Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17701 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17701 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 535/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME, con diritto di ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato NOME COGNOME, già rappresentata e difesa dall ‘ avvocato COGNOME cui è subentrato l ‘ avvocato COGNOME
CERA, con diritto di ricevere le comunicazioni all ‘ indirizzo pec dei Registri di Giustizia;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO BARI n. 2165/2019 depositata il 04/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d ‘ appello di Bari, con la sentenza n. 2165/2019 pubblicata il 04/11/2019, ha in parte accolto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nella controversia con NOME COGNOME. In parziale riforma della sentenza impugnata ha condannato la RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli scatti di anzianità, con cadenza biennale e decorrenza dallo 01/01/1995.
La controversia ha per oggetto il diritto di NOME COGNOME all ‘ inquadramento nella categoria D del CCNL Comparto Sanità del 07/04/1999, con la condanna al pagamento delle differenze retributive e le indennità professionali maturate; in subordine, l ‘ indennità di tempo potenziato ed il premio di produttività previsti ex artt. 8 e 45 del d.P.R. 3 agosto 1990, n. 333; il riconoscimento degli scatti di anzianità, con riserva di agire per la quantificazione delle differenze maturate.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva solo in parte il ricorso, limitatamente alla domanda relativa al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità, secondo il trattamento economico previsto per il personale dipendente degli enti locali e – per quanto oggetto del ricorso per cassazione – senza alcuna limitazione temporale.
La Corte d ‘ appello ha proceduto ad una interpretazione complessiva del ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., ritenendo che la
domanda proposta dalla COGNOME avesse ad oggetto il riconoscimento della anzianità di servizio, «a prescindere dalle qualificazioni e dalle regolamentazioni di detto fatto avvicendatesi nel corso degli anni alla stregua di discipline mutevoli». Su questo presupposto la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza della disparità di trattamento già dedotta dalla COGNOME avanti al giudice di prime cure dalla parte appellata e, in mancanza di deduzione e prove da parte della RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. di ragioni tali da giustificare la dedotta diversità di trattamento, ha in quella parte rigettato il gravame. Gravame che invece è stato accolto con riferimento alla questione della decorrenza degli «scatti di anzianità», riconosciuti a far tempo dall ‘ 1.1.1995 in poi in considerazione del fatto che solo a far tempo da quella data sussisteva la legittimazione passiva della RAGIONE_SOCIALE
4. Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RAGIONE_SOCIALE affidato ad un solo motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1. Con l ‘ unico articolato motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la violazione e falsa applicazione dell ‘ art. 9 d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 e dell ‘ art. 51 comma 3 legge regione Puglia n. 388 del 2000. La ricorrente deduce che il giudice di prime cure, con il provvedimento confermato dalla Corte territoriale, avrebbe riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità secondo il CCNL comparto funzioni locali, e non in forza del CCNL comparto sanità, come invece richiesto nel ricorso introduttivo. Lamenta che la Corte d ‘ appello avrebbe omesso di applicare il combinato disposto dell ‘ art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell ‘ art. 51 comma 3 legge n. 388 del 2000 (erroneamente indicata in rubrica come legge «regionale»), che aveva determinato la soppressione degli aumenti dei RIA (Reddito Individuale di Anzianità) connessi all ‘ anzianità di
servizio a far tempo dal 31/12/1990, in data antecedente alla instaurazione del rapporto di lavoro oggetto di causa.
Il motivo è inammissibile, per una pluralità di ragioni concorrenti.
Con riferimento alla violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ., rilevante sotto il profilo dell ‘ art. 360 comma primo num. 4 cod. proc. civ., la deduzione del vizio di omessa pronuncia postula: a) che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e; b) che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l ‘ indicazione specifica, altresì, dell ‘ atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l ‘ una o l ‘ altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. E ciò in considerazione del fatto che «non essendo detto vizio rilevabile d ‘ ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all ‘ onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un ‘ autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. Sez. II, 14/10/2021, n. 28072).
Secondo la stessa prospettazione della ricorrente il vizio lamentato afferirebbe già alla pronuncia del giudice di prime cure e vale dunque il consolidato assetto processuale secondo cui «il vizio di ultra o extra petizione della sentenza di primo grado non può essere prospettato per la prima volta nel ricorso per cassazione ove il ricorrente non l ‘ abbia dedotto come specifico motivo di gravame
nel giudizio d ‘ appello» (Cass. 24 maggio 2011, n. 11382; Cass. 21 maggio 1987, n. 4623).
In forza dei citati principi, pertanto, avuto riguardo al principio della conversione delle nullità in motivi di impugnazione come previsto dall ‘ art. 161, comma 1, cod. proc. civ., la parte ricorrente avrebbe dovuto riportare nel ricorso per cassazione l ‘ atto d ‘ appello e in ogni caso le difese spiegate avanti al giudice del gravame con riferimento alla pretesa violazione dell ‘ articolo 112 cod. proc. civ. Invece, nulla ha riportato a questo proposito ed anzi, dalla sintesi dei motivi d ‘ appello di cui alle pagine 8 e 9 del ricorso per cassazione, non risulta che avanti alla Corte d ‘ appello abbia eccepito la nullità della sentenza del giudice di prime cure per violazione dell ‘ art. 112 cod. proc. civ. Al contrario, da tale sintesi risulta che la sentenza del giudice di prime cure venne impugnata per la asserita violazione del combinato disposto dell ‘ art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 e dell ‘ art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000. Questione riproposta anche in questa sede.
5. Per quanto concerne la pretesa violazione dell ‘ art. 9 del d.P.R. n. 44 del 1990 e dell ‘ art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il motivo è del pari inammissibile, siccome inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
Giova ricordare che il motivo d ‘ impugnazione è di necessità costituito dall ‘ enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un «non motivo» del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l ‘ inammissibilità, ai sensi dell ‘ art. 366, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 1341/2024).
La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità sulla sola base della disparità di trattamento tra i dipendenti occupati presso il RAGIONE_SOCIALE ed i dipendenti del servizio sanitario nazionale, ritenuta ingiustificata in quanto entrambe le categorie risultavano soggette -nel medesimo lasso temporale -al medesimo orario di lavoro e alle medesime modalità di verifica della presenza in servizio, oltre che soggetti al medesimo potere disciplinare e di controllo.
Su questo presupposto, e solo su di esso, la Corte d ‘ appello ha rigettato il gravame, considerando decisivo il «difetto di deduzioni e prove adeguate, con onere a carico dell ‘ RAGIONE_SOCIALE, circa possibili giustificazioni del trattamento diversificato per talune categorie di lavoratori».
La ricorrente si è limitata, in questa sede, a riproporre le medesime difese e deduzioni già svolte nei primi due gradi di giudizio con riferimento agli effetti del combinato disposto dell ‘ art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990 e dell ‘ art. 51, comma 3, legge n. 388 del 2000, senza però muovere censure specifiche alla ratio decidendi adottata dalla Corte d ‘ appello, ovverosia all ‘ applicazione del principio di parità del trattamento tra dipendenti pubblici.
In questa prospettiva appare del tutto irrilevante la questione della fondatezza o meno dell ‘ interpretazione delle disposizioni di legge sostenuta dalla parte ricorrente, posto che il bene della vita è stato attribuito all ‘ attuale controricorrente sulla base di ragioni giuridiche affatto diverse.
Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, stante l ‘ esito del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 6/6/2024.