Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1412 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1412 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
OGGETTO: indennità ex art. 886 cod. civ.
R.G. 27097/2020
C.C. 16-11-2023
sul ricorso n. 27097/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE p.i. P_IVA, in persona del legale rappresentante NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con indirizzo pec EMAIL
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE p.i. 04082490758 in persona del legale rappresentante NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. NOME COGNOME nel suo studio in INDIRIZZO
contro
ricorrente avverso la sentenza n. 714/2020 della Corte d’appello di Lecce pubblicata il 21-7-2020
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1611-2023 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.Con la sentenza n. 714 pubblicata il 21-72020 la Corte d’appello di Lecce, rigettando l’appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce sezione distaccata di Campi Salentina, ha rigettato la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere il pagamento dell’indennità ex art. 886 cod. civ. quantificata in Euro 5.013,00 per avere costruito a proprie spese il muro a confine delle proprietà delle due società nel comune di Trepuzzi.
La sentenza ha dichiarato che l’impugnazione era infondata, in quanto non risultava che il muro rispettasse l’altezza prevista, che non doveva essere superiore a m. 2,50 sulla base dell’art. 14.11 co1 lett.b del Piano Urbanistico Generale del Comune di Trepuzzi approvato con delibera n. 23 del 17-12-2005; ha evidenziato che dalla relazione di osservazioni alla c.t.u. redatta dal consulente di RAGIONE_SOCIALE risultava che l’altezza era di m.2 e nella perizia di stima del valore di mercato del muro prodotta da RAGIONE_SOCIALE il calcolo era stato sviluppato considerando un’altezza del muro di m.2,15 .
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso la sentenza, formulando unico motivo di ricorso.
RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 16-11-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo ‘ erroneità della sentenza gravata ai sensi dell’art. 360, co.1, punto 3 del c.p.c., per erronea e falsa applicazione dell’art. 886 c.c.’ la società ricorrente evidenzia che il muro in questione, pur non raggiungendo i tre metri di altezza previsti dall’art. 886 cod. civ. ma avendo un’altezza che poteva essere determinata in m.2-2,15, è stato regolarmente realizzato in conformità a quanto previsto dal Piano Urbanistico Generale del Comune di Trepuzzi, che
prevedeva un’altezza massima di 2,50; per questo sostiene che una corretta applicazione dell’art. 886 cod. civ. avrebbe dovuto comportare l’accoglimento del suo appello e il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art. 886 cod. civ.
2.Il motivo è infondato.
Al fine di porre a carico del vicino l ‘obbligo di contribuire per metà a lla spesa di costruzione del muro di cinta, l’art. 886 c od. civ. fissa e impone che tale muro abbia altezza di tre metri, salvo che sia disposto diversamente dai regolamenti locali o dalla convenzione privata dalle parti. La disposizione, avente natura eccezionale e non suscettibile di applicazione analogica a ipotesi diverse (Cass. Sez. 2 18-12-1986 n. 7675 Rv. 449670-01), non esclude in sé, come si legge in Cass. Sez. 2 26-3-2015 n. 6174 (Rv. 635053-01), che un muro di cinta possa essere di altezza inferiore o superiore o realizzato con tecniche miste, anziché solo in muratura, ma ‘ semplicemente stabilisce che, ove il manufatto non sia interamente in muratura e della predetta altezza il vicino non può essere costretto a partecipare alla relativa spesa di costruzione’. Come pure si legge in Cass. Sez. 2 7-81992 n. 9375 (Rv. 478480) ‘ la forma precettiva (derogabile dalla volontà concorde degli interessati) è giustificata dal fatto che, avvenuta la contribuzione, vanno applicate al muro relativo le regole della comunione ex art. 1108 c.c. perché, in mancanza di una specifica convenzione, non può essere decisa dalla volontà di una sola delle parti la riduzione dell’altezza del muro, per il quale è chiesta la contribuzione’ .
Quindi, la circostanza che l ‘art. 886 cod. civ. faccia salva le previsioni dei regolamenti locali e che nella fattispecie il regolamento da applicare prevedesse l’altezza massima per i muri di cinta di m.2,50 non può essere utilizzata, come pretende la ricorrente, per ritenere che anche la costruzione di muro di altezza inferiore a quella massima prevista ma rispettosa del limite posto dal regolamento (come nella
fattispecie, avendo la sentenza impugnata accertato altezza del muro di m.2) obbligasse il vicino a contribuire alla spesa: in questo modo si rimetterebbe alla volontà di una sola delle parti la decisione su ll’altezza del muro, in termini che l’art. 886 cod. civ. non prevede.
3.Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, in dispositivo liquidate.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co . 1quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege.
Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione