterno, era stata abbattuta della vicina, la quale si era appropriata
dell’area di sedime su cui sorgeva il muretto stesso. Il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata provata l’esistenza di un muro di quinta posto interamente nel fondo dell’attrice, né che detto muro fosse stato eliminato dalla signora COGNOME nel corso dei lavori da essa effettuati nel 2001, né che durante tali lavori fossero stati apposti agganci o altre forme di appoggio a carico del fabbricato della signora COGNOME.
Adita dalla NOME, la Corte reggina ha fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico, nominato nel grado, il quale «ha verificato – in sede di sopralluogo e di esame di saggio -che il muro di tamponamento (detto ‘quinta’) definente il sottotetto dell’edificio NOME e che separa quest’ultimo dal corrispondente terrazzino dell’edificio COGNOME, poggia sul muro portante (ovvero ‘di spina’) che si diparte dal piano terra e che, messa a vista una putrella utilizzata per la realizzazione del solaio in fase di successiva ristrutturazione dell’edificio NOME, essa era posizionata subito dopo il muro di quinta in appoggio al muro portante dell’edificio COGNOME; mentre, dal lato dell’edificio COGNOME, il muro di quinta definente il terrazzino è risultato realizzato in mattoni laterizi forati dello spessore di cm. 14 e con un’intercapedine di cm. 3 prima della muratura portante di cm. 14 in mattoni pieni risultante dal lato NOME; per cui, al riguardo, la muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 14 risultante dal lato edificio COGNOME risulta quella portante realizzata all’epoca della costruzione degli edifici e la muratura in laterizio risultante dal lato edificio COGNOME è di manifattura successiva (C.T.U. Ing. COGNOME pagg. da 29 a 32). Ed ancora, dalla C.T.U. è emerso che la sig.ra COGNOME ha proceduto alla sopraelevazione del suo fabbricato realizzando il ripostiglio posto sul terrazzino (C.T.U.
Ing. COGNOME pag. 33), senza però alcun ancoraggio alle componenti strutturali del fabbricato NOME, in quanto le coperture dei due fabbricati sono risultate perfettamente indipendenti tra loro e senza alcun collegamento (C.T.U. Ing. COGNOME pagg. 37 e 38); la presenza della risega di circa cm. 15 del volume del predetto ripostiglio di proprietà della sig.ra COGNOME rispetto al tetto inclinato dell’edificio NOME è dovuto ad un allargamento di circa cm. 10 rispetto al progetto originario della camera da letto dell’edificio NOME, non sussistendo alcun avanzamento del fabbricato COGNOME (C.T.U. Ing. COGNOME pagg. da 39 a 42)»
Per la cassazione della decisione NOME ha proposto ricorso affidato a due motivi.
COGNOME NOME resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denunzia ‘violazione e la falsa applicazione degli artt. 880, 110, 1101, 1102 e 2700 c.c. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 116, comma 1 c.p.c.’
Esso pone le seguenti censure: la sentenza ha violato l’art. 2700 c.c. che impone al giudice di valutare le prove legali, tenendo per veri i fatti accertati e/o dichiarati dal pubblico ufficiale. In particolare, la decisione è censurata nella parte in cui ha riconosciuto, sulla scorta della consulenza tecnica, quale fra i due immobili delle parti fosse di origine anteriore. L a ricorrente sostiene che l’esame dei rispettivi titoli di acquisto rilevava, in considerazione della descrizione dell’uno e dell’altro immobile, l’anteriorità del fabbricato NOME, con la conseguenza che il muro perimetrale oggetto di causa ricadeva interamente sul fondo NOME e quindi era di esclusiva proprietà dell’attrice.
La censura è manifestamente infondata.
In tema di atto pubblico, l’efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell’atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest’ultimo, il momento e il luogo in cui è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso (Cass. n. 15805/2025).
È in errore, pertanto, la ricorrente nel pretendere che la Corte avesse dovuto risolvere la lite sulla base degli atti pubblici, senza considerare gli esiti della consulenza tecnica.
