Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29858 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24643/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE CODICE_FISCALE con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE e con indicazione di domicilio digitale all’indirizzo PEC: EMAIL .
– Controricorrente –
Avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1808/2022, pubblicata il 6/07/2022.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.
Rilevato che:
NOME COGNOME proponeva opposizione avverso il NUMERO_DOCUMENTO elevato dalla polizia locale del Comune di Statte con il quale gli veniva contestato l’illecito di cui all’art. 142 , comma 9, c.d.s. (violazione dei limiti di velocità) rilevato con apparecchiatura elettronica mobile. A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, aveva dedotto: (a) l’omessa contestazione immediata RAGIONE_SOCIALE‘infrazione; (b) l a mancata indicazione dei motivi che avevano impedito la contestazione immediata; (c) l’assenza del decreto prefettizio di individuazione RAGIONE_SOCIALEa strada extraurbana sulla quale poteva essere installato il dispositivo elettronico; (d) l’omessa taratura RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio di rilevazione elettronica con il quale era stata accertata l’infrazione.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Statte, nel primo atto difensivo, aveva chiesto il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione , adducendo: (i) che l’opponente non aveva contestato condotta materiale addebitatagli, ovverosia di aver percorso la SS 172 alla chilometrica 65+800 nella direzione Martina Franca – Taranto alla velocità di 169 km/h a fronte di un limite imposto di 90 km/h; (ii) che, con il proprio comportamento di guida, aveva esposto a grave rischio la vita e l’ incolumità proprie, dei trasportati, degli utenti RAGIONE_SOCIALEa strada, del personale di polizia addetto al servizio, in un tratto di strada già funestato da incidenti mortali; (iii) che la postazione di rilevazione era stata predisposta in esecuzione del decreto R000082 del 13 giugno 2017, ed aveva tutti i requisiti previsti dalla legge; (iv) l’inesistenza di norme giuridiche che contemplino la possibilità di circolare alla velocità di 169 km/h in tratti di strada sottoposti al limite di 90 km/h senza subire conseguenze per il solo fatto RAGIONE_SOCIALE ‘ assenza di un decreto prefettizio che autorizzi l ‘ installazione di dispositivi di rilevazione fotografica; (v) che
il veicolo del trasgressore non avrebbe potuto essere fermato se non mettendo in pericolo la sicurezza RAGIONE_SOCIALEa circolazione, a causa RAGIONE_SOCIALEa sua elevatissima velocità; (vi) che la taratura del dispositivo ‘ autovelox ‘ era stata correttamente eseguita; (vii) che la funzionalità RAGIONE_SOCIALE‘apparecchi o era documentata e provata dall’apposito verbale di verifica; (viii) che l”a utovelox ‘ in questione era stato approvato con decreto n. NUMERO_DOCUMENTO emesso il 06/08/2014 dal RAGIONE_SOCIALE.
Il Giudice di pace di Taranto, con sentenza n. 1912/2019, accoglieva il ricorso e annulla va l’opposto verbale di contestazione in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘insufficiente documentazione prodotta in giudizio dal suddetto Comune.
Avverso la sentenza di primo grado il Comune di Statte interponeva appello, che si svolgeva nel contraddittorio del ricorrente in primo grado, il quale riproponeva i motivi d ell’iniziale opposizione al verbale di contestazione.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1808/2022, accoglieva l’appello , condannando l’appellato a rifondere al Comune RAGIONE_SOCIALE Statte ‘le spese del doppio grado di giudizio ‘ , che liquidava in ‘euro 120,00 per borsuali ‘ e in ‘euro 1.600,00 per compensi professionali’.
Questo, in sintesi – per quanto ancora rileva in relazione alla seguente disamina dei motivi di ricorso per cassazione -, il percorso argomentativo tracciato dal giudice d’appello:
(a) l’art. 4 , comma 4, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168 del 2002 così dispone: ‘ 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l ‘ obbligo di contestazione immediata di cui all ‘ articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ‘. La rilevazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione alle disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 c.d.s. effettuata con i mezzi fotografici di cui al medesimo art. 4
esime co sì espressamente dall’obbligo RAGIONE_SOCIALEa contestazione immediata, rendendo altresì lecito l”accertamento postumo’ ;
(b) l’art. 384 del d.p.r. 495/1992 (‘Regolamento di esecuzione del codice RAGIONE_SOCIALEa strada’), sotto la rubrica ‘casi di impossibilità RAGIONE_SOCIALEa contestazione immediata’, così dispone: ‘ I. – I casi di materiale impossibilità RAGIONE_SOCIALEa contestazione immediata prevista dall’art. 201 comma 1 del codice sono a titolo esemplificativo, i seguenti: a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; c) sorpasso in curva; d) accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto; e) accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; f) accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo ‘ . Con il sostantivo ‘impossibilità’ la norma introduce così l’esonero dall’obbligo di contestazione immediata . La portata precettiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 in discorso è nel senso che, nei casi ivi tipizzati, opera una presunzione iuris et de iure di impossibilità, che esime la RAGIONE_SOCIALE da ogni onere di contestazione immediata, con la conseguenza che sono infondati i motivi di opposizione proposti dalla parte privata nel giudizio di primo grado e riproposti in sede di gravame;
(c) dal testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168 del 2002 si evince che non è prevista alcuna sanzione con riferimento al verbale di contestazione che sia privo RAGIONE_SOCIALE ‘ indicazione specifica RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali ‘viene data informazione agli automobilisti’ RAGIONE_SOCIALEa installazione dei dispositivi automatici di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità;
( d) l’art. 6 -bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 c.d.s. prescrive la presenza di segnaletica che avvisi l’utente RAGIONE_SOCIALEa stra da RAGIONE_SOCIALEa presenza di dispositivi per il rilevamento automatico RAGIONE_SOCIALEa velocità, i quali, a loro volta, possono non essere ben visibili. Inoltre, il verbale di infrazione, al contrario di quanto sostiene l’appellato, non è viziato se non contiene l ‘indicazione RAGIONE_SOCIALE modalità con le quali siano stati preannunciati, lungo il tracciato stradale, i dispositivi di rilevamento automatico RAGIONE_SOCIALEa velocità : se la segnalazione è presente, l’infrazione è correttamente contestata anche se non se fa menzione nel verbale;
(e) il rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 142, comma 6-bis, c.d.s. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 , comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168/2002 è documentato dal contenuto del ‘verbale di verifica per dispositivi operanti in modalità istantanea ‘ del 17/11/2018, prodotto in giudizio dal Comune RAGIONE_SOCIALE Statte;
(f) l’opponente non ha contestato i fatti materiali integranti la violazione che gli sono stati addebitati, fatti che, pertanto, debbono ritenersi processualmente provati. Gli stessi fatti, inoltre, sono documentati nelle fotografie prodotte dalla polizia locale che ritraggono il veicolo in circolazione con la targa TARGA_VEICOLO bene evidente . Opera, nella specie, il meccanismo probatorio RAGIONE_SOCIALE‘art. 2712 c.c., non avendo l’interessato contestato la corrispondenza RAGIONE_SOCIALE fotografie alla realtà storica dei fatti accaduti, ragion per cui deve ritenersi provato che il veicolo in questione abbia percorso, in data 17/11/2018, la SS 172 all’altezza del la chilometrica 65+800 a velocità notevolmente superiore al limite fissato in 90 Km/h;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di dodici motivi.
Il Comune di Statte ha resistito con controricorso, illustrato con una memoria.
Considerato che:
1. il primo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112, c.p.c., nella parte in cui è stata respinta l’opposizione di esso ricorrente con argomentazioni (da considerarsi) irragionevoli, che non costituivano motivi di opposizione, quali la ravvisata inconsistenza RAGIONE_SOCIALE‘omissione, nel verbale di accertamento, RAGIONE_SOCIALE‘indicazione RAGIONE_SOCIALEa modalità con cui gli automobilisti vengono informati RAGIONE_SOCIALEa presenza di dispositivi automatici a mezzo RAGIONE_SOCIALEa segnaletica verticale di preavviso;
1.1. il motivo è inammissibile;
la censura difetta di decisività ai fini RAGIONE_SOCIALEa (eventuale) cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, secondo quanto prescritto dall ‘ art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE argomentazioni irragionevoli RAGIONE_SOCIALEa sentenza con riferimento al contenuto necessario del verbale di contestazione, ma non indica il nesso di causalità tra la denunciata digressione argomentativa a suo giudizio ultronea e la decisione stessa (la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l ‘ interesse ad impugnare con ricorso per cassazione è inscindibilmente connesso alla possibilità di conseguire un risultato pratico favorevole);
2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione de ll’ art. 142 comma 6-bis c.d.s., RAGIONE_SOCIALE‘art. 7.4 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE n. 282/2017, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4.2 RAGIONE_SOCIALEa circolare del M RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE del 7/08/2017, per avere la sentenza impugnata declinato l’erroneo principio per il quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa sanzione, sarebbe sufficiente la presenza di segnaletica stradale di preavviso, mentre non sarebbe necessaria la piena visibilità all’utente RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio rilevatore RAGIONE_SOCIALEa velocità .
Si aggiunge che il Comune di Statte non aveva, con l ‘atto di appello, contestato (quanto rilevato dal Giudice di pace di Taranto,
ossia) che l’apparecchio autovelox era occultato dall’auto di servizio dei verbalizzanti;
2.1. il motivo non è fondato;
in base alla costante giurisprudenza di questa Corte (vedi, ad es., Sez. 2, Ordinanza n. 9556 del 7/04/2023), in tema di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità mediante apparecchiature elettroniche, l ‘ art. 142, comma 6-bis, del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, secondo il quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito RAGIONE_SOCIALEa preventiva segnalazione RAGIONE_SOCIALEa postazione ed il requisito RAGIONE_SOCIALEa visibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa sono distinti ed autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini RAGIONE_SOCIALEa legittimità RAGIONE_SOCIALEa rilevazione RAGIONE_SOCIALEa velocità effettuata tramite la postazione.
Il Tribunale di Taranto non si è discostato da questo principio di diritto laddove (alle pagg. 12 e 13 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) ha affermato che il Comune di Statte ha provato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 142 comma 6 -bis c.d.s. mediante la produzione del verbale di verifica RAGIONE_SOCIALEa funzionalità per dispositivi operanti in modalità istantanea del 17/11/2018, nel quale la polizia locale (tra l’altro) dà atto di ‘aver verificato la regolarità RAGIONE_SOCIALEa segnaletica verticale presente lungo il tratto di strada interessato ‘ e di avere installato il misuratore di velocità ‘autovelox 106 mobile e temporaneo’ ‘ a 400 mt a sud del segnale verticale mobile e a 500 mt a sud del segnale verticale fisso, indicante controllo RAGIONE_SOCIALEa velocità per veicoli in transito da Martina Franca in direzione Taranto ‘.
Il giudice di merito, senza infrangere né il dato normativo né i principi enunciati da questa Corte, ha fatto un’ulteriore considerazione, del tutto incidentale, che non costituisce tuttavia una ratio decidendi , secondo cui non la postazione di controllo -la quale,
anche per il giudice tarantino, deve essere preventivamente segnalata e ben visibile – ma il dispositivo di rilevamento automatico, cioè, l’apparecchio autovelox installato su ca valletto, può non essere ben visibile all’utente RAGIONE_SOCIALEa strada;
3. il terzo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.: si adduce che il Tribunale ha attribuito valore probatorio decisivo ai fini RAGIONE_SOCIALEa conferma del verbale di accertamento alla ravvisata, ma insussistente, assenza di contestazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione e RAGIONE_SOCIALE fotografie prodotte dal dispositivo di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità da parte di esso ricorrente, il quale, al contrario, nei propri atti difensivi, aveva ripetutamente contestato, sotto numerosi profili, l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa velocità di 169 km/h attribuita al suo veicolo;
3.1. il motivo è inammissibile;
è il caso di richiamare il principio di diritto ripetutamente enunciato da questa Corte ( ex multis , Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. 5, Ordinanza n. 11493 del l’ 11/05/2018; Sez. 1, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020, che, in motivazione, menziona ‘Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372’), secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse ad una RAGIONE_SOCIALE ‘ rationes decidendi ‘ rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE altre, alla cassazione RAGIONE_SOCIALEa decisione stessa.
Nella specie, il ricorrente non ha interesse a fare valere la violazione del principio di non contestazione perché la sentenza impugnata si fonda anche su un’ altra autonoma ratio decidendi , non efficacemente criticata dalla stessa parte e, comunque, correlata all’apprezzamento discrezionale RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie rimesso in via esclusiva al giudice di merito, secondo cui la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria RAGIONE_SOCIALEa P.A. è desumibile anche dalla documentazione (verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione e rilievi fotografici) dalla stessa prodotta in giudizio;
il quarto motivo, formulato in via subordinata rispetto al terzo, censura la sentenza impugnata in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24 e 97 Cost.
Si sostiene che, se anche si ritenesse mancante la contestazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato RAGIONE_SOCIALE‘ipotizzato eccesso di velocità , la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa sanzionatoria non sarebbe da sola sufficiente ai fini del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione svolta dal destinatario RAGIONE_SOCIALEa sanzione, dovendo necessariamente concorrere con essa la prova RAGIONE_SOCIALEa piena legittimità formale e procedurale RAGIONE_SOCIALE‘azione di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘infrazione, da assumersi nei limiti dei motivi di opposizione e dei dati emergenti dalle prove assunte e con una corretta ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova;
4.1. il motivo è inammissibile per le ragioni appresso indicate;
in primo luogo, l’ asserita violazione RAGIONE_SOCIALE ‘art. 2697 c.c. , in tema di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova tra P.A. e destinatario RAGIONE_SOCIALEa sanzione, è esposta in termini del tutto generici e, quindi, sotto questo profilo, la doglianza difetta di specificità.
Anche il rilievo concernente la violazione dei precetti costituzionali non è correttamente proposto perché non reca la specifica indicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di legge RAGIONE_SOCIALEa cui costituzionalità la parte dubita.
Le Sezioni unite RAGIONE_SOCIALEa Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020; in termini, Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014) hanno puntualmente stabilito che la violazione RAGIONE_SOCIALE norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALEa norma applicata.
Questa stessa Corte, sempre nella più autorevole composizione (Sentenza n. 11167 del 6/04/2022), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale;
il quinto motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 115, 116, 132 n. 4 c.p.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere il Tribunale di Taranto illegittimamente attribuito valore probatorio, tramite un irragionevole ragionamento presuntivo, all’omessa produzione in giudizio, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellato, RAGIONE_SOCIALE‘attestato RAGIONE_SOCIALEa compagnia di assicurazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE del veicolo al fine di certificare l’effettiva velocità RAGIONE_SOCIALE‘auto sulla base RAGIONE_SOCIALEa rilevazione del sistema satellitare probabilmente installato del l’automobile di nuova costruzione;
5.1. il motivo è inammissibile per difetto di decisività (vedi punto 1.1.): il giudice di merito – con una chiosa del tutto incidentale, da ricondursi ad mero obiter dictum e non costituente, perciò, ratio decidendi – afferma che il trasgressore, al fine di escludere la propria
responsabilità, avrebbe potuto produrre l’attestato RAGIONE_SOCIALEa sua compagnia assicuratrice sulla velocità del veicolo rilevata con il sistema satellitare viasat , verosimilmente collocato sulla sua autovettura;
il sesto motivo, proposto in via subordinata rispetto al quinto, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 23, 24 e 97 Cost.
Il risvolto a rgomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello oggetto del precedente motivo è qui censurato sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALEa regola di riparto RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio e RAGIONE_SOCIALE garanzie approntate dalla Costituzione in punto di applicazione sostanziale dei principi di legalità e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘azione amministrativa , quali limiti di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE ;
6.1. il motivo è inammissibile per le ragioni sopra indicate ai punti 4.1. e 5.1., alle quali si rimanda;
il settimo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 e 112 c.p.c., per avere la sentenza sviluppato una motivazione irragionevole o, in subordine, per non avere pronunciato sul motivo di opposizione al verbale di accertamento (motivo riproposto in appello) relativo al l’omessa indicazione in esso del decreto prefettizio di individuazione RAGIONE_SOCIALEa strada extraurbana nella quale era autorizzato l’uso RAGIONE_SOCIALE‘ autovelox;
7.1. il motivo, articolato in due distinte censure, non è fondato;
innanzitutto, con riferimento alla carenza strutturale RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ritiene il Collegio che la sentenza d’appello , RAGIONE_SOCIALEa quale nella precedente parte narrativa sono stati riprodotti i principali passaggi argomentativi, soddisfi senz’altro, nella motivazione, il requisito del ‘minimo costituzionale’, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34476,
la quale cita, in motivazione, Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Sez. U. 18/04/2018, n. 9558; Sez. U. 31/12/2018, n. 33679).
Il vizio di motivazione ricorre quando (diversamente da quanto accade nel caso di specie, nel quale il ragionamento del giudice di merito è chiaramente illustrato) la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il percorso seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, che, in motivazione , richiama Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526; Sez. U, Sentenza n. 16599 del 2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022, Rv. 664061).
La sentenza non è affetta nemmeno dal vizio di omessa pronuncia poiché il Tribunale di Taranto, nell’accogliere l’appello, ha implicitamente aderito alla tesi del Comune di Statte secondo cui, nella specie, non era necessario che il prefetto autorizzasse l’uso del dispositivo di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità perché: – da un lato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 , comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168 del 2002, il rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità può essere effettuato sulle autostrade e strade extraurbane principali etc., secondo le direttive del RAGIONE_SOCIALE; dall’altro lato, il RAGIONE_SOCIALE, con direttiva del 14/08/09 n. 300/A/10307/09/144/5//20/3 ( ‘Individuazione con decreto del prefetto RAGIONE_SOCIALE strade sulle quali è ammesso l’uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo ‘ ) ha stabilito che, relativamente alle strade classificate all’art. 2 comma 2 c.d.s. di tipo A (autostrade) e B (strade extraurbane principali), i dispositivi di controllo possono essere sempre utilizzati, per cui non è necessaria una preventiva ricognizione da parte del AVV_NOTAIO, precisandosi che,
nel caso in esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 commi 2 e 3 , lettera b), c.d.s., il tratto di strada in oggetto -la strada statale 172 per le caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, è classificata come strada extraurbana principale.
La circostanza che il Tribunale di Taranto abbia (implicitamente) negato ogni rilievo al fatto che, trattandosi di ‘strada extraurbana principale’ , il verbale impugnato non contenesse alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall’art. 4 , comma 1, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 168 del 2002 è in linea con l’ orientamento di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022), secondo cui, in caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l ‘ indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione RAGIONE_SOCIALEa strada tra quelle su cui è possibile l ‘ accertamento differito RAGIONE_SOCIALEa violazione, atteso che, ex artt. 201, comma 1 quater, del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, e 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche RAGIONE_SOCIALEa circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l ‘ accertamento differito tramite autovelox;
8. l’ottavo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 200, 201 c.d.s. e 384 d.P.R. n. 495 del 1992: la critica si appunta sul fatto che il Tribunale di Taranto avrebbe erroneamente sostenuto che, nei casi tipizzati dall’art. 384 cit., compreso quello RAGIONE_SOCIALE‘impiego del dispositivo autovelox, la contestazione immediata sarebbe sempre impossibile e che la P.A. sarebbe sempre esonerata dal relativo incombente;
8.1. il motivo non è fondato alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte al punto 7.1.;
l ‘ art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, dispone che, sulle autostrade e (come nella specie) sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia possono impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza RAGIONE_SOCIALE violazioni alle norme di comportamento RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 c.d.s.
La possibilità attribuita agli organi di polizia, per queste tipologie di strade, del rilevamento a distanza RAGIONE_SOCIALE violazioni RAGIONE_SOCIALE norme del codice RAGIONE_SOCIALEa strada in tema di limiti di velocità esclude, in radice, la necessità, per gli accertatori, di fermare il veicolo ai fini RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione.
E questo perché, per le autostrade e le strade extraurbane principali, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 142 c.d.s., trova applicazione la presunzione legale assoluta che non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza RAGIONE_SOCIALEa circolazione, alla fluidità del traffico o all ‘ incolumità degli agenti operanti e RAGIONE_SOCIALE persone controllate.
Diversamente, il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 4, cit., demanda al prefetto l ‘ individuazione RAGIONE_SOCIALE strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa contestazione immediata RAGIONE_SOCIALE infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza RAGIONE_SOCIALEa circolazione, alla fluidità del traffico od all ‘ incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati (vedi, al riguardo, Sez. 2, Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022 e già Sez. 2, Sentenza n. 4242 del 22/02/2010);
9. il nono motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112 c.p.c., per avere (la stessa
decisione) fornito una motivazione irragionevole o, in via subordinata, per non avere pronunciato sul motivo di opposizione al verbale di accertamento (motivo riproposto in appello) in punto di omessa o illegittima verifica RAGIONE_SOCIALEa funzionalità e RAGIONE_SOCIALEa taratura RAGIONE_SOCIALE‘autovelox;
9.1. il motivo non è fondato;
la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, come sopra anticipato (al punto 7.1.), soddisfa il requisito del ‘minimo costituzionale’.
Né sussiste il vizio di omessa pronuncia su un motivo di opposizione (riproposto dal COGNOME nell’atto di costituzione in appello) in ragione del fatto che la sentenza impugnata (alle pagg. 12 e 13) esamina puntualmente la questione RAGIONE_SOCIALEa verifica RAGIONE_SOCIALEa funzionalità e RAGIONE_SOCIALEa taratura del dispositivo di rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità e riporta uno stralcio del verbale di verifica RAGIONE_SOCIALEa funzionalità del 17/11/2018, nel quale – puntualizza il giudice di merito – la polizia municipale attesta, con efficacia fidefaciente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2700 c.c., che l’apparecchio in questione ‘ ha dato risultati positivi di funzionamento self test ok’ , e dichiara di avere preso visione del certificato di taratura relativo al medesimo dispositivo RAGIONE_SOCIALE’11/12/2017;
10. il decimo motivo, formulato subordinatamente rispetto al precedente , denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi e dei mezzi di prova che li rappresentano, con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c.
Il Tribunale di Taranto non avrebbe considerato: – in primo luogo, che il verbale di verifica RAGIONE_SOCIALEa funzionalità del rilevatore di velocità, prodotto dal Comune di Statte, datato 17/11/2018, attesta che la verifica RAGIONE_SOCIALEa funzionalità del dispositivo da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia locale era avvenuta nel giorno e nel luogo in cui era stata rilevata l’infrazione oggetto del giudizio , e che, quindi, si sarebbe dovuto ritenere che il rilevamento RAGIONE_SOCIALEa velocità attribuita al veicolo di esso
COGNOME era stata oggetto di una RAGIONE_SOCIALE misurazioni che la polizia locale stava effettuando per il doveroso test di diagnosi del dispositivo al fine di verificarne la funzionalità, con violazione del punto 5.3 del d.m. n. 282 del 2017, che non consente di utilizzare i test di verifica RAGIONE_SOCIALEa funzionalità RAGIONE_SOCIALE apparecchiature per sanzionare le violazioni del c.d.s.; – in secondo luogo, che il certificato di taratura era datato 11/12/2017 e recava le date del 30 e del 31/10/2017, quali momenti in cui erano state materialmente eseguite le misurazioni per la taratura RAGIONE_SOCIALE‘apparecchio, circostanze, queste, da cui si sarebbe dovuto trarre il fatto storico decisivo che, al momento del suo impiego, in data 17/11/2018, l’autovelox non era concretamente tarato da oltre un anno, laddove la normativa regolamentare sopra richiamata dispone univocamente che gli apparecchi di accertamento RAGIONE_SOCIALEa velocità debbano essere sottoposti a verifiche periodiche RAGIONE_SOCIALEa taratura con cadenza annuale a fare data dall ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa taratura iniziale;
10.1. il motivo, nella sua doppia articolazione, è privo di fondamento;
in primo luogo, non sussiste il dedotto vizio ricondotto a ll’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: quanto rappresentato dal ricorrente non attiene a un fatto ‘storico’, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia.
La censura avanzata non soddisfa, inoltre, il requisito di contenutoforma dettato dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. , in quanto non illustra il contenuto rilevante degli atti processuali o dei documenti su cui si fonda, né specifica come e quando il singolo ‘fatto’ sia stato sottoposto alla discussione nel contraddittorio tra le
parti, mediante analitica istanza nei rispettivi scritti difensivi avanzata prima RAGIONE_SOCIALEa maturazione RAGIONE_SOCIALE preclusioni assertive e istruttorie, e riguarda fatti non decisivi (cioè inidonei a determinare con certezza, se apprezzati correttamente, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘opposizione) .
In secondo luogo, quanto alla prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, in materia di ricorso per cassazione, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex multis, Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 3/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173). Nel caso in esame il ricorrente non si è attenuto a questo principio di diritto, ma, come suaccennato, ha prospettato – per la prima volta in sede di legittimità -questioni nuove, che non risultano essere state esaminate nei gradi di merito.
Si aggiunga che l’efficacia annuale RAGIONE_SOCIALEa taratura, attestata dall a relativa certificazione, nella specie risulta rispettata: il certificato di taratura è datato 11/12/2017 e la violazione è stata accertata il 17/11/2018;
l’undicesimo motivo denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, 112 c.p.c.
Si sostiene che il Tribunale di Taranto , con motivazione ‘decisiva’ e insieme ‘inconferente e sommaria’, avrebbe respinto alcuni motivi di opposizione al verbale RAGIONE_SOCIALEa polizia locale fondati su norme prive di
sanzione, senza esporre con chiarezza rispettivamente a quali motivi di opposizione e a quali norme prive di sanzione la sentenza intendesse riferirsi;
11.1. il motivo è inammissibile;
la doglianza non pone questioni decisive -le quali, se correttamente risolte dal Tribunale di Taranto, avrebbero determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia -ma si appunta contro taluni passi RAGIONE_SOCIALEa sentenza che, nell’ottica del ricorrente, sarebbero poco chiari e d eccentrici rispetto ai motivi di opposizione;
il dodicesimo ed ultimo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. per avere il Tribunale tarantino, con la sentenza impugnata, condannato esso COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e RAGIONE_SOCIALE competenze anche relative al giudizio di primo grado nonostante che il Comune di Statte, davanti al Giudice di pace, non avesse diritto al riconoscimento dei compensi professionali perché era costituito con un funzionario delegato;
12.1. il motivo non è fondato;
la P.A. che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna RAGIONE_SOCIALE ‘ opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di AVV_NOTAIO, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio; in tal caso, pertanto, in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ ente, possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass. nn. 19501/2022, 20365/2024).
Nella specie, tuttavia, la situazione è diversa da quella sottesa all’enunciato principio di diritto: infatti, il Tribunale di Taranto ha condannato l’appellato soccombente RAGIONE_SOCIALE spese dei gradi di merito, e
ha liquidato le spese vive (euro 120,00) e i compensi (euro 1.600,00), senza indicare specificamente la misura del compenso liquidata per il primo grado.
Nulla induce a presumere che, per il primo grado, la sentenza (errando) abbia riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE i compensi di AVV_NOTAIO, tanto più che il ricorrente non si duole del fatto che il compenso per prestazioni professionali di euro 1.600,00, ove interamente imputato alla difesa in appello del Comune RAGIONE_SOCIALE Statte, superi il limite massimo fissato dalle tariffe forensi per il secondo grado, in relazione al valore RAGIONE_SOCIALEa causa;
in conclusione, rigettati i motivi due, sette, otto, nove, dieci e dodici, dichiarati inammissibili i restanti, il ricorso deve essere, nel suo complesso, respinto;
le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 750,00, a titolo di compenso, più euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
A i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 5 novembre 2024, nella camera di