SENTENZA TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2682 2025 – N. R.G. 00010047 2023 DEPOSITO MINUTA 31 07 2025 PUBBLICAZIONE 31 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa NOME COGNOME
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies cpc
Post-Cartabia
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10047/2023
Promossa da:
nato/a il c.f.
rapp.ta e difesa da COGNOME
APPELLANTE
Contro
nato/a il 19/03/1965 C. F. n. COGNOME
APPELLATO
P.
OGGETTO: appello GdP
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ha impugnato la sentenza del GdP di Firenze n. 330/2023 che aveva accolto il ricorso della annullando la sanzione irrogata dal comune per violazione art. 146 comma 3 cds, ossia passaggio con rosso semaforico su INDIRIZZO in data 22.4.22, rilevato con apparecchiature debitamente omologate (art.201 c.1 bis lett.b) e c. 1 ter C.d.S.). L’ubicazione dell’apparecchio è opportunamente e adeguatamente segnalata da cartellazione verticale’ .
Il giudice ha ritenuto sulla scorta del video e delle prove raccolte che non vi fu il passaggio con rosso ma con luce gialla e quindi ha annullato il verbale e condannato il comune ad euro 100 per spese forfettarie.
Con l’appello si deduce da parte del che il Giudice ha travisato le prove e i fatti, perché si vede dal video prodotto in primo grado che il veicolo targato TARGA_VEICOLO attraversa l’incrocio con il
semaforo proiettante luce rossa alle ore 01,23,31, proseguendo la marcia ed uscendo dal campo visivo della fotocamera alle ore 01,23,33.
L’appellata si è costituita in appello e ha sostenuto che dalla visione del file contenuto nel CD, unitamente alla visione delle foto depositate come doc. 4 dal non si evince affatto il passaggio con luce semaforica rossa, così come confermato dal Giudice nella motivazione della sentenza impugnata.
Ha poi eccepito come non vi sia stata affatto una istruttoria carente, come asserito dall’Appellante, atteso che la stessa è stata espletata sui documenti prodotti dallo stesso Comune a cui, si ricorda, spetta l’onere probatorio per sanzioni di questo tipo.
Piuttosto, le foto ed il file depositato nel giudizio di primo grado non hanno evidenziato l’infrazione commessa e tale circostanza è stata riscontrata dalle persone presenti in udienza sulla base della visione materiale di dette allegazioni.
Ha riproposto tutti gli altri motivi del ricorso.
La causa è stata assunta in decisione in data 13.2.2025 e viene ora decisa.
Motivazione
L’appello è infondato. Dal video prodotto in primo grado non emerge il passaggio dell’auto della con luce rossa ma con luce gialla. Si tratta dell’unico veicolo che viene riprodotto dal video e al momento del passaggio la luce è gialla. Si vede successivamente una luce rossa sull’asfalto proiettata però da un semaforo più in avanti e in quel momento però non si vede dove si trova l’auto della per cui le prove fornite dal in primo grado non sono sufficienti a provare che la sia passata ad un semaforo proiettante luce rossa.
L’appello è dunque infondato e il va condannato alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta l’appello e condanna il a rimborsare all’appellata le spese in euro 662,00 per compensi difensore oltre accessori di legge e oltre il doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 30 maggio 2002 in euro 129,00.
Firenze, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. NOME COGNOME