La ricorrente sostiene che «in subordine la sentenza ha violato l’art. 880 c.c., che stabilisce la presunzione di proprietà comune del muro che serve da divisione tra edifici solo fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. «Facendo corretta applicazione della norma, la sentenza avrebbe dovuto affermare la proprietà esclusiva del muro in favore della ricorrente per tutta la parte in origine sopraelevata e che, stando agli stessi accertamenti della sentenza, coincideva con la parte confinante, oggi, con l’attuale terrazzino tettoia e ripostiglio COGNOME ovvero nel punto in cui la signora COGNOME aveva denunciato la demolizione della parte più bassa del muro perimetrale».
In via ulteriormente gradata, la decisione impugnata avrebbe comunque «violato i principi normativi in tema di oggetto della quota di proprietà indivisa , affermando che la comunione del muro equivalesse ad una ripartizione, a metà, delle due parti, fisiche, del bene. La comunione del muro, accertata dalla sentenza, non
equivaleva infatti alla proprietà indivisa di una specifica parte materiale dello stesso, quanto alla titolarità del diritto di proprietà sull’intero bene (il muro in tutta la sua consistenza e larghezza) nella misura di metà. Con la conseguenza che la demolizione del muro collocata dal lato COGNOME sostanziava comunque lesione del diritto di proprietà della ricorrente COGNOME NOME».
Le censure proposte in via subordinate sono infondate.
Il nucleo essenziale della prima delle due censure in esame può compendiarsi nella considerazione che il muro divisorio, nella parte corrispondente alla maggiore altezza originaria del proprio fabbricato rispetto a quello della vicina, fosse di sua proprietà esclusiva, non operando la presunzione prevista dall’art. 880 c.c.
La censura richiama un principio esatto, ma il rilievo non scalfisce la logica della decisione, la quale ha accertato che, in corrispondenza dell’innalzamento eseguito dalla convenuta, esisteva un’intercapedine di tre centimetri, che separava l’originario muro del fabbricato NOME dal muro realizzato dalla convenuta. Secondo la Corte di merito «la presenza della risega di circa cm. 15 del volume del predetto ripostiglio di proprietà della sig.ra COGNOME rispetto al tetto inclinato dell’edificio NOME è dovuto ad un allargamento di circa cm. 10 rispetto al progetto originario della camera da letto dell’edificio NOME, non sussistendo alcun avanzamento del fabbricato RAGIONE_SOCIALE». Emerge da tali rilievi della decisione impugnata che la questione della proprietà esclusiva o comune del muro in corrispondenza dell’innalzamento realizzato dalla COGNOME non ha avuto effettiva incidenza sulla decisione, fondata piuttosto sulla considerazione che la COGNOME non aveva operato abusivamente sul muro, essendo la propria costruzione separata dal preesistente muro NOME da una
intercapedine. Invero la tesi sostenuta fin dal primo grado dall’attuale ricorrente è che la Corte non aveva tenuto conto della precedente esistenza del muretto di quinta più basso, parte integrante del muro del fabbricato NOME, che la vicina avrebbe demolito appropriandosi dell’area di sedime su cui in precedenza sorgeva il muretto.
Ma è chiaro che, in questa prospettiva, la censura non riguarda un errore nell’applicazione della norma, ma la ricostruzione del fatto. Sotto lo schermo della violazione di legge si pretende dalla Corte di cassazione una inammissibile ripetizione del giudizio di fatto.
È infondata anche la censura proposta in via di ulteriore subordine.
La delimitazione di un confine materiale riferito a un muro comune è in effetti erronea, ma l’errore non ha avuto incidenza sulla decisione, la cui ratio è nel riconoscimento che la convenuta non ha attuato un intervento sul muro comune, in assenza della prova della preesistenza del muretto più basso, che sarebbe stato demolito.
Si innesta qui la censura mossa con il secondo motivo, che denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nel mancato esame delle prove testimoniali, da cui risultava la esistenza del menzionato muretto.
Il motivo è infondato.
L’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto,
l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 17005/2024; n. 27415/2018).
In contrasto con la reale natura del vizio invocato con la rubrica del motivo in esame, la ricorrente non denunzia un omesso esame nel senso sopra chiarito, proponendo piuttosto una diversa lettura e interpretazioni delle deposizioni dei testimoni, che non rientra per definizione nel perimetro applicativo del l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo alla liquidazione delle spese, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 2 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME