SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2682 2025 – N. R.G. 00010047 2023 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 31 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc
Post-Cartabia
Nella causa civile iscritta al n. r.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
Promossa da:
nato/a il c.f.
rapp.ta e difesa da COGNOME NOME
APPELLANTE
Contro
nato/a il DATA_NASCITA C. F. n. RAGIONE_SOCIALE
APPELLATO
Parte_1
P.IVA_1
CodiceFiscale_1
CP_1
OGGETTO: appello GdP
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ha impugnato la sentenza del GdP di Firenze n. 330/2023 che aveva accolto il ricorso della annullando la sanzione irrogata dal comune per violazione art. 146 comma 3 cds, ossia passaggio con rosso semaforico su INDIRIZZO in data 22.4.22, rilevato con apparecchiature debitamente omologate (art.201 c.1 bis lett.b) e c. 1 ter C.d.S.). L’ubicazione dell’apparecchio è opportunamente e adeguatamente segnalata da cartellazione verticale’ . Pt_1 CP_1
Il giudice ha ritenuto sulla scorta del video e delle prove raccolte che non vi fu il passaggio con rosso ma con luce gialla e quindi ha annullato il verbale e condannato il comune ad euro 100 per spese forfettarie.
Con l’appello si deduce da parte del che il AVV_NOTAIO ha travisato le prove e i fatti, perché si vede dal video prodotto in primo grado che il veicolo targato TARGA_VEICOLO, attraversa l’incrocio con il Pt_1
semaforo proiettante luce rossa alle ore 01,23,31, proseguendo la marcia ed uscendo dal campo visivo della fotocamera alle ore 01,23,33.
L’appellata si è costituita in appello e ha sostenuto che dalla visione del file contenuto nel CD, unitamente alla visione delle foto depositate come doc. 4 dal non si evince affatto il passaggio con luce semaforica rossa, così come confermato dal AVV_NOTAIO nella motivazione della sentenza impugnata. Pt_1
Ha poi eccepito come non vi sia stata affatto una istruttoria carente, come asserito dall’Appellante, atteso che la stessa è stata espletata sui documenti prodotti dallo stesso Comune a cui, si ricorda, spetta l’onere probatorio per sanzioni di questo tipo.
Piuttosto, le foto ed il file depositato nel giudizio di primo grado non hanno evidenziato l’infrazione commessa e tale circostanza è stata riscontrata dalle persone presenti in udienza sulla base della visione materiale di dette allegazioni.
Ha riproposto tutti gli altri motivi del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione in data 13.2.2025 e viene ora decisa.
Motivazione
L’appello è infondato. Dal video prodotto in primo grado non emerge il passaggio dell’auto della con luce rossa ma con luce gialla. Si tratta dell’unico veicolo che viene riprodotto dal video e al momento del passaggio la luce è gialla. Si vede successivamente una luce rossa sull’asfalto proiettata però da un semaforo più in avanti e in quel momento però non si vede dove si trova l’auto della per cui le prove fornite dal in primo grado non sono sufficienti a provare che la sia passata ad un semaforo proiettante luce rossa. CP_ CP_ Pt_1 CP_
L’appello è dunque infondato e il va condannato alle spese come in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l’appello e condanna il a rimborsare all’appellata le spese in euro 662,00 per compensi difensore oltre accessori di legge e oltre il doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 in euro 129,00. Parte_1
Firenze, 31 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